Aggiornamento sui lavori delle commissioni di attuazione della riforma del processo penale – Commissione: “Giustizia riparativa”

Si segnala questo intervento, pubblicato sulla pagina Facebook della Camera Penale di Milano, sull’aggiornamento sui lavori delle commissioni di attuazione della riforma del processo penale. In particolare, si lascia la trascrizione del contributo dell’avvocato penalista Michele Passione, componente della commissione dedicata alla giustizia riparativa.

“I lavori della Commissione, istituita dalla Ministra Cartabia in tema di giustizia riparativa, sono cominciati da circa un mese e mezzo e stanno proseguendo per l’elaborazione delle norme che dettano i principi generali in questa materia. Verranno, poi, continuati [all’inizio di questo nuovo anno] – il termine che è stato concesso a tutte le Commissioni è quello del 31 marzo.

La materia della giustizia riparativa è una materia che sta trovando molto impulso anche all’interno del Consiglio d’Europa e, di recente, il 13 e il 14 dicembre, si è tenuta una due giorni promossa proprio dalla Ministra Cartabia, fra i Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa a Venezia, che vuole sollecitare il recepimento e l’implementazione della Raccomandazione del 2018 del Consiglio d’Europa agli Stati Membri per l’introduzione di questa disciplina – complementare e non alternativa al diritto penale, sia pur dotata di una sua grammatica – volta a tentare, laddove le parti vi consentano liberamente e volontariamente, di ricucire uno strappo provocato dal reato, una ferita, una lacerazione, cercando una risposta che non sia più quella incapacitante e violenta del diritto penale, che risponde al male con il male, ma a tentare una difficile strada di riconciliazione tra le parti, anche fra parti non direttamente interessate da questo fatto di reato (perché si può avere un incontro anche con vittime aspecifiche). È importante che la legge delega abbia previsto la giustizia riparativa senza limitazioni per fatti di reato, fattispecie di reato, cornici edittali o fasi processuali: la giustizia riparativa potrà aversi in ogni caso, alle condizioni dette – quindi mai imposta, mai utilizzata in malam partem laddove non riesca l’incontro fra le parti ma positivamente apprezzabile. Questo è uno degli sforzi che la Commissione deve fare: consentire la trasposizione di un risultato utile di giustizia riparativa all’interno del processo, per gli istituti che il processo prevede, o all’interno della fase dell’esecuzione.

È importante che vi sia questa possibilità di accesso a questi percorsi senza limitazioni, perché, forse, è già questa una risposta a tutta quella congerie di paletti e preclusioni, soprattutto in materia di reati ostativi all’accesso ai benefici penitenziari, che la giustizia riparativa dimostra di volersi lasciare alle spalle. Credo che possa un’utile esperienza che il nostro ordinamento farà quando questi lavori verranno messi a disposizione della politica, augurandoci davvero che non accada quello che è accaduto in occasione della riforma dell’ordinamento penitenziario, quando la politica, ad un attimo dal traguardo, in una fase di competizione elettorale imminente, decise di non esercitare la delega, che pure aveva ottenuto con voto di fiducia da parte del Parlamento. Penso che questo non accadrà, questa volta, o me lo auguro. Quindi, il tentativo della Commissione Ceretti, della quale faccio parte, così come tutte le altre Commissioni, è esattamente quello di portare a termine, così come c’è stato chiesto dalla Ministra, i lavori per i quali siamo stati designati.”

 

A cura di Giulia Podestà

Contributi simili

SUICIDI IN CARCERE: UN BOLLETTINO DI GUERRA

Un vero e proprio bollettino di guerra quello dei suicidi in carcere in Italia. Da inizio anno sono 21 i…

Leggi tutto...

1 Marzo 2024

Ancora sulla proroga del regime ex art. 41-bis

Cass. Pen., Sez. I, sent. 4 maggio 2021, n. 28979 e Cass. Pen., Sez. I, sent. 20 maggio 2021, n. 23540. Sul ricorso proposto dalla detenuta in regime di detenzione differenziato Lioce Nadia Desdemona, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28979/2021 ha ribadito che per la proroga del regime del c.d. carcere duro, ai sensi dell’art. 41-bis, co. 2, Ord. Pen., è necessario verificare la sussistente “capacità” di mantenere i collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva. È sufficiente “la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l’ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario”. Nella medesima pronuncia, la Corte precisa che, in ordine ai provvedimenti di applicazione o di proroga del regime differenziato il controllo di legittimità affidatole è circoscritto alla violazione di legge.…

Leggi tutto...

16 Settembre 2021

Mandato di arresto europeo e risocializzazione del condannato extracomunitario. Il rinvio pregiudiziale alla CGUE

Con ordinanza n° 217 del 2021, nell’ambito di un ricorso di legittimità costituzionale in via incidentale, la Corte costituzionale ha nuovamente adìto la Corte di Giustizia dell’Unione europea, ponendo quesiti interpretativi sulle implicazioni in tema di tutela dei diritti fondamentali quale conseguenza dell’applicazione della disciplina del mandato di arresto europeo (d’ora in poi M.A.E.).…

Leggi tutto...

18 Febbraio 2022

“Diritto penitenziario e sociologia della pena”, Agostino Siviglia

Si segnala la pubblicazione del volume “Diritto penitenziario e sociologia della pena” nel quale l’autore, il Garante dei diritti dei…

Leggi tutto...

23 Novembre 2021

A cura di Settimio Monetini
I servizi psicologici per i detenuti e per gli internati

Si segnala l’uscita del volume dal titolo “I servizi psicologici per i detenuti e per gli internati“, a cura di…

Leggi tutto...

19 Settembre 2024

Le liste d’attesa nelle REMS: una condanna senza scampo da parte della Corte Europea

Rossi dalla vergogna, anzi paonazzi. E’ questa la sensazione che si prova nel leggere le motivazioni con cui la Corte Edu ha condannato ancora una volta il nostro Paese per violazione, fra l’altro, di due fondamentali disposizioni della Convenzione europea: l’art. 3 (che - come sottolineano per l’ennesima volta, semmai ce ne fosse bisogno, i giudici di Strasburgo - costituisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche e impone ai singoli Stati, fra l’altro, di assicurarsi che chiunque si trovi in stato di arresto sia << détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine>>) e l’art. 5 ( il quale prende posto <> e, in quanto tale, <> all’interno del sistema convenzionale).…

Leggi tutto...

27 Gennaio 2022

Torna in cima Newsletter