Cass. Pen. Sez. I., sent. 9 luglio 2021, n. 38031: colloqui dei detenuti al 41-bis

OGGETTO: Ricorso per Cassazione avverso ordinanza del magistrato di sorveglianza – colloqui dei detenuti sottoposti al regime di sorveglianza speciale 41-bis con il proprio difensore – Inammissibilità.

 

Con la sentenza n. 38031 del 2021, la Corte di Cassazione Sez. I, ha cristallizzato il “no” alla telefonata del difensore al detenuto sottoposto al regime di detenzione penitenziario differenziato 41-bis, dal proprio studio professionale. Con tale sentenza si conferma la procedura delineata dall’art. 16 della circolare dipartimentale di organizzazione del circuito detentivo speciale, stabilisce che il legale professionista qualora intenda ricevere la telefonata dal proprio assistito assoggettato al regime ex art. 41-bis, comma 2, Ord. Pen. dovrà recarsi presso l’istituto penitenziario prossimo al domicilio, o al luogo ove esercita l’attività forense e da lì comporre il numero telefonico per interloquire con il proprio assistito; la Cassazione adduce l’applicazione di tale prescrizione all’esigenza di poter garantire l’esatta identità dell’interlocutore, così scongiurando il rischio di una sostituzione di persona o deviazione di chiamata.

Gli Ermellini nell’argomentare i motivi della decisione sottolineano come la maggiore difficoltà richiesta al difensore del detenuto sottoposto al 41-bis, sia compensato dalla tutela dei valori fondamentali della sicurezza pubblica e prevenzione dei reati “in un’ottica di equilibrato contemperamento”; specificando come “la prescrizione in discussione, nella sua concreta operatività, non deve tradursi in una negazione surrettizia del diritto al colloquio con il difensore, che si avrebbe ove esso fosse esageratamente dilazionato nel tempo, o in altro modo ostacolato“.

Ad adiuvandum, la Corte stessa all’interno della sua decisione, richiama la sentenza n. 143 del 2013, della Corte Costituzionale, nella quale “ha ritenuto illegittimo il regime di limitazione automatica dei colloqui, ma non le limitazioni che dovessero essere individualmente imposte in ragione di particolari esigenze (in termini, Sez. 2, n. 3729 del 13/01/2015, Licciardi, Rv. 262640-01), e tanto meno ogni forma di regolamentazione dei colloqui medesimi, che risulti armonica con le caratteristiche del regime detentivo speciale e con le finalità preventive che, anche dopo le modifiche apportate dalla L. n. 94 del 2009, ad esso sono assegnate dall’ordinamento (Sez. 1, n. 52054 del 29/04/2014, Polverino, Rv. 261809-01).

 

La Cassazione conclude, dunque, in un’ottica in cui seguendo scrupolosamente quella che è la cornice normativa di rango primario che disciplina il regime detentivo speciale, le sue concrete modalità di esercizio, come nel caso di specie, possono essere disciplinate anche da fonte secondaria di carattere regolamentare.

 

Qui il testo della sentenza.

 

 

A cura di Alessia Sanchez Quiroz

Contributi simili

Reati di violenza sessuale: il Consiglio d’Europa ha approvato il 20 ottobre 2021 una raccomandazione che contiene le linee guida per la valutazione, la gestione e la reintegrazione degli imputati e dei condannati – Rec(2021)6

La Raccomandazione ha lo scopo (come si legge nel comunicato-stampa di presentazione) di guidare le Autorità nazionali nella elaborazione di una normativa e nella predisposizione di politiche e di pratiche che siano volte a prevenire o, quanto meno, a ridurre il rischio di recidiva.…

Leggi tutto...

25 Ottobre 2021

Considerazioni della Ministra Cartabia sulla giustizia riparativa – Conferenza di Venezia, 13 e 14 dicembre

"I pray that discord, that insatiable evil, may never rage in this polis". Con una citazione tratta dalle Eumenidi di Eschilo, la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha inaugurato la prima conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa sul ruolo della giustizia riparativa.…

Leggi tutto...

28 Dicembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 9 settembre 2021, n. 44133: la battitura dei blindati in forma di protesta

La battitura dei blindati può integrare la fattispecie disciplinare della molestia nei confronti della comunità penitenziaria.   Il sistema disciplinare…

Leggi tutto...

21 Febbraio 2022

Il termine per presentare le memorie difensive non si estende agli atti in esse allegati (Cass., Sez. I, n. 26013 del 19.5.2022, dep. 6.7.2022)

Con la sentenza in commento, la Prima Sezione della Corte di Cassazione conferma il principio mediante il quale la dichiarazione…

Leggi tutto...

25 Agosto 2022

Detenuto extracomunitario privo di permesso di soggiorno : riconosciuto il diritto all’elaborazione di un programma terapeutico di recupero

All’esito di instaurazione di procedimento di reclamo, presentato nelle forme di cui agli artt. 35 bis e 69 co.6 lettera b ) ord. penitenziario, il magistrato di sorveglianza riconosce il diritto del detenuto extracomunitario privo di permesso di soggiorno ad ottenere l'elaborazione di un programma terapeutico da parte dell'Asl competente.…

Leggi tutto...

18 Settembre 2021

Corte Cost., sent. n. 28/2022: dichiarata l’incostituzionalità del “canone” di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria per violazione dei principi di eguaglianza e finalità rieducativa della pena

Con la sentenza in oggetto la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 53 co.2° legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede che il tasso minimo di conversione della pena detentiva nella pena sostitutiva pecuniaria non possa essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale, ossia ad euro 250 per ogni giorno di pena detentiva, anziché ad euro 75, cioè il limite minimo stabilito in materia di decreto penale di condanna dall’art. 459, co.1-bis, c.p.p.…

Leggi tutto...

17 Febbraio 2022

Torna in cima Newsletter