Il diritto alla sessualità delle persone detenute: C. eur. dir. uomo, Sez. I, sent. 1° luglio 2021, Lesław Wójcik c. Polonia

19 Ottobre 2021

La Prima Sezione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, nel caso Lesław Wójcik c. Polonia, si è pronunciata in merito alla portata del diritto all’affettività, nella sua particolare declinazione del diritto alla sessualità, delle persone detenute.
La Corte EDU, ricostruita la propria giurisprudenza in materia di risocializzazione e recupero dei detenuti, ricorda che il diritto di visita riconosciuto dall’ordinamento penitenziario polacco rappresenta non un vero e proprio diritto, bensì un beneficio subordinato alla buona condotta del detenuto.
Pertanto,
le restrizioni subite dal ricorrente al diritto a ricevere visite «intime» da parte della moglie non possono considerarsi espressione di un comportamento arbitrario o irragionevole dell’Autorità nazionale alla luce della condotta tenuta. Nel caso di specie, infatti, i provvedimenti di rigetto del giudice di sorveglianza polacco sono stati giustificati esclusivamente dalla cattiva condotta del detenuto.
In ultimo, concludono i giudici di Strasburgo, non è mai stata negata la possibilità per il ricorrente di colloqui visivi controllati, scambio di corrispondenza e contatti telefonici.
La Corte di Strasburgo pertanto rigetta il ricorso negando la violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo (CEDU) nella parte in cui riconosce e tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Di seguito il link della sentenza:

ECHR Polonia sentenza

A cura di Giulia Vagli

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. 28 gennaio 2022, n. 6300: il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena

Il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 147, co. 1, n. 2), c.p., è applicabile quando il condannato…

Leggi tutto...

17 Maggio 2022

La Commissione antimafia sul 4 bis: linee guida e prospettive di riforma

Con l’ordinanza 97/2021, la Consulta, pur affermando la contrarietà a Costituzione della disciplina dell’art 4 bis co 1 o.p. relativamente ai condannati all’ergastolo per crimini di mafia e/o di contesto mafioso, ha preferito, in luogo di una immediata dichiarazione di incostituzionalità, dare un anno di tempo al Parlamento – fino al maggio 2022- per modificare l’attuale normativa sì da renderla, da un lato, in linea con i principi costituzionali e, dall’altro, garantirne l’efficacia quale strumento di contrasto alla criminalità organizzata. La Camera, il 30 marzo scorso, ha approvato il disegno di legge di riforma dell’articolo 4 bis o.p. attualmente al vaglio del Senato. La Commissione antimafia, a seguito di ciò, è tornata - avendo già prospettato le linee di riforma in una Relazione datata 20 maggio 2020 sulle modalità di riforma del testo dell’articolo - con una nuova Relazione pubblicata in data 12 aprile 2022 in cui, pur dichiarando apertamente di non voler sindacare il merito del testo licenziato dalla Camera e oggetto di analisi in Senato, mette in luce ulteriori suggerimenti necessari per un’efficacie ed incisiva modifica della normativa.…

Leggi tutto...

30 Giugno 2022

La libertà vigilata a seguito di liberazione condizionale: un automatismo di dubbia costituzionalità?

Con ordinanza emessa il 15 febbraio scorso, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha dichiarato rilevante e non manifestatamente infondata…

Leggi tutto...

21 Maggio 2022

Cass. Pen., Sez. I., sent. 28 ottobre 2021, n. 38926

OGGETTO: Misure alternative alla detenzione – Espulsione dello straniero ex art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 – Condannato illegittimamente…

Leggi tutto...

6 Maggio 2022

Cosima Buccoliero con Serena Uccello – “Senza sbarre – storia di un carcere aperto”, Einaudi 2022

Si segnala l’opera di Cosima Buccoliero con Serena Uccello, “Senza sbarre – storia di un carcere aperto“, edito da Einaudi.…

Leggi tutto...

18 Novembre 2022

Liberazione anticipata: imprescindibile la prova di un’effettiva rieducazione

Il Tribunale di Sorveglianza per i Minorenni di Catania, con tre diversi provvedimenti, chiarisce come il raggiungimento della prova di un’effettiva partecipazione all’opera di rieducazione sia requisito necessario per far sì che il minore detenuto possa accedere alla liberazione anticipata ai sensi dell’art. 54 della legge 26 luglio 1975, n° 354.…

Leggi tutto...

14 Febbraio 2022

Torna in cima Newsletter