Cass. Pen., Sez. I, ord. 14 dicembre 2021 (dep. 2022), n. 3144: il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza provvisoria applicativa di una misura alternativa alla detenzione, deve essere qualificato come opposizione, se promosso nei termini di legge per l’atto di opposizione

L’art. 678, co. 1-ter, c.p.p. stabilisce che, relativamente alle istanze di cui all’art. 656, co. 5, c.p.p., ove la pena da espiare non sia superiore a un anno e sei mesi, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza – previa acquisizione di documenti e informazioni necessarie – designa il Magistrato relatore e fissa un termine entro il quale quest’ultimo, con ordinanza adottata senza formalità, può provvisoriamente applicare una delle misure di cui all’art. 656, co. 5, c.p.p. Questa ordinanza è comunicata al P.M. e notificata all’interessato e al suo difensore, i quali possono proporre opposizione al Tribunale di Sorveglianza entro dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Tribunale conferma, senza formalità, la decisione del Magistrato.

Quando, invece, non viene emessa o confermata l’ordinanza provvisoria, ovvero quando viene proposta opposizione, il Tribunale di Sorveglianza procede ai sensi dell’art. 666 c.p.p. – disposizione  richiamata dall’art. 678, co. 1, c.p.p.

Durante il termine per l’opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l’esecuzione dell’ordinanza è sospesa.

 

Nel caso di specie, la Suprema Corte di Cassazione ha osservato che avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di Sorveglianza aveva disposto la misura della detenzione domiciliare, respingendo la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, la difesa avrebbe dovuto presentare l’opposizione al Tribunale di Sorveglianza nel termine di legge, oppure, dopo la scadenza dei dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e, quindi, dopo la conferma, senza formalità, della decisione del Magistrato da parte del Tribunale, avrebbe dovuto impugnare direttamente quest’ultimo provvedimento.

Nel caso in esame il difensore dell’interessato aveva proposto ricorso per cassazione – dopo la notifica dell’ordinanza – prima dello spirare del termine per proporre opposizione. Ne consegue che, in ossequio al principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, il ricorso deve essere qualificato come opposizione.

Qui il testo dell’ordinanza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

 

 

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