Nel caso di specie la sanzione disciplinare irrogata al ricorrente era quella di cui all’art. 39, co. 1, n. 5, Ord. Pen. – esclusione dalle attività in comune per non più di quindici giorni – comportando quindi l’esistenza del sindacato di merito – in ambito giurisdizionale – sulle determinazioni dell’Amministrazione penitenziaria ai sensi dell’art. 69, co. 6, lett. a), Ord. Pen.
Il reclamo può contenere una richiesta di attivazione dei poteri di ricostruzione del fatto spettanti al Magistrato di Sorveglianza. Il soggetto sanzionato con tale richiesta contesta il fondamento in fatto della sanzione irrogatagli. Questa attivazione è consentita dalla disposizione di legge applicabile, considerata la tipologia di sanzione applicata.
Inoltre, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che, pur essendo prevalente in ambito disciplinare la natura di impugnazione del reclamo giurisdizionale attivato dal detenuto ex art. 69 Ord. Pen., questa attribuzione si riferisce essenzialmente alla dimensione di «necessaria contestazione» di un profilo specifico di illegalità dell’atto o del procedimento amministrativo, lì dove la legge preveda esclusivamente simile tipologia di controllo giurisdizionale. Invece, nei casi in cui il controllo del Giudice si estenda al merito, l’onere di specificità dei motivi può ritenersi soddisfatto anche laddove il reclamante contesti solo la ricostruzione del fatto da cui è derivata la sanzione.
Qui il testo della sentenza.
A cura di Beatrice Paoletti