Con la sentenza n. 17167/2022 la prima sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 23 marzo 2021, resa in sede di ottemperanza.
La Corte ha definito il giudizio di ottemperanza una funzionale prosecuzione del giudizio di cognizione, la cui competenza rimane in capo al giudice che ha emesso il provvedimento della cui esecuzione si discute, anche laddove sia avvenuto il trasferimento del detenuto.
La Cassazione ha altresì precisato che ciò che rileva in caso di mutata allocazione del detenuto tra momento cognitivo ed esecutivo, è la «permanenza della inottemperanza ai contenuti della decisione che ha accertato la lesione del diritto soggettivo, il che radica l’interesse del detenuto ad ottenere l’esecuzione della decisione».
Nonostante la permanenza della lesione del diritto soggettiva sia collegata agli avvenimenti che si sono realizzati nella nuova struttura carceraria, essa può comunque costituire oggetto di valutazione da parte del giudice in sede di ottemperanza, con verifica di quelle ragioni che non hanno consentito l’esecuzione del provvedimento emesso in cognizione, sostenute dall’Amministrazione.
Qui il testo della sentenza.
A cura di Yasmine Spigai