Cass. Pen., Sez. I, ord. 14 dicembre 2021 (dep. 2022), n. 3144: il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza provvisoria applicativa di una misura alternativa alla detenzione, deve essere qualificato come opposizione, se promosso nei termini di legge per l’atto di opposizione

L’art. 678, co. 1-ter, c.p.p. stabilisce che, relativamente alle istanze di cui all’art. 656, co. 5, c.p.p., ove la pena da espiare non sia superiore a un anno e sei mesi, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza – previa acquisizione di documenti e informazioni necessarie – designa il Magistrato relatore e fissa un termine entro il quale quest’ultimo, con ordinanza adottata senza formalità, può provvisoriamente applicare una delle misure di cui all’art. 656, co. 5, c.p.p. Questa ordinanza è comunicata al P.M. e notificata all’interessato e al suo difensore, i quali possono proporre opposizione al Tribunale di Sorveglianza entro dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine, il Tribunale conferma, senza formalità, la decisione del Magistrato.

Quando, invece, non viene emessa o confermata l’ordinanza provvisoria, ovvero quando viene proposta opposizione, il Tribunale di Sorveglianza procede ai sensi dell’art. 666 c.p.p. – disposizione  richiamata dall’art. 678, co. 1, c.p.p.

Durante il termine per l’opposizione e fino alla decisione sulla stessa, l’esecuzione dell’ordinanza è sospesa.

 

Nel caso di specie, la Suprema Corte di Cassazione ha osservato che avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di Sorveglianza aveva disposto la misura della detenzione domiciliare, respingendo la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, la difesa avrebbe dovuto presentare l’opposizione al Tribunale di Sorveglianza nel termine di legge, oppure, dopo la scadenza dei dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento e, quindi, dopo la conferma, senza formalità, della decisione del Magistrato da parte del Tribunale, avrebbe dovuto impugnare direttamente quest’ultimo provvedimento.

Nel caso in esame il difensore dell’interessato aveva proposto ricorso per cassazione – dopo la notifica dell’ordinanza – prima dello spirare del termine per proporre opposizione. Ne consegue che, in ossequio al principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, il ricorso deve essere qualificato come opposizione.

Qui il testo dell’ordinanza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

 

 

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. 13 luglio 2021, n. 29599: concessione delle misure alternative

Sulla concessione delle misure alternative alla detenzione. Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della concessione delle misure alternative…

Leggi tutto...

29 Dicembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 4 giugno 2021, n. 36704: detenzione domiciliare e affidamento “sine die”

Cass. Pen., Sez. I, sent. 4 giugno 2021, n. 36704 Presidente: SIANI, Relatore: ALIFFI   Con la sentenza n. 36704/2021…

Leggi tutto...

11 Gennaio 2022

Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze approva il Protocollo per la corretta ed omogenea applicazione dell’art. 94 D.P.R. 309/90

Il protocollo per la corretta e omogenea applicazione dell’art 94 D.p.r. 309/90, approvato l’8 marzo 2021 dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, dalle Aziende USL della Toscana e dall'Ufficio Inter distrettuale per l'esecuzione penale esterna di Firenze, rappresenta una conquista importante per la regione Toscana in quanto individua, per la prima volta, una serie di parametri e linee guida al fine di garantire percorsi di cura e di recupero per le persone con problemi di dipendenza, nonché di ampliare l’efficacia di questa misura alternativa.…

Leggi tutto...

24 Ottobre 2021

La libertà vigilata a seguito di liberazione condizionale: un automatismo di dubbia costituzionalità?

Con ordinanza emessa il 15 febbraio scorso, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha dichiarato rilevante e non manifestatamente infondata…

Leggi tutto...

21 Maggio 2022

Ordinari percorsi di illegittimo uso della forza e abuso di potere: Santa Maria Capua Vetere, il “caso” che conferma la regola

“Police brutality: un problema solo statunitense?” così intitola il primo dei cinque capitoli che compongono La forza di polizia. Uno studio criminologico sulla violenza, il testo di Roberto Cornelli dedicato all’indagine circa il senso dell’agire di polizia nel contesto italiano. Se di primo impatto la risposta al quesito sembra immediata e inconfutabile, considerata la sproporzione nel raffronto tra l’entità e la ricorrenza degli eventi di police brutality statunitensi con quelli europei (Cornelli 2020, 3), una più approfondita riflessione circa i fatti che hanno riguardato l’Italia negli ultimi decenni non solo rende tangibile la complessità nel fornire un’adeguata risposta alla domanda posta dall’autore, ma pare al contempo sollevare l’interesse sociologico su più fronti.…

Leggi tutto...

26 Luglio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 giugno 2021, n. 23236: affidamento in prova

Cassazione Penale, Sez. I, sentenza 8 giugno 2021, n. 23236, Presidente Tardio, Relatore Boni Negato l’affidamento in prova al condannato…

Leggi tutto...

23 Dicembre 2021

Torna in cima Newsletter