Cass. Pen., Sez. II, sent. 22 dicembre 2021 (dep. 2022), n. 47125: è possibile consegnare la madre di prole in tenera età, se nel Paese richiedente l’estradizione vi siano garanzie (anche diverse da quelle italiane) al mantenimento di idonei contatti con i figli

Sulla questione relativa alla “condizione di madre di prole di età che, anche se superiore ai tre anni, necessiti di continua assistenza materiale ed affettiva”, la Suprema Corte di Cassazione si era già espressa – in materia di estradizione – nel senso che “la consegna sia subordinata all’esistenza nel Paese richiedente di garanzie idonee ad assicurare i contatti dell’estradanda con i figli con modalità sia pure non corrispondenti a quelle previste dall’ordinamento penitenziario italiano, ma comunque tali da salvaguardare l’integrità psicofisica del minore, del genitore e della stessa famiglia”.
È principio generale del nostro ordinamento tutelare l’interesse del minore, essendo un’esigenza di protezione assicurata anche in vari testi sovranazionali.

A livello giurisprudenziale è inoltre sancita la salvaguardia dell’integrità psicofisica del genitore e del minore, il quale altrimenti sarebbe privato del rapporto affettivo con la madre in una fase delicata della sua esistenza.

 

L’art. 18 lett. p) della Legge n. 69/2005 prevede per il M.A.E. un’ipotesi in cui è vietata la consegna della madre con prole convivente di età inferiore ai tre anni.

Parimenti, anche la condizione di madre con prole di età superiore ai tre anni necessita di una continua assistenza materiale e affettiva, imponendo, quindi, che la consegna sia subordinata all’esistenza nell’ordinamento del Paese richiedente di adeguate garanzie tese ad assicurare che, durante il periodo di detenzione, la madre possa mantenere idonei contatti con i figli in tenera età, pur con modalità non necessariamente coincidenti a quelle previste dall’ordinamento penitenziario italiano.

La normativa del Paese richiedente non deve necessariamente corrispondere a quella prevista dall’art. 275, co. 4, c.p.p., in quanto la mutua collaborazione fra gli Stati dell’Unione Europea non impone identità di ordinamenti, bensì comune rispetto dei principi fondamentali della Convenzione EDU.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. 08.04.2022, n. 26001: condizioni per accedere al beneficio della liberazione anticipata

Per l’ottenimento della liberazione anticipata non è sufficiente che il condannato si limiti a tenere una condotta esclusivamente passiva, osservando…

Leggi tutto...

7 Dicembre 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 giugno 2021, n. 36865: 41-bis, diritto alla sessualità e riviste per soli adulti

Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 giugno 2021, n. 36865, Presidente Tardio, Relatore Centofanti   Diritto alla sessualità e riviste…

Leggi tutto...

7 Gennaio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 16 novembre 2021, n. 47046: la discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria nel controllo delle misure organizzative

Con la presente sentenza il Collegio ha evidenziato come rientra nella sfera di discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria, l’organizzazione inerente alla disciplina…

Leggi tutto...

11 Ottobre 2022

Il diritto alla tutela indennitaria contro la disoccupazione involontaria (NASpI) a favore dei detenuti che lavorano alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria

Il contributo è volto a - per così dire – “riannodare le fila” della situazione legata al diritto alla tutela indennitaria contro la disoccupazione involontaria (dal 2015, NASpI) da parte dei detenuti impiegati come lavoratori alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, allo stato riconosciuto a seguito di alcune pronunce della giurisprudenza di merito (mentre – a quanto consta – non ci sono state occasioni, al momento, per una presa di posizione da parte della Cassazione), a fronte di un orientamento “resistente” assunto dall’Inps, tuttora restio ad accogliere, in via amministrativa, istanze tese all’ottenimento dell’indicato trattamento indennitario di natura previdenziale.…

Leggi tutto...

15 Settembre 2022

L’alimentazione forzata del detenuto che pratica lo sciopero della fame in una recente decisione della Corte di Strasburgo (Eur. C. Human Rights, Fifth section, Yakovlyev v. Ukraine, 8 December 2022, application no. 42010/18)

La Corte europea, dopo aver ribadito che il ricorso alla alimentazione forzata con lo scopo di salvare la vita di un detenuto che consapevolmente rifiuti il cibo può essere apprezzato alla stregua di terapia compatibile in via di principio col precetto contenuto nell’art. 3 Conv., ne ha ritenuto invece la violazione con la sentenza in oggetto, dal momento che nel caso di specie non è stata riscontrata la necessità medica di farvi ricorso ed essendo mancata un’effettiva garanzia giurisdizionale (oltre che per la brutalità della tecnica adoperata, stando a quanto riportato dal ricorrente)…

Leggi tutto...

2 Marzo 2023

Torna in cima Newsletter