Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze del 13.09.2022: una nuova questione di legittimità costituzionale fa tremare il rigido art. 4-bis O.P.

Una nuova questione di legittimità costituzionale fa tremare il rigido art. 4-bis O.P.

Il detenuto per reati ostativi potrà accedere alla semilibertà?

Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze del 13.09.2022, Presidente Venturini Maria Letizia

 

Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, seguendo le orme della sentenza “pilota” n. 253/2019 della Suprema Corte [con la quale, limitatamente all’istituto del permesso premio è venuto meno il rigido assioma collaborazione-rescissione di legami con la criminalità organizzata/non collaborazione-mantenimento dei legami], ha sollevato questione di legittimità costituzionale rispetto alla preclusione assoluta di cui all’art. 4 bis, comma 1 e 1 bis, legge n. 354/1975 per l’accesso alla semilibertà, contestando la violazione delle norme costituzionali di cui agli artt. 3 e 27 nonché sotto il profilo di cui all’art. 4 Cost.

Come è ben noto, nei confronti dei detenuti per i delitti indicati dall’art. 4 bis, comma 1 e 1 bis o.p., il regime attualmente vigente preclude in maniera assoluta l’ammissione alla semilibertà in assenza di collaborazione con la giustizia o di accertamento dell’impossibilità-inesigibilità della stessa, anche se il programma di trattamento sia sufficientemente avanzato e seppure sia stata accertata l’insussistenza di attuali legami con la criminalità organizzata e siano stati acquisiti elementi per escludere un concreto pericolo di ripristino degli stessi.

In altri termini, la collaborazione e per converso la non collaborazione, a prescindere da ogni altro fattore, costituiscono gli unici elementi attorno a cui valutare la possibilità per il detenuto per delitti ostativi di avere accesso al regime di semilibertà.

 

Le fondamenta di questa norma, a parere del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, vacillano a causa di un insanabile contrasto con i superiori principi di cui agli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., rendendo non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.

Invero, alla luce della recente giurisprudenza di costituzionalità rappresentata dalla sentenza n. 253/2019, neppure con riferimento alla disciplina della semilibertà appare più sostenibile il sillogismo per cui la mancata collaborazione con la giustizia da parte del detenuto implica automaticamente la persistente pericolosità sociale del predetto.

Appare irragionevole che la finalità retributiva e repressiva della pena – rappresentata dal dettato di cui all’art. 4 bis, comma 1 e 1 bis o.p. – prevalga rispetto ad una finalità rieducativa, al principio di proporzione e di individualizzazione della pena nonché di prevenzione alla commissione di ulteriori reati.

 

Ulteriormente, l’ordinanza in esame mette in dubbio la legittimità costituzionale del regime prima richiamato anche rispetto al principio espresso dall’art. 4 della Costituzione.

Difatti, precludendo al condannato – in maniera totale e assoluta – di accedere al lavoro all’esterno, inevitabilmente viene vanificato il “dovere” del singolo di svolgere un’attività funzionale al progresso sociale.

Tuttavia, anche volendo paradossalmente prescindere dal dettato costituzionale di cui all’art. 4 Cost. e ragionando in un’ottica di progressione trattamentale, è indubbio che lo svolgimento di un’attività lavorativa al di fuori dalle mura carcerarie responsabilizzi il condannato, stimolandolo a proseguire sulla “retta via” segnata dal percorso di risocializzazione. Viceversa, precludere tale possibilità non solo non contribuisce ad alcunché sul piano della difesa sociale, ma crea anche un forte ostacolo alla rieducazione del detenuto.

 

Il filo conduttore delle precedenti valutazioni è, poi, rappresentato dalla ratio della semilibertà rispetto al detenuto per reati ostativi, in quanto tale misura alternativa, oltre a costituire una vera e propria progressione del trattamento per il condannato, consente anche una graduale verifica esterna in funzione special-preventiva.

Appare del tutto incontrovertibile che concedere spazi di libertà all’interno di un programma di trattamento individualizzato consenta, in parte, di mantenere un forte grado di vigilanza sul soggetto e in parte rappresenti una spinta propulsiva al cambiamento, tale da costruire rigide fondamenta per il definitivo reinserimento sociale, il quale, se verrà avviato con buoni presupposti, continuerà a svilupparsi, con ampie possibilità, anche dopo il termine della pena.

 

In definitiva, non può che domandarsi come sia possibile consentire al detenuto per reati ostativi di fruire dei permessi premio senza mai essere ammesso alla semilibertà, atteso che tale ultima preclusione ostacola la funzione intrinseca dei permessi premio impedendo al detenuto il proseguimento di un processo, vigilato ed efficace, di risocializzazione.

Qui il testo dell’ordinanza.

 

A cura di Arianna Stefani

 

 

Contributi simili

Sandro Bonvissuto – “Dentro”, Einaudi 2015

Si segnala l’opera di Sandro Bonvissuto, “Dentro“, edito da Einaudi. Dalla descrizione: Cos’è il carcere? La forma architettonica del male.…

Leggi tutto...

12 Ottobre 2022

La Corte di cassazione chiarisce alcune questioni in tema di giudizio di ottemperanza ex art. 35 bis o.p.

Le questioni affrontate nella sentenza di Cass., sez. I, 13 gennaio 2022, n. 17167, riguardano due noti interrogativi, emersi, nel corso del tempo, nell’ambito del giudizio di ottemperanza instaurato a norma dell’art. 35-bis ord. penit. (e dunque nella procedura di reclamo giurisdizionale). Il primo concerne l’individuazione del giudice competente. Stando al comma 5 dell’art. 35-bis ord. penit., la mancata esecuzione dell’ordinanza che ha deciso sul reclamo può essere denunciata (dall’interessato o dal suo difensore munito di procura speciale) «al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento». Nessun dubbio, quindi, quando il provvedimento non eseguito dall’amministrazione sia stato emanato proprio dall’organo monocratico di sorveglianza: il giudice competente per l’ottemperanza è certamente il magistrato che ha pronunciato il provvedimento rimasto ineseguito.…

Leggi tutto...

17 Giugno 2022

Condannato tossicodipendente: circa la decorrenza dell’esecuzione dell’affidamento in prova

Cassazione Penale, Sez. I, sent. 1° aprile 2021, n. 16123. La Corte di Cassazione ha riaffermato il principio di diritto per cui “in tema di affidamento in prova nei confronti del condannato tossicodipendente, il Tribunale di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 94, comma quarto, del d.P.R. n. 309 del 1990, può determinare la decorrenza dell’esecuzione della misura, piuttosto che dal verbale di affidamento, da una diversa e più favorevole data per l’interessato, qualora al momento della decisione il programma terapeutico risulti già positivamente in corso, ed il trattamento spontaneamente eseguito risponda, per durata ininterrotta e contenuti comportamenti, ai criteri di recupero sociale cui tende l’istituto, essendo invece irrilevante il dato della sola durata residua del programma terapeutico superiore a quella della pena da espiare”.…

Leggi tutto...

20 Agosto 2021

Detenuto extracomunitario privo di permesso di soggiorno : riconosciuto il diritto all’elaborazione di un programma terapeutico di recupero

All’esito di instaurazione di procedimento di reclamo, presentato nelle forme di cui agli artt. 35 bis e 69 co.6 lettera b ) ord. penitenziario, il magistrato di sorveglianza riconosce il diritto del detenuto extracomunitario privo di permesso di soggiorno ad ottenere l'elaborazione di un programma terapeutico da parte dell'Asl competente.…

Leggi tutto...

18 Settembre 2021

I parametri del “sicuro ravvedimento” secondo il T.M. di Catania

Il Tribunale per i minorenni di Catania ha ammesso alla liberazione condizionale un giovane condannato, valorizzandone il suo fermo desiderio di riabilitazione. L'adesione piena al programma trattamentale durante il periodo di detenzione, quale presupposto per l'accesso al beneficio, è stata ritenuta indice della chiara volontà di abbandonare i modelli di riferimento che lo hanno portato a delinquere…

Leggi tutto...

17 Gennaio 2022

Il Tribunale per i Minorenni di Firenze sull’affidamento in prova al servizio sociale del minorenne tossicodipendente o alcoolizzato

Due provvedimenti, entrambi adottati dal Tribunale per i Minorenni di Firenze in funzione di Tribunale di Sorveglianza, confermano come presupposti imprescindibili per poter accedere e beneficiare della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art. 94 d.P.R. n° 309/90, siano la predisposizione di un idoneo e specifico programma terapeutico socio-riabilitativo nonché un serio e concreto ravvedimento del condannato…

Leggi tutto...

23 Maggio 2022

Torna in cima Newsletter