Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis O.P.

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza n. 1233/2021 del 23 Settembre 2021, sospende il procedimento in corso, volto a decidere sull’istanza presentata dal detenuto circa la possibilità di accedere all’affidamento in prova al servizio sociale, e solleva la questione di legittimità costituzionale rispetto all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975.

Sebbene il Giudice delle Leggi sia già intervenuto, almeno in parte, sui profili di incostituzionalità dell’art. 4 bis ord. pen. – dichiarando prima nel 2019, con la sentenza n. 253, l’illegittimità costituzionale del comma 1 limitatamente alla parte in cui non prevede la possibilità di concedere permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano acquisiti elementi di esclusione dell’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino degli stessi, e dopo, con la più recente ordinanza n. 97/2021, manifestando l’incostituzionalità della disposizione normativa circa la preclusione assoluta di accesso alla liberazione condizionale per il condannato che non abbia collaborato con la giustizia, rinviando al Parlamento la questione così da trovare una soluzione in via legislativa – resta aperta e irrisolta la questione di concessione delle misure alternative per i detenuti condannati per uno dei delitti ivi elencati.

Perché un detenuto, sebbene non collaboratore di giustizia, che abbia anche ottenuto la concessione di più permessi premio, pur avendo dato prova della rottura dei collegamenti con la criminalità organizzata e della impossibilità di rispristino degli stessi – sottoposto dunque ad un giudizio individualizzato che porta ad escludere una pericolosità sociale attuale del soggetto e piuttosto un comportamento di evoluzione personale tale da meritare benefici premiali – non potrebbe accedere alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale? Leggendo questa ordinanza, appare evidente come la mancata collaborazione con la giustizia, quale condizione ostativa assoluta, sia da considerarsi decisamente irragionevole.

Interrogata, ancora una volta, quindi, sulla legittimità costituzionale della preclusione assoluta in base al titolo del reato, in rapporto agli art. 3 e 27 della Costituzione, la Corte Costituzionale è chiamata a decidere. 

Contributi simili

T. sorveglianza di Roma – 21/10/20 – affidamento in prova

Nell’ordinanza in oggetto, datata 21 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma si esprime in merito ad una richiesta…

Leggi tutto...

16 Novembre 2021

Le Contrôleur générale des lieux de privation de liberté ha pubblicato il suo ultimo rapporto (con riguardo all’attività svolta nel 2021). La questione principale anche per le carceri francesi è legata al sovraffollamento. Viene suggerito di regolare per leggi i flussi all’interno degli istituti penitenziari

In attesa di avere a disposizione la versione integrale del Rapporto annuale - che, come puntualizzato nel comunicato ufficiale apparso sul sito (https://www.cglpl.fr/ 2022/publication-du-rapport-dactivite-2021/), sarà reso accessibile in rete il 13 luglio prossimo - è stato reso pubblico il dossier predisposto per la stampa (oltre a un’ampia documentazione fotografica dei luoghi visitati). Durante l’anno appena trascorso, il CGLPL ha effettuato 124 visite di controllo: 29 istituti penitenziari, 24 stabilimenti per persone affette da disturbi mentali, 14 luoghi di ospedalizzazione per persone detenute (chambres sécurisées), 9 centri di rétention administrative per extracomunitari (CRA), 7 centri educativi a regime chiuso per minori (CEF), 9 tribunali e 32 locali destinati alla garde à vue. I controllori hanno trascorso 140 giorni all’interno di strutture sanitarie per persone detenute, 162 giorni in istituti penitenziari, 55 giorni in luoghi di garde à vue, 25 giorni un centri educativi “chiusi” per minori e 28 giorni in luoghi di “trattenimento amministrativo”.…

Leggi tutto...

7 Giugno 2022

A cura di Dott. Kevin Di Ronza - Università di Pisa
Corte Penale Internazionale: ripudio della pena di morte e “compressione” dell’ergastolo

La Corte Penale Internazionale torna frequentemente alla ribalta delle cronache per i mandati di arresto emessi contro figure di spicco coinvolte nei…

Leggi tutto...

16 Ottobre 2024

Le libertà che sono alla base della democrazia possono dissolversi nella lotta contro un’epidemia? Riflessioni a margine della giurisprudenza francese sulla legislazione di contrasto alla pandemia

Dal marzo 2020, sotto la copertura dello stato di emergenza, l'intero edificio istituzionale di garanzia delle libertà è stato messo in discussione dalle scelte operate per la sanità pubblica dal Governo francese. Esse sono consistite fondamentalmente in due politiche pubbliche: il confino generale e la vaccinazione di massa. I controlli e gli equilibri parlamentari e giudiziari sono stati gravemente compromessi.**…

Leggi tutto...

16 Dicembre 2022

La Cassazione conferma che “solo gli arredi fissi vanno scomputati dalla valutazione dello spazio individuale minimo” (Cass., Sez. I°, n. 18681/2022 del 11 maggio 2022)

Con la sentenza ivi in oggetto, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della questione dei famosi (rectius: “famigerati”) tre…

Leggi tutto...

18 Giugno 2022

Luca Sterchele – “Il carcere invisibile – Etnografia dei saperi medici e psichiatrici nell’arcipelago carcerario”, Maltemi Editori 2021

Si segnala l’opera di Luca Sterchele, “Il carcere invisibile – Etnografia dei saperi medici e psichiatrici nell’arcipelago carcerario“, edito da…

Leggi tutto...

18 Novembre 2022

Torna in cima Newsletter