Cass. Pen., Sez. I, sent. 30 settembre 2021, n. 43484: negato l’acquisto di CD non sicuri ai detenuti sottoposti al 41-bis Ord. Pen.

Regime penitenziario differenziato: è legittimo il diniego di acquistare compact disk musicali, se non è possibile assicurare la messa in sicurezza di tali dispositivi.

 

Il caso di specie riguarda i limiti alla possibilità per i detenuti di utilizzare nella camera di pernottamento strumenti tecnologici come i c.d. compact disk (CD), per la fruizione di contenuti musicali, nonché i limiti generali riferiti ai detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord. Pen.

In relazione al primo profilo, la Suprema Corte di Cassazione ha osservato che, stante la normativa dell’Ordinamento penitenziario, non è precluso in toto l’utilizzo di tali dispositivi per finalità diverse dalla consultazione di testi – per esigenze di lavoro e studio e per consultare materiale giudiziario. L’ascolto di musica mediante CD rientra tra i “piccoli gesti di normalità quotidiana” che il Giudice delle Leggi ha ascritto agli ambiti legittimi di libertà residua del detenuto.

L’interesse del detenuto, tuttavia, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo dell’Amministrazione penitenziaria che sono particolarmente pregnanti nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto al regime penitenziario differenziato.

Venendo al secondo profilo, nella prospettiva del regime di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che “l’eventuale autorizzazione all’acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della direzione d’istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione, a fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso e per i relativi supporti. La sottoposizione dei detenuti a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone indiscutibilmente di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime”.

L’obiettivo è quello di impedire le comunicazioni illecite tra il detenuto e l’organizzazione criminale di appartenenza. Di qui la necessità di procedere alla messa in sicurezza tali dispositivi per evitare manomissioni, adempimento, questo, che richiede l’impiego di risorse umane da parte dell’Amministrazione penitenziaria.

Pertanto, gli Ermellini hanno ribadito “la necessità  che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell’Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l’ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

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