Risocializzazione, ordine pubblico e sicurezza pubblica come limiti alla permanenza dei «giovani adulti» negli istituti penali minorili

Il Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Catania si è pronunciato nel senso del trasferimento del detenuto minorenne presso il carcere per adulti ogniqualvolta il giovane adulto con il proprio comportamento metta a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno degli Istituti penali minorili nonché si rifiuti di intraprendere un concreto percorso di rieducazione, risultando insensibile ad ogni programma di risocializzazione, contravvenendo alla finalità rieducativa riconosciuta alla pena ai sensi dell’art. 27, 3° comma, della Costituzione.

Nel caso di specie – si legge in motivazione – il detenuto ha mostrato un totale rifiuto verso l’adesione al trattamento di risocializzazione per lui ideato. Si è reso altresì partecipe di atti di rivolta e violenza come pure responsabile di vari illeciti disciplinari all’interno della struttura penitenziaria nella quale si trovava ristretto.

Così alla luce dei comportamenti tenuti dall’istante, anche di tipo violento e comunque da leader negativo o di istigazione, il Magistrato di Sorveglianza, valorizzando le esigenze di sicurezza collettiva e di ordine pubblico, ha statuito il trasferimento nel carcere per adulti del giovane. Sul punto si richiamano le linee di indirizzo pubblicate in data 15 gennaio 2020 dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità, relativamente al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n° 121 recante “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 81, 83 e 85, lett. p), della legge 23 giugno 2017, n° 103”. In particolare, si precisa che tra le ragioni a sostegno delle richieste di trasferimento avanzate dalle Direzioni degli Istituti Penali per i Minorenni per conto dei detenuti – a prescindere dal fatto che tali istanze riguardino giovani adulti – possono essere addotte esigenze di tutela dell’altrui e/o propria incolumità nonché esigenze di ordine pubblico e sicurezza. In merito a queste ultime, si legge, le motivazioni espresse dagli Istituti dovranno essere adeguatamente ponderate e non potranno riferirsi a generiche condotte aggressive o di prevaricazione che possano essere fronteggiate con misure ed interventi multidisciplinari, quanto piuttosto contegni capaci di mettere a repentaglio e compromettere la sicurezza dell’Istituto e dei detenuti. Non solo. La pericolosità manifestata dai soggetti di cui si chiede il trasferimento dovrà essere grave e soprattutto riferita a specifici, e non già generici, episodi di violenza e ribellione (Cfr. par. 12.1 Motivi di assegnazione o trasferimento, Linee di indirizzo, Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, 15 gennaio 2020, www.giustizia.it).

Per corroborare quanto detto si richiama altro provvedimento del Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Catania, speculare al precedente, con il quale, al contrario, è stata negata la richiesta di trasferimento in un carcere per adulti. Il giudice argomenta la decisione chiarendo che il passaggio al carcere per adulti è possibile quando le predette finalità rieducative assegnate all’esecuzione della pena non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto. Nel caso in esame, oltre all’insufficienza delle ragioni addotte dal giovane (nell’istanza faceva un generico riferimento all’essere «più tranquillo» in un carcere per adulti»), il ragazzo aveva iniziato un proficuo percorso trattamentale, iniziando ad acquisire consapevolezza delle sue problematiche legate alla tossicodipendenza e mostrandosi «disponibile a recepire gli orientamenti educativi e ad intraprendere un reale percorso di riflessione».

A ciò si aggiungano, si legge in motivazione, «le difficoltà nella gestione di una personalità così fragile» al di fuori di un Istituto penale minorile. Tale fragilità in un carcere per adulti non riceverebbe in breve tempo un efficace sostegno nel rafforzamento della personalità per le condizioni oggettive in cui si trovano ad operare dette strutture penitenziarie.

Di seguito, i provvedimenti di concessione del nulla osta al trasferimento presso il carcere per adulti e di rigetto della richiesta presentata dal detenuto al rilascio del suddetto nulla osta.

 

A cura di Giulia Vagli

 

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, 19/3/2021, n. 25662: affidamento in prova “terapeutico”

L’affidamento in prova “terapeutico” per i condannati tossicodipendenti e alcoldipendenti.  Con la presente sentenza, la Cassazione penale, Sez. I, ha…

Leggi tutto...

27 Novembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 08.04.2022, n. 26001: condizioni per accedere al beneficio della liberazione anticipata

Per l’ottenimento della liberazione anticipata non è sufficiente che il condannato si limiti a tenere una condotta esclusivamente passiva, osservando…

Leggi tutto...

7 Dicembre 2022

Liberazione anticipata: imprescindibile la prova di un’effettiva rieducazione

Il Tribunale di Sorveglianza per i Minorenni di Catania, con tre diversi provvedimenti, chiarisce come il raggiungimento della prova di un’effettiva partecipazione all’opera di rieducazione sia requisito necessario per far sì che il minore detenuto possa accedere alla liberazione anticipata ai sensi dell’art. 54 della legge 26 luglio 1975, n° 354.…

Leggi tutto...

14 Febbraio 2022

Stefano Anastasìa – “Le pene e il carcere”, Mondadori 2022

Si segnala il libro di Stefano Anastasia, “Le pene e il carcere“, edito da Mondadori. Dalla descrizione: Necessità e forme…

Leggi tutto...

12 Ottobre 2022

Cass. Pen., Sez. I., sent. 28 ottobre 2021, n. 38926

OGGETTO: Misure alternative alla detenzione – Espulsione dello straniero ex art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 – Condannato illegittimamente…

Leggi tutto...

6 Maggio 2022

Detenuti al carcere duro ed orario di preparazione dei pasti: il “no” della Cassazione a differenze regolamentari irragionevoli

Il divieto discriminatorio per i detenuti in regime ex art. 41-bis ord. pen. di godere della medesima libertà di orario assegnata in favore dei detenuti comuni nella preparazione e cottura dei cibi in cella - divieto non motivato da rilevanti esigenze di salubrità ambientale o di ordine e sicurezza penitenziari -, si risolve in una ingiustificata ed intollerabile violazione del diritto alla salute individuale, inciso dalle modalità e dai tempi di alimentazione soggettivi (Cass., Sez. V, 24925/2022)…

Leggi tutto...

3 Agosto 2022

Torna in cima Newsletter