Cass. Pen. Sez. I., sent. 9 luglio 2021, n. 38031: colloqui dei detenuti al 41-bis

OGGETTO: Ricorso per Cassazione avverso ordinanza del magistrato di sorveglianza – colloqui dei detenuti sottoposti al regime di sorveglianza speciale 41-bis con il proprio difensore – Inammissibilità.

 

Con la sentenza n. 38031 del 2021, la Corte di Cassazione Sez. I, ha cristallizzato il “no” alla telefonata del difensore al detenuto sottoposto al regime di detenzione penitenziario differenziato 41-bis, dal proprio studio professionale. Con tale sentenza si conferma la procedura delineata dall’art. 16 della circolare dipartimentale di organizzazione del circuito detentivo speciale, stabilisce che il legale professionista qualora intenda ricevere la telefonata dal proprio assistito assoggettato al regime ex art. 41-bis, comma 2, Ord. Pen. dovrà recarsi presso l’istituto penitenziario prossimo al domicilio, o al luogo ove esercita l’attività forense e da lì comporre il numero telefonico per interloquire con il proprio assistito; la Cassazione adduce l’applicazione di tale prescrizione all’esigenza di poter garantire l’esatta identità dell’interlocutore, così scongiurando il rischio di una sostituzione di persona o deviazione di chiamata.

Gli Ermellini nell’argomentare i motivi della decisione sottolineano come la maggiore difficoltà richiesta al difensore del detenuto sottoposto al 41-bis, sia compensato dalla tutela dei valori fondamentali della sicurezza pubblica e prevenzione dei reati “in un’ottica di equilibrato contemperamento”; specificando come “la prescrizione in discussione, nella sua concreta operatività, non deve tradursi in una negazione surrettizia del diritto al colloquio con il difensore, che si avrebbe ove esso fosse esageratamente dilazionato nel tempo, o in altro modo ostacolato“.

Ad adiuvandum, la Corte stessa all’interno della sua decisione, richiama la sentenza n. 143 del 2013, della Corte Costituzionale, nella quale “ha ritenuto illegittimo il regime di limitazione automatica dei colloqui, ma non le limitazioni che dovessero essere individualmente imposte in ragione di particolari esigenze (in termini, Sez. 2, n. 3729 del 13/01/2015, Licciardi, Rv. 262640-01), e tanto meno ogni forma di regolamentazione dei colloqui medesimi, che risulti armonica con le caratteristiche del regime detentivo speciale e con le finalità preventive che, anche dopo le modifiche apportate dalla L. n. 94 del 2009, ad esso sono assegnate dall’ordinamento (Sez. 1, n. 52054 del 29/04/2014, Polverino, Rv. 261809-01).

 

La Cassazione conclude, dunque, in un’ottica in cui seguendo scrupolosamente quella che è la cornice normativa di rango primario che disciplina il regime detentivo speciale, le sue concrete modalità di esercizio, come nel caso di specie, possono essere disciplinate anche da fonte secondaria di carattere regolamentare.

 

Qui il testo della sentenza.

 

 

A cura di Alessia Sanchez Quiroz

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