Cass. Pen., Sez. I, sent. 3 novembre 2021, n. 46719: colloqui visivi dei detenuti sottoposti al regime differenziato

I colloqui visivi costituiscono un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento delle relazioni con i più stretti congiunti, diritto riconosciuto dall’ordinamento penitenziario e con radicamento nel diritto costituzionale e convenzionale.

Le limitazioni all’esercizio del diritto ai colloqui visivi devono essere pertanto previste dalla legge e giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, ordine pubblico e prevenzione dei reati, protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui (cfr. Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 23819/2020; Corte Edu, Sez. II, 4 febbraio 2003, Van der Ven c. Paesi Bassi, secondo cui la detenzione non può sopprimere in modo assoluto la relazionalità e la vita affettiva mediante l’isolamento completo del detenuto).

Il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., ai quali si applicano disposizioni restrittive in ordine al numero dei colloqui e alle relative modalità di svolgimento. Tali limitazioni devono essere necessariamente giustificate da esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza sottese al regime differenziato (cfr. Corte Cost, sent. n. 97/2020; Corte Cost., sent. n. 351/1996).

L’art. 16 della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, recante la disciplina dell’organizzazione del c.d. carcere duro, stabilisce che il colloquio senza vetro divisorio può avvenire solo nel caso in cui esso avvenga con figli e nipoti in linea retta di età inferiore a dodici anni.

In proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che tale scelta organizzativa non rappresenta un esercizio irragionevole della discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria, bensì è frutto di un prudente contemperamento ed è fondata sulla necessità di non pregiudicare le esigenze di controllo per effetto di un’eccessiva espansione dei soggetti ammessi al colloquio con modalità derogatorie rispetto a quelle ordinarie, fra le quali, la presenza di locali con vetro divisorio (Cfr., Cass., Sez. I, sent. n. 28260/2021; Cass., Sez. I, sent. n. 22292/2018).

È prestata attenzione allo svolgimento dei colloqui da parte dei minori infraquattordicenni per far sì che questi possano svolgersi in luoghi più accoglienti, meno spersonalizzanti e secondo procedure, anche di controllo, calibrate sulla personalità, ancora in evoluzione, dei minori. Tuttavia, ciò non può significare, in assenza di univoche indicazioni sul punto, la volontà del legislatore di introdurre una deroga al principio secondo cui i colloqui tra i soggetti sottoposti al regime differenziato e i loro familiari possano avere luogo in assenza del vetro divisorio. Si tratta di una deroga introdotta dal D.A.P. che ha realizzato un contemperamento ragionevole e congruo per il principio della congruità delle restrizioni, limitando il regime dei minori controlli ai soli soggetti infradodicenni, i quali, in ragione della loro età, più difficilmente possono essere strumentalizzati per aggirare le finalità proprie del regime differenziato.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis O.P.

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza n. 1233/2021 del 23 Settembre 2021, sospende il procedimento in corso, volto a decidere sull’istanza presentata dal detenuto circa la possibilità di accedere all’affidamento in prova al servizio sociale, e solleva la questione di legittimità costituzionale rispetto all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975.…

Leggi tutto...

4 Ottobre 2021

Risocializzazione, ordine pubblico e sicurezza pubblica come limiti alla permanenza dei «giovani adulti» negli istituti penali minorili

Il Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, con due provvedimenti speculari in tema di trasferimento di detenuti infraventicinquenni presso il carcere per adulti, ha affermato l'extrema ratio della misura, cui ricorrere solo in presenza di esigenze di ordine e sicurezza pubblica all’interno degli Istituti penali minorili e laddove il giovane non aderisca in alcun modo al trattamento rieducativo.…

Leggi tutto...

16 Dicembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 30 settembre 2021, n. 46704: prerogative delle Direzioni d’Istituto penitenziario

L’esclusione degli strumenti da taglio per il servizio di barberia è una legittima prerogativa delle Direzioni d’Istituto penitenziario.   Il…

Leggi tutto...

3 Marzo 2022

Corte Cost., sent. n. 28/2022: dichiarata l’incostituzionalità del “canone” di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria per violazione dei principi di eguaglianza e finalità rieducativa della pena

Con la sentenza in oggetto la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 53 co.2° legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede che il tasso minimo di conversione della pena detentiva nella pena sostitutiva pecuniaria non possa essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale, ossia ad euro 250 per ogni giorno di pena detentiva, anziché ad euro 75, cioè il limite minimo stabilito in materia di decreto penale di condanna dall’art. 459, co.1-bis, c.p.p.…

Leggi tutto...

17 Febbraio 2022

Pubblicato il rapporto sulla visita effettuata dal CPT in Spagna dal 14 al 28 settembre del 2020. Le osservazioni di David Colomer Bea, Profesor Ayudante Doctor de Derecho Penal, Universitat de València

Nel settembre 2020, una delegazione del CPT ha visitato la Spagna per conoscere il trattamento di uomini e donne privati ​​della libertà nelle unità di polizia, nelle carceri e nei centri di detenzione per i minori.…

Leggi tutto...

23 Novembre 2021

A cura di Università di Palermo
Progetto SERENY: diritti umani e prevenzione della radicalizzazione giovanile (evento del 20 Giugno)

Progetto SERENY dell’Università di Palermo, incontro del 20 Giugno, dalle 11 alle 13. LOCANDINA EVENTO PALERMO 20.06 Per partecipare da…

Leggi tutto...

19 Giugno 2023

Torna in cima Newsletter