Nel casso in oggetto, il Tribunale di Sorveglianza, a fronte della mancata ricezione di informazioni dall’Amministrazione Penitenziaria, aveva considerato fondate le allegazioni del detenuto, allegazioni che avevano trovato – in parte – riscontro nell’accertamento del Magistrato di Sorveglianza relativo a un periodo sovrapponibile.
Secondo la Suprema Corte di Cassazione, così operando il Tribunale di Sorveglianza, ha fatto buon governo del seguente principio di diritto consolidato: “nei procedimenti instaurati ai sensi dell’art. 35-ter Ord. pen., le allegazioni dell’istante sul fatto costitutivo della lesione, addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata, e riscontrata sotto il profilo dell’esistenza e della decorrenza della detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità del contenuto, per effetto della quale incombe sull’Amministrazione penitenziaria l’onere di fornire idonei elementi di valutazione di segno contrario (Sez. 5, n. 18328 del 08/06/2020, Di Primo, Rv. 279208-01; Sez. 1, n. 23362 del 11/05/2018, Lucchese, Rv. 273144-01)”.
La Suprema Corte ha altresì affermato – affrontando il secondo motivo del ricorso – che la presenza del wc all’interno della stessa stanza ove il detenuto cucina, mangia e dorme, senza un’effettiva separazione, è in grado di incidere sulla condizione detentiva, rendendola degradante, comprimendo il diritto alla riservatezza e compromettendo la salubrità dell’ambiente.
Qui il testo della sentenza.
A cura di Beatrice Paoletti