15 Luglio 2023

Lo “strano caso” di una misura alternativa applicata a una pena sostitutiva – Ufficio di Sorveglianza di Torino 6975/2023

La vicenda che è oggetto dell’ordinanza che pubblichiamo prende avvio dalla pronuncia di una sentenza di condanna emessa, in sede di patteggiamento, dal GIP di Torino, con la quale era stata applicata la pena della reclusione di anni 3, mesi 1 e giorni 20, per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73 DPR 309/90. Divenuta irrevocabile la sentenza, il GIP, in funzione di giudice dell’esecuzione, disponeva (ai sensi dell’art. 95 co. 1° d.lgsl. 150/2022 (per un esame di questa previsione si rinvia a A. Diddi, Le disposizioni in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, in processopenaleegiustizia.it, Numero straordinario – La disciplina transitoria della c.d. riforma Cartabia)) la sostituzione della pena detentiva nella sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare.
Tanto premesso, il difensore ha successivamente presentato richiesta al magistrato di sorveglianza affinché disponesse la misura dell’espulsione dal territorio italiano in luogo della detenzione domiciliare sostitutiva.
Nell’accogliere tale richiesta, il giudice ricorda che, ai sensi dell’art. 67 l. 689/1981, << al condannato che si trova in espiazione di pena sostitutiva non sono applicabili le sole misure alternative di cui al Capo VI del Titolo I della L. 354/1975, con percorribilità, invece – stando al tenore letterale della norma – delle altre misure alternative della detenzione>>.

Per una migliore comprensione della vicenda riteniamo opportuno mettere a disposizione del lettore l’istanza presentata dal difensore, avv. Cosimo Palumbo del foro di Torino

Clicca QUI leggere l’istanza.

Clicca QUI leggere l’ordinanza.

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. 30 settembre 2021, n. 43484: negato l’acquisto di CD non sicuri ai detenuti sottoposti al 41-bis Ord. Pen.

Regime penitenziario differenziato: è legittimo il diniego di acquistare compact disk musicali, se non è possibile assicurare la messa in…

Leggi tutto...

25 Febbraio 2022

Diamo inizio con il presente contributo a una collaborazione con la prestigiosa École Nationale d’Administration pénitentiaire

L’École Nationale d’Administration pénitentiaire è un ente pubblico alle dipendenze del Ministero della Giustizia, facente capo al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.…

Leggi tutto...

20 Marzo 2023

Cass. Pen., Sez. I, sent. 12/2022 (ud. 20.10.2021): proroga del c.d. carcere duro

Il mero trascorrere del tempo non giustifica l’accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato.  …

Leggi tutto...

10 Marzo 2022

Tra riforma e “rivoluzione”: l’alba di nuovi equilibri nell’esecuzione penale?

Il 10 agosto scorso sono stati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia lo schema di decreto legislativo di riforma…

Leggi tutto...

16 Agosto 2022

L’anomia dell’ordinamento penitenziario sul diritto alla sessualità intramuraria al vaglio della Corte costituzionale

Con l’ordinanza in oggetto viene sollevata questione di legittimità dell’art. 18 o.p. nella parte in cui non prevede che alla persona detenuta sia consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia (uff. sorv. di Spoleto, 14.12.2022, ord. 2023/23, estensore Gianfilippi)…

Leggi tutto...

16 Febbraio 2023

Condannato tossicodipendente: circa la decorrenza dell’esecuzione dell’affidamento in prova

Cassazione Penale, Sez. I, sent. 1° aprile 2021, n. 16123. La Corte di Cassazione ha riaffermato il principio di diritto per cui “in tema di affidamento in prova nei confronti del condannato tossicodipendente, il Tribunale di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 94, comma quarto, del d.P.R. n. 309 del 1990, può determinare la decorrenza dell’esecuzione della misura, piuttosto che dal verbale di affidamento, da una diversa e più favorevole data per l’interessato, qualora al momento della decisione il programma terapeutico risulti già positivamente in corso, ed il trattamento spontaneamente eseguito risponda, per durata ininterrotta e contenuti comportamenti, ai criteri di recupero sociale cui tende l’istituto, essendo invece irrilevante il dato della sola durata residua del programma terapeutico superiore a quella della pena da espiare”.…

Leggi tutto...

20 Agosto 2021

Torna in cima Newsletter