L’intervista dell’Avv. Michele Passione ad “Osservatorio Giustizia” – l’ergastolo ostativo e la giustizia riparativa

Si segnala l’intervista di Lorena D’Urso all’avvocato penalista del Foro di Firenze, Michele Passione, nell’ambito della puntata di “Osservatorio Giustizia” del 21/11/2021, trasmessa su Radio Radicale.

L’intervista, incentrata sull’approvazione del 17 novembre scorso del testo base della legge sull’ergastolo ostativo, sviscera i dubbi sulla conformità dello stesso alle indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale con la sentenza 253 del 2019 e con l’ordinanza 97 del 2021. Il testo, ad avviso dell’Avv. Passione, comporterebbe un decisivo peggioramento della disciplina vigente e una “riscrittura della materia in tema di reati ostativi, con una curvatura sicura e particolarmente dura” della stessa – in direzione opposta, quindi, a quello che era stato auspicato dalla Consulta.

L’Avv. Passione, poi, viene interrogato su uno dei cinque gruppi istituiti dalla Ministra Cartabia per l’attuazione della legge delega sulla riforma della giustizia penale, quello sulla giustizia riparativa, coordinato da Adolfo Ceretti, professore ordinario di Criminologia dell’Università Milano Bicocca, di cui l’Avvocato è stato chiamato a far parte. L’Avv. Passione ricorda che la delega contiene riferimenti ad una serie di definizioni dogmatiche e non solo, provenienti da fonti internazionali che la delega cita (in particolare, la Direttiva 29/2012). In quelle fonti, vi sono i principi fondativi della giustizia riparativa, tra cui la volontarietà di accesso, da parte del soggetto condannato o imputato e della vittima dello stesso; la volontarietà, quindi, è punto cardine dell’istituto, che mal si concilia con proposte avanzate, ad esempio quella della Fondazione Falcone, in cui la giustizia riparativa sarebbe un presupposto da valutare per la concessione della liberazione condizionale. Non si potrebbe condizionare la concessione di un beneficio a qualcosa che dovrebbe essere libero, altrimenti, conviene l’avvocato, si tornerebbe nell’alveo della preclusione.

Una delle novità dei lavori del gruppo, comunque, è che, a differenza di quanto accadde con gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale in cui l’avvocato ha lavorato sugli stessi temi al Tavolo 13, è che questi confinavano la materia della giustizia riparativa alla fase dell’esecuzione penale; in questo caso, invece, si prevede che si possa accedere a percorsi di giustizia riparativa (ancora da costruire) in ogni stato e grado del procedimento – finanche, quindi, in fase di cognizione – senza preclusioni per titoli di reato e per cornici edittali.

 

Qui l’intervista completa.

 

 

A cura di Giulia Podestà

Contributi simili

La “domandina” nell’esperienza del direttore del carcere Ucciardone di Palermo

Qualche anno fa, quando dirigevo il carcere Sollicciano di Firenze, mi è stato proposto di realizzare un progetto di Street Art coinvolgendo un gruppo di circa dodici detenuti. Con il Capo dell’area educativa abbiamo deciso di accogliere la proposta e rivolgere il progetto a detenuti inseriti nel circuito dei “Protetti”, ossia coloro i quali, imputati o condannati per lo più per reati di violenza sessuale, sono considerati veri e propri paria dagli altri detenuti (a Palermo vengono definiti “scafazzati”, con una locuzione dispregiativa che, pronunciata con la tipica cadenza panormita, assume il significato di uno sputo in pieno volto).…

Leggi tutto...

19 Dicembre 2022

La riparazione per ingiusta detenzione e la irretroattività della disciplina penitenziaria nel contesto delle preclusioni introdotte dalla c.d. legge spazzacorrotti

Nel lontano 1996, la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 314 c.p.p. nella parte in cui non prevede il diritto all’equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione [Corte cost., 18 luglio 1996, n. 310 in Giur. cost., 1996, 2557]. La disposizione del codice di rito, com’è noto, si occupa testualmente soltanto di chi abbia subito una misura cautelare custodiale e sia successivamente prosciolto con sentenza irrevocabile, nonché del caso in cui si accerti successivamente che il provvedimento restrittivo sia stato emesso o mantenuto in carenza dei presupposti legittimanti la compressione della libertà, ovvero quando nei confronti del soggetto sottoposto a misura cautelare in carcere sia poi pronunciata sentenza di archiviazione o non luogo a provvedere.…

Leggi tutto...

12 Aprile 2022

A cura di Erwin Cantoni (Università di Pisa)
PENA E RIPARAZIONE: LA QUESTIONE DELLA COMPENSABILITÁ TRA PENA PECUNIARIA E RISARCIMENTO EX ART. 35 ter O.P.

La sentenza della Cassazione qui esaminata (Cass. pen., sez. I, 13 maggio 2025, n.29207) affronta la particolare tematica, come vedremo…

Leggi tutto...

11 Maggio 2026

Ancora una decisione della Suprema corte in tema di (in)eseguibilità del mandato di arresto europeo a fronte del rischio di condizioni disumane nello Stato emittente (Cass., sez. f., 1/9/2022, n. 32431)

Come affermato da tempo dalla Corte di Giustizia, i giudici nazionali sono anche giudici del diritto dell’Unione e, dunque, spetta ad essi provvedere all’applicazione a livello interno del diritto sovranazionale, assicurandone l’effettività. Questa affermazione vale anche per gli strumenti di cooperazione giudiziaria, quali, in particolare, il mandato d’arresto europeo. E’ in questo contesto che si colloca la presente decisione con cui la Corte di cassazione prende nuovamente posizione in tema di esecuzione a fronte di possibili violazioni del divieto di tortura e trattamenti inumani cui potrebbe andare incontro il soggetto consegnando nel caso in cui venisse trasferito nello Stato di emissione.…

Leggi tutto...

19 Settembre 2022

Funzionari Giuridico Pedagogici: nuove assunzioni e nuovo lustro

Si segnala la circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 03/02/2022 avente ad oggetto “L’incremento della pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico – Valorizzazione del ruolo e della figura professionale”.…

Leggi tutto...

11 Aprile 2022

Art. 47-quinques O.P.: la Corte dichiara illegittima l’impossibilità di applicazione provvisoria della misura da parte del Magistrato di sorveglianza ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 2022, ha dichiarato “ l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l’applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 47, comma 4, della medesima legge.”…

Leggi tutto...

3 Febbraio 2022

Torna in cima Newsletter