T. sorveglianza di Bologna – 02/04/19 – affidamento in prova

La pronuncia ha ad oggetto la decisione in merito ad una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un soggetto condannato per reato di violenza sessuale rientrante, in quanto tale, tra i reati sottoposti alla disciplina di cui all’art 4 bis comma 1 quater o.p.

Il Tribunale, in particolare, nel respingere l’istanza di affidamento fa leva sul fatto che il condannato non abbia maturato “la sufficiente consapevolezza e distanza critica dai gravissimi fatti per i quali è intervenuta condanna”

Il diniego è stato dal Tribunale disposto nonostante il richiedente avesse maturato i requisiti formali necessari per l’operatività della misura quali, nello specifico, l’essersi sottoposto ad un periodo di osservazione di un anno così come imposto dall’art 4 bis (partecipando, però, ad un unico colloquio nell’ambito del percorso psicologico proposto), la presenza di un idoneo domicilio e di una opportunità lavorativa.

Risulta, invece, carente l’elemento della confessione da parte del condannato dei fatti allo stesso addebitati; la mancanza di tale requisito, tuttavia, non può assurgere a fondamento del rigetto dell’istanza in ossequio a quanto sul punto la Cassazione ha più volte affermato.

Il Tribunale, tuttavia, pur ritenendo non potersi effettuare un sereno giudizio prognostico favorevole in termini di non ricaduta nel reato tale da giustificare l’applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova, concede (d’ufficio) altra misura, ossia la semilibertà.

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