Il diverso regime giuridico per i “collaboranti impossibili” ex art. 4-bis O.P. non è irragionevole per la Consulta

Un’altra questione di legittimità costituzionale, delicata e precisa, emerge rispetto all’art. 4-bis dell’ord. pen.; così, la Corte Costituzionale, sollecitata dal Magistrato di Sorveglianza di Padova, torna oggi a pronunciarsi sulla disposizione normativa.

Il giudice a quo, di fronte alla richiesta di concessione del beneficio dei permessi premio da parte di un detenuto quale “collaborante impossibile”, solleva alla Corte il contrasto rispetto agli artt. 3 e 27, comma 3 della Cost. nella interpretazione ormai affermata e stabilizzata della giurisprudenza di legittimità, conseguente alla stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019. In particolare, si contesta il “diritto vivente” del diverso regime di valutazione della pericolosità per i condannati “collaboranti impossibili o inesigibili” ed i condannati “non collaboranti per scelta”.

La Corte con la sentenza n. 20 del 25 Gennaio 2022, dichiara, però, non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all’3 Cost., ed la dichiara inammissibile relativamente all’art. 27, comma 3, Cost., ritenendo non irragionevole la differenziazione probatoria richiesta per le due figure di detenuti necessaria per superare la presunzione relativa imposta dall’art. 4 bis.

Leggiamo il ragionamento e le motivazioni sostenute dalla Corte qui.

 

 

A cura di Martina Paganucci

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