Cass. Pen. Sez. I., sent. 9 luglio 2021, n. 38031: colloqui dei detenuti al 41-bis

OGGETTO: Ricorso per Cassazione avverso ordinanza del magistrato di sorveglianza – colloqui dei detenuti sottoposti al regime di sorveglianza speciale 41-bis con il proprio difensore – Inammissibilità.

 

Con la sentenza n. 38031 del 2021, la Corte di Cassazione Sez. I, ha cristallizzato il “no” alla telefonata del difensore al detenuto sottoposto al regime di detenzione penitenziario differenziato 41-bis, dal proprio studio professionale. Con tale sentenza si conferma la procedura delineata dall’art. 16 della circolare dipartimentale di organizzazione del circuito detentivo speciale, stabilisce che il legale professionista qualora intenda ricevere la telefonata dal proprio assistito assoggettato al regime ex art. 41-bis, comma 2, Ord. Pen. dovrà recarsi presso l’istituto penitenziario prossimo al domicilio, o al luogo ove esercita l’attività forense e da lì comporre il numero telefonico per interloquire con il proprio assistito; la Cassazione adduce l’applicazione di tale prescrizione all’esigenza di poter garantire l’esatta identità dell’interlocutore, così scongiurando il rischio di una sostituzione di persona o deviazione di chiamata.

Gli Ermellini nell’argomentare i motivi della decisione sottolineano come la maggiore difficoltà richiesta al difensore del detenuto sottoposto al 41-bis, sia compensato dalla tutela dei valori fondamentali della sicurezza pubblica e prevenzione dei reati “in un’ottica di equilibrato contemperamento”; specificando come “la prescrizione in discussione, nella sua concreta operatività, non deve tradursi in una negazione surrettizia del diritto al colloquio con il difensore, che si avrebbe ove esso fosse esageratamente dilazionato nel tempo, o in altro modo ostacolato“.

Ad adiuvandum, la Corte stessa all’interno della sua decisione, richiama la sentenza n. 143 del 2013, della Corte Costituzionale, nella quale “ha ritenuto illegittimo il regime di limitazione automatica dei colloqui, ma non le limitazioni che dovessero essere individualmente imposte in ragione di particolari esigenze (in termini, Sez. 2, n. 3729 del 13/01/2015, Licciardi, Rv. 262640-01), e tanto meno ogni forma di regolamentazione dei colloqui medesimi, che risulti armonica con le caratteristiche del regime detentivo speciale e con le finalità preventive che, anche dopo le modifiche apportate dalla L. n. 94 del 2009, ad esso sono assegnate dall’ordinamento (Sez. 1, n. 52054 del 29/04/2014, Polverino, Rv. 261809-01).

 

La Cassazione conclude, dunque, in un’ottica in cui seguendo scrupolosamente quella che è la cornice normativa di rango primario che disciplina il regime detentivo speciale, le sue concrete modalità di esercizio, come nel caso di specie, possono essere disciplinate anche da fonte secondaria di carattere regolamentare.

 

Qui il testo della sentenza.

 

 

A cura di Alessia Sanchez Quiroz

Contributi simili

“Il valore dell’alternativa. Un approccio evidence based alle misure alternative alla detenzione” – F. Giordano, M. Tallarigo, S. Panarello, G. Di Rosa

Si segnala il volume, edito da Egea, di cui sopra: questo presenta i risultati di una ricerca condotta in Lombardia…

Leggi tutto...

23 Maggio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 marzo 2022, n. 12776: il reclamo può contenere una richiesta di attivazione dei poteri di ricostruzione del fatto spettanti al Magistrato di Sorveglianza

Nel caso di specie, il Magistrato di Sorveglianza dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal detenuto avverso la sanzione disciplinare dell’esclusione…

Leggi tutto...

1 Dicembre 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 28.10.2021, n. 42739: l’affidamento in prova e le condotte riparatorie

Cass. Pen., Sez. I, sent. 28 ottobre 2021, n. 42739, Presidente Iasillo, Relatore Bianchi Se il detenuto non ha adempiuto…

Leggi tutto...

19 Dicembre 2021

T. sorveglianza di Bari – 08/07/2021 – liberazione anticipata

Il Tribunale si pronuncia su un provvedimento di reclamo avverso il rigetto da parte del Magistrato di Sorveglianza di un’istanza…

Leggi tutto...

16 Novembre 2021

Cassazione, Sez. I – 27/04/2021, n. 21546 – ammissione al lavoro all’esterno

Cassazione Penale, Sez. I, sentenza 27 aprile 2021, n. 21546. In tema di lavoro penitenziario, la Corte di legittimità ritiene impugnabile, mediante reclamo ex art. 35-bis, co. 4 Ord. Pen., il provvedimento del magistrato di sorveglianza che approvi la revoca dell’ammissione del detenuto al lavoro all’esterno, in quanto decisione in grado di ledere un diritto fondamentale della persona, ovvero componente determinante del trattamento rieducativo del detenuto, così come affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., sent. n. 532 del 2002).…

Leggi tutto...

19 Ottobre 2021

Torna in cima Newsletter