Cass. Pen., Sez. II, sent. 22 dicembre 2021 (dep. 2022), n. 47125: è possibile consegnare la madre di prole in tenera età, se nel Paese richiedente l’estradizione vi siano garanzie (anche diverse da quelle italiane) al mantenimento di idonei contatti con i figli

Sulla questione relativa alla “condizione di madre di prole di età che, anche se superiore ai tre anni, necessiti di continua assistenza materiale ed affettiva”, la Suprema Corte di Cassazione si era già espressa – in materia di estradizione – nel senso che “la consegna sia subordinata all’esistenza nel Paese richiedente di garanzie idonee ad assicurare i contatti dell’estradanda con i figli con modalità sia pure non corrispondenti a quelle previste dall’ordinamento penitenziario italiano, ma comunque tali da salvaguardare l’integrità psicofisica del minore, del genitore e della stessa famiglia”.
È principio generale del nostro ordinamento tutelare l’interesse del minore, essendo un’esigenza di protezione assicurata anche in vari testi sovranazionali.

A livello giurisprudenziale è inoltre sancita la salvaguardia dell’integrità psicofisica del genitore e del minore, il quale altrimenti sarebbe privato del rapporto affettivo con la madre in una fase delicata della sua esistenza.

 

L’art. 18 lett. p) della Legge n. 69/2005 prevede per il M.A.E. un’ipotesi in cui è vietata la consegna della madre con prole convivente di età inferiore ai tre anni.

Parimenti, anche la condizione di madre con prole di età superiore ai tre anni necessita di una continua assistenza materiale e affettiva, imponendo, quindi, che la consegna sia subordinata all’esistenza nell’ordinamento del Paese richiedente di adeguate garanzie tese ad assicurare che, durante il periodo di detenzione, la madre possa mantenere idonei contatti con i figli in tenera età, pur con modalità non necessariamente coincidenti a quelle previste dall’ordinamento penitenziario italiano.

La normativa del Paese richiedente non deve necessariamente corrispondere a quella prevista dall’art. 275, co. 4, c.p.p., in quanto la mutua collaborazione fra gli Stati dell’Unione Europea non impone identità di ordinamenti, bensì comune rispetto dei principi fondamentali della Convenzione EDU.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Le misure di sicurezza applicate ai minori. La tensione fra pericolosità e “diritto agli affetti”

Un magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Catania ha di recente rigettato l’istanza presentata dal difensore di un minorenne non imputabile, autore di gravi delitti, in merito alla modifica in melius delle prescrizioni lui impartite contestualmente all’applicazione della misura di sicurezza del collocamento in comunità. Il giudice catanese affronta, in particolare, il complesso rapporto fra esigenze di sicurezza e diritto all’affettività esistente in materia di misure di sicurezza applicabili ai minorenni…

Leggi tutto...

28 Febbraio 2022

Al via il nuovo corso per 37 consiglieri penitenziari

Alla presenza della Signora Ministra, è stato dato avvio al nuovo corso per 37 consiglieri penitenziari, della durata di 12…

Leggi tutto...

13 Settembre 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 marzo 2022, n. 12776: il reclamo può contenere una richiesta di attivazione dei poteri di ricostruzione del fatto spettanti al Magistrato di Sorveglianza

Nel caso di specie, il Magistrato di Sorveglianza dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal detenuto avverso la sanzione disciplinare dell’esclusione…

Leggi tutto...

1 Dicembre 2022

A cura di Michelangelo Taglioli e Stefano Colletti (Università di Pisa)
La Cassazione richiama il Tribunale di sorveglianza al rispetto della circolare D.A.P.: non può essere trascurato il parere della DDA ai fini dell’autorizzazione al colloquio telefonico.

Il necessario bilanciamento tra esigenze securitarie e tutela dei diritti fondamentali rende ineludibile il parere della DDA che, seppur se non vincolante, deve essere tenuto in considerazione, in quanto giova ad un esame quanto più completo possibile della vicenda in cui si colloca l'esercizio del diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione del soggetto con cui effettuarlo, deve misurarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza.

Leggi tutto...

21 Marzo 2023

La Cassazione meglio chiarisce gli elementi per la valutazione della richiesta di accesso alle misure alternative

La Cassazione meglio chiarisce gli elementi per la valutazione della richiesta di accesso alle misure alternative Il Tribunale di Sorveglianza…

Leggi tutto...

24 Luglio 2022

A cura dell'avv. Stefano Tovani (del Foro di Pisa)
Una interessante pronuncia su una vexata quaestio (ord. 2025/3702 del 19/01/2025): la superficie della cella come criterio di computo della dignità in carcere

L’Ufficio di sorveglianza di Bologna opta (coerentemente all’indirizzo seguito in materia dal Tribunale) per una rigorosa applicazione dei canoni ermeneutici…

Leggi tutto...

28 Gennaio 2026

Torna in cima Newsletter