Aggiornamento sui lavori delle commissioni di attuazione della riforma del processo penale – Commissione: “Giustizia riparativa”

Si segnala questo intervento, pubblicato sulla pagina Facebook della Camera Penale di Milano, sull’aggiornamento sui lavori delle commissioni di attuazione della riforma del processo penale. In particolare, si lascia la trascrizione del contributo dell’avvocato penalista Michele Passione, componente della commissione dedicata alla giustizia riparativa.

“I lavori della Commissione, istituita dalla Ministra Cartabia in tema di giustizia riparativa, sono cominciati da circa un mese e mezzo e stanno proseguendo per l’elaborazione delle norme che dettano i principi generali in questa materia. Verranno, poi, continuati [all’inizio di questo nuovo anno] – il termine che è stato concesso a tutte le Commissioni è quello del 31 marzo.

La materia della giustizia riparativa è una materia che sta trovando molto impulso anche all’interno del Consiglio d’Europa e, di recente, il 13 e il 14 dicembre, si è tenuta una due giorni promossa proprio dalla Ministra Cartabia, fra i Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa a Venezia, che vuole sollecitare il recepimento e l’implementazione della Raccomandazione del 2018 del Consiglio d’Europa agli Stati Membri per l’introduzione di questa disciplina – complementare e non alternativa al diritto penale, sia pur dotata di una sua grammatica – volta a tentare, laddove le parti vi consentano liberamente e volontariamente, di ricucire uno strappo provocato dal reato, una ferita, una lacerazione, cercando una risposta che non sia più quella incapacitante e violenta del diritto penale, che risponde al male con il male, ma a tentare una difficile strada di riconciliazione tra le parti, anche fra parti non direttamente interessate da questo fatto di reato (perché si può avere un incontro anche con vittime aspecifiche). È importante che la legge delega abbia previsto la giustizia riparativa senza limitazioni per fatti di reato, fattispecie di reato, cornici edittali o fasi processuali: la giustizia riparativa potrà aversi in ogni caso, alle condizioni dette – quindi mai imposta, mai utilizzata in malam partem laddove non riesca l’incontro fra le parti ma positivamente apprezzabile. Questo è uno degli sforzi che la Commissione deve fare: consentire la trasposizione di un risultato utile di giustizia riparativa all’interno del processo, per gli istituti che il processo prevede, o all’interno della fase dell’esecuzione.

È importante che vi sia questa possibilità di accesso a questi percorsi senza limitazioni, perché, forse, è già questa una risposta a tutta quella congerie di paletti e preclusioni, soprattutto in materia di reati ostativi all’accesso ai benefici penitenziari, che la giustizia riparativa dimostra di volersi lasciare alle spalle. Credo che possa un’utile esperienza che il nostro ordinamento farà quando questi lavori verranno messi a disposizione della politica, augurandoci davvero che non accada quello che è accaduto in occasione della riforma dell’ordinamento penitenziario, quando la politica, ad un attimo dal traguardo, in una fase di competizione elettorale imminente, decise di non esercitare la delega, che pure aveva ottenuto con voto di fiducia da parte del Parlamento. Penso che questo non accadrà, questa volta, o me lo auguro. Quindi, il tentativo della Commissione Ceretti, della quale faccio parte, così come tutte le altre Commissioni, è esattamente quello di portare a termine, così come c’è stato chiesto dalla Ministra, i lavori per i quali siamo stati designati.”

 

A cura di Giulia Podestà

Contributi simili

L’assoggettamento al carcere duro non costituisce requisito di (in)ammissibilità per l’accesso ai permessi premio: l’orientamento della Cassazione smentito dalla legge di riforma dell’art. 4-bis o.p.

Con la sentenza in oggetto la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato da Vincenzo Zagaria, figura di spicco del “clan dei Casalesi”, confermando la decisione del tribunale di sorveglianza di Sassari che, a sua volta, aveva respinto la richiesta di permesso premio, da fruire presso la madre anziana e ammalata. Il collegio sassarese era tornato a occuparsi del caso perché i giudici di legittimità avevano annullato con rinvio la prima decisione in quanto <<l'ordinanza impugnata aveva individuato nella sottoposizione del detenuto al regime differenziato dettato dall'art. 41bis o.p. una vera e propria causa di inammissibilità della richiesta di permesso premio>>.

Leggi tutto...

3 Febbraio 2023

Il rifiuto opposto a una persona reclusa in un carcere di massima sicurezza (Diyarbakır high-security prison), che aveva chiesto di poter organizzare le preghiere collettive del venerdì (jumuah) e di parteciparvi, integra una violazione dell’art. 9 (freedom of religion) della Convenzione Edu. Nell’affare Abdullah Yalçın (n° 2) c. Türkiye (no 34417/10), La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna unanimously la Turchia.

La Corte ha ritenuto che le autorità turche non siano riuscite a trovare a fair balance fra gli interessi che si contrapponevano in questa vicenda, cioè, da una parte, security and order in prison e, dall’altra, the applicant’s right to freedom of collective worship. In particolare, i giudici di Strasburgo rimproverano all’amministrazione penitenziaria di aver omesso an individualised assessment of the case - così da verificare, per esempio, se il ricorrente fosse o meno a high-risk inmate o se un assembramento di detenuti per la preghiera del venerdì would pose any more of a security risk than their gathering for other activities - nonché di aver rinunciato a esplorare la praticabilità di altre soluzioni per l’individuazione di locali adatti a soddisfare la richiesta avanzata dal detenuto.…

Leggi tutto...

16 Giugno 2022

A cura di Giulia Vagli
White Paper: un documento su cui riflettere

Il Council for Penological Co-Operation (PC-CP) del Consiglio D’Europa[1] è impegnato nella elaborazione di una bozza di Raccomandazione concernente la…

Leggi tutto...

16 Ottobre 2024

Ancora in punto di diritto alla sessualità delle persone detenute. La pronuncia della Corte Edu alimenta il dibattito sul fronte interno

In data 1° luglio 2021, la Prima Sezione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, nel caso Lesław Wójcik c. Polonia, si è pronunciata in merito alla portata del diritto all’affettività, nella sua particolare declinazione del diritto alla sessualità, delle persone detenute.…

Leggi tutto...

22 Ottobre 2021

L’intervista dell’Avv. Michele Passione ad “Osservatorio Giustizia” – l’ergastolo ostativo e la giustizia riparativa

Si segnala l’intervista di Lorena D’Urso all’avvocato penalista del Foro di Firenze, Michele Passione, nell’ambito della puntata di “Osservatorio Giustizia” del 21/11/2021, trasmessa su Radio Radicale.…

Leggi tutto...

27 Novembre 2021

Il diritto del padre detenuto di riconoscere il figlio naturale giustifica il giudizio di ottemperanza ex art. 35-bis o. p. Riflessioni a margine di una recentissima ordinanza del magistrato di sorveglianza di Palermo

L’ordinanza in oggetto, datata 21 ottobre 2022, trae origine da un permesso di necessità di particolare urgenza, previsto dall’art. 30, co. 2 ord. pen., concesso dal Magistrato di Sorveglianza di Palermo al fine di permettere ad un detenuto di disporre «del tempo necessario all’espletamento di tutte le operazioni amministrative necessarie al riconoscimento della figlia»…

Leggi tutto...

16 Novembre 2022

Torna in cima Newsletter