Cass. Pen., Sez. I, 23 aprile 2021, n. 18434: il controllo della giurisdizione di sorveglianza sulla proroga del carcere duro

Proroga del carcere duro: il controllo della giurisdizione di sorveglianza

Sulla natura dei poteri cognitivi demandati al Tribunale di Sorveglianza, quale organo giurisdizionale di merito, in relazione ai provvedimenti applicativi o di proroga del regime detentivo differenziato, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Anche a seguito delle modifiche introdotte all’art. 41 bis ord. pen. dalla l. n. 94 del 2009, il controllo svolto dal Tribunale di sorveglianza sul decreto di proroga del regime di detenzione differenziato, diversamente dal sindacato conducibile nel giudizio di legittimità, non è limitato ai profili di violazione della legge per inosservanza o erronea applicazione, ma si estende alla motivazione ed alla sussistenza, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, dei requisiti della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata, della sua pericolosità sociale e del collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza”.

L’art. 41-bis, comma 2-bis della Legge n. 354 del 1975, modificato da ultimo dall’art. 2, comma 25, lett. b) della Legge n. 94 del 2009, stabilisce che il provvedimento applicativo del regime del c.d. carcere duro della durata di quattro anni “..è prorogabile nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno..”. È l’accertamento di tale capacità il presupposto per disporre la proroga del decreto ministeriale, e non l’effettivo mantenimento delle relazioni. La verifica della persistente idoneità del condannato a tenere contatti con l’associazione di riferimento deve essere svolta anche impiegando i parametri indicati a titolo esemplificativo – quindi, non esaustivo – nel comma 2-bis dell’art. 41-bis Ord. Pen. Come affermato dalla Corte di legittimità, il predetto accertamento si sostanzia “in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime” (cfr. Cass. Pen., Sez. I, sent. 9 ottobre 2018, n. 2660).

Qui il testo della sentenza.

A cura di Beatrice Paoletti

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