La legalità della pena e il giudizio abbreviato nel caleidoscopio del regime transitorio

Con la sentenza in oggetto, la Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria, facendo applicazione della previsione di cui all’art. 442 co. 2 c.p.p. – nella versione precedente alla “amputazione” operata con la l. 33/2019 – ha deciso di sostituire la pena dell’ergastolo, originariamente irrogata dal giudice della cognizione, con la reclusione a trent’anni. La decisione di procedere a questa conversione in executivis, e a distanza di così tanti anni dalla definizione del processo di cognizione, è motivata dal ritenuto diritto dell’allora imputato di vedersi ridurre la pena irrogata sulla base della sua richiesta di accedere al giudizio abbreviato, ancorché il rito speciale non sia stato mai celebrato.

Proviamo a ripercorrere le tappe salienti di questa complessa vicenda. Va chiarito subito che non viene qui in considerazione una questione legata alla recente entrata in vigore della riforma che impedisce l’accesso al rito abbreviato quando si proceda per un delitto punito con la pena dell’ergastolo (in relazione alla quale la stessa legge 33/2019 regola il regime transitorio prevedendo che le nuove disposizioni <<si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge>> (art. 5 co. 1°). Si tratta, infatti, di una vicenda che risale al periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore della l. 479/1999. L’allora imputato aveva sollecitato la celebrazione del rito speciale nel corso del procedimento d’appello, cioè in un momento in cui la disciplina processuale, ora come allora, non lo consente. In effetti, la la c.d. legge Carotti si era limitata a reintrodurre nel tessuto codicistico la possibilità di celebrare questo rito a fronte di delitti puniti con la pena dell’ergastolo. Pochi mesi dopo la sua entrata in vigore, peraltro, il legislatore si era preoccupato di disciplinarne il regime transitorio, consentendone l’accesso anche agli imputati il cui processo in corso fosse pendente in appello, purché la richiesta venisse avanzata prima della conclusione dell’eventuale fase di rinnovazione istruttoria (art. 4-ter d.l. 82/2000, poi convertito in l. 144/2000). Nel caso di specie, non era tuttavia possibile per l’allora imputato accedere al rito alternativo, proprio perché, nel frattempo, si era esaurita l’attività istruttoria. È evidente dunque, da questo punto di vista, la non assimilabilità della vicenda in esame con il noto caso su cui ebbe a intervenire la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sentenza Scoppola vs Italia (Grande Camera, sentenza del 17 settembre 2009, ricorso n. 10249/03). In quel caso, l’imputato aveva avanzato richiesta di rito abbreviato nel rispetto dei termini, ma, nel frattempo, era sopravvenuta la normativa (d.l. 341/2000, convertito nella l. 4/2001), che, modificando il 2° comma dell’art. 442 c.p.p., prevedeva, nel caso di concorso di reati e di reato continuato, l’applicazione dell’ergastolo senza isolamento diurno (e non la pena della reclusione di anni trenta). Il giudice italiano aveva ritenuto, dunque, di applicare la nuova legge in ossequio al principio tempus regit actum. Proprio sotto questo profilo, però, la Corte europea era andata di diverso avviso, giudicando che avrebbe dovuto trovare applicazione il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole alla luce di una lettura estensiva dell’art. 7 della Convenzione.

Esattamente come nella vicenda in esame, dunque, si è finito per applicare la pena perpetua in luogo della reclusione di anni trenta, tuttavia, con una fondamentale differenza: nel caso Scoppola, l’allora imputato aveva legittimamente chiesto ed ottenuto di essere giudicato con il rito abbreviato, subendo peraltro un’indebita l’applicazione retroattiva del regime più sfavorevole introdotto dal d.l. 341/2000. Nella vicenda oggetto del presente giudizio, invece, l’imputato non aveva potuto accedere al giudizio abbreviato ed è stato perciò condannato alla pena “piena” dell’ergastolo.

Successivamente, la stessa Corte d’Assise d’Appello, investita di un incidente di esecuzione proposto dalla difesa, preso atto della non assimilabilità delle due situazioni, decideva di sollevare questione di legittimità costituzionale. La Corte Costituzionale, peraltro, dichiarava inammissibile la questione (sent. 147/2021). Per la Consulta, infatti, ove non ricorra un’eccezione di matrice convenzionale, torna a valere la considerazione di sistema per cui il procedimento esecutivo <<è finalizzato all’esecuzione di un provvedimento e non certo alla verifica della legittimità costituzionale delle norme in base alle quali il titolo si è formato e rispetto alle quali l’imputato ha già avuto la facoltà di eccepire l’illegittimità nel processo di cognizione>>. Pertanto, << è precluso al giudice dell’esecuzione penale sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme applicate dal giudice della cognizione >>.

Riassunto, dunque, il giudizio, a seguito della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Consulta, la Corte perviene – con la decisione in esame – alla conclusione di accogliere comunque l’istanza avanzata dalla difesa, rilevando come il fatto che <<l’imputato avesse già avanzato istanza di essere giudicato con il rito abbreviato fin dal mese di gennaio 2000 >> costituisca circostanza tale da far ritenere che <<costui avesse diritto di avvalersi della normativa relativa al trattamento sanzionatorio previsto in caso di accesso al rito abbreviato>>. A supporto di questa conclusione, la Corte calabrese ritiene anzitutto di poter fare applicazione delle indicazioni provenienti da una recente decisione della Suprema Corte di Cassazione (Cass., Sez. V, sent. 23 febbraio 2021, Imerti). In essa, i Giudici di legittimità hanno affermato che i condannati ammessi al rito abbreviato prima dell’entrata in vigore del d.l. 341/2000 non avrebbero potuto mai essere puniti con l’ergastolo, neppure in caso di processi oggettivamente cumulativi. La Corte d’Assise d’Appello, peraltro, pare spingersi oltre. Mentre la Cassazione ha ritenuto, invero, che solo nel caso di giudizi celebrati nell’intervallo temporale appena ricordato non avrebbe potuto irrogarsi la pena perpetua in quanto da considerarsi come <<espunta […] dal portafoglio sanzionatorio del giudicante>>, nella sentenza in esame si giunge ad affermare che l’irrogazione della pena dell’ergastolo sia preclusa anche nei confronti di chi non abbia neppure ottenuto l’ammissione al rito. La circostanza che l’imputato abbia comunque avanzato istanza consente, infatti, di ritenere che costui abbia acquisito un vero e proprio diritto ad avvalersi del trattamento sanzionatorio previsto in caso di accesso al rito abbreviato. Secondo la Corte calabrese, infatti, la formulazione dell’istanza ancora prima che entrasse in vigore la disciplina menzionata <<non poteva non comportarne la tempestività ai fini del trattamento sanzionatorio>>. Né, d’altra parte, può avere rilievo – a parere dei giudici – il fatto che la reiterazione della richiesta sia avvenuta dopo la scadenza del termine fissato dal d.l. 82/2000, in quanto non è possibile subordinare le conseguenze in materia di privazione della libertà personale a <<una circostanza del tutto casuale ed aleatoria quale quella della celerità di svolgimento dell’istruzione dibattimentale>>.

Di seguito il testo della sentenza

sentenza Corte d’assise d’appello PAVONE

a cura di Elena Crispino

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