La vicenda che è oggetto dell’ordinanza che pubblichiamo prende avvio dalla pronuncia di una sentenza di condanna emessa, in sede di patteggiamento, dal GIP di Torino, con la quale era stata applicata la pena della reclusione di anni 3, mesi 1 e giorni 20, per il reato di cui agli artt. 81 c.p. e 73 DPR 309/90. Divenuta irrevocabile la sentenza, il GIP, in funzione di giudice dell’esecuzione, disponeva (ai sensi dell’art. 95 co. 1° d.lgsl. 150/2022 (per un esame di questa previsione si rinvia a A. Diddi, Le disposizioni in materia di pene sostitutive delle pene detentive brevi, in processopenaleegiustizia.it, Numero straordinario – La disciplina transitoria della c.d. riforma Cartabia)) la sostituzione della pena detentiva nella sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare.
Tanto premesso, il difensore ha successivamente presentato richiesta al magistrato di sorveglianza affinché disponesse la misura dell’espulsione dal territorio italiano in luogo della detenzione domiciliare sostitutiva.
Nell’accogliere tale richiesta, il giudice ricorda che, ai sensi dell’art. 67 l. 689/1981, << al condannato che si trova in espiazione di pena sostitutiva non sono applicabili le sole misure alternative di cui al Capo VI del Titolo I della L. 354/1975, con percorribilità, invece – stando al tenore letterale della norma – delle altre misure alternative della detenzione>>.
Per una migliore comprensione della vicenda riteniamo opportuno mettere a disposizione del lettore l’istanza presentata dal difensore, avv. Cosimo Palumbo del foro di Torino
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