Aggiornamento sui lavori delle commissioni di attuazione della riforma del processo penale – Commissione: “Giustizia riparativa”

Si segnala questo intervento, pubblicato sulla pagina Facebook della Camera Penale di Milano, sull’aggiornamento sui lavori delle commissioni di attuazione della riforma del processo penale. In particolare, si lascia la trascrizione del contributo dell’avvocato penalista Michele Passione, componente della commissione dedicata alla giustizia riparativa.

“I lavori della Commissione, istituita dalla Ministra Cartabia in tema di giustizia riparativa, sono cominciati da circa un mese e mezzo e stanno proseguendo per l’elaborazione delle norme che dettano i principi generali in questa materia. Verranno, poi, continuati [all’inizio di questo nuovo anno] – il termine che è stato concesso a tutte le Commissioni è quello del 31 marzo.

La materia della giustizia riparativa è una materia che sta trovando molto impulso anche all’interno del Consiglio d’Europa e, di recente, il 13 e il 14 dicembre, si è tenuta una due giorni promossa proprio dalla Ministra Cartabia, fra i Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa a Venezia, che vuole sollecitare il recepimento e l’implementazione della Raccomandazione del 2018 del Consiglio d’Europa agli Stati Membri per l’introduzione di questa disciplina – complementare e non alternativa al diritto penale, sia pur dotata di una sua grammatica – volta a tentare, laddove le parti vi consentano liberamente e volontariamente, di ricucire uno strappo provocato dal reato, una ferita, una lacerazione, cercando una risposta che non sia più quella incapacitante e violenta del diritto penale, che risponde al male con il male, ma a tentare una difficile strada di riconciliazione tra le parti, anche fra parti non direttamente interessate da questo fatto di reato (perché si può avere un incontro anche con vittime aspecifiche). È importante che la legge delega abbia previsto la giustizia riparativa senza limitazioni per fatti di reato, fattispecie di reato, cornici edittali o fasi processuali: la giustizia riparativa potrà aversi in ogni caso, alle condizioni dette – quindi mai imposta, mai utilizzata in malam partem laddove non riesca l’incontro fra le parti ma positivamente apprezzabile. Questo è uno degli sforzi che la Commissione deve fare: consentire la trasposizione di un risultato utile di giustizia riparativa all’interno del processo, per gli istituti che il processo prevede, o all’interno della fase dell’esecuzione.

È importante che vi sia questa possibilità di accesso a questi percorsi senza limitazioni, perché, forse, è già questa una risposta a tutta quella congerie di paletti e preclusioni, soprattutto in materia di reati ostativi all’accesso ai benefici penitenziari, che la giustizia riparativa dimostra di volersi lasciare alle spalle. Credo che possa un’utile esperienza che il nostro ordinamento farà quando questi lavori verranno messi a disposizione della politica, augurandoci davvero che non accada quello che è accaduto in occasione della riforma dell’ordinamento penitenziario, quando la politica, ad un attimo dal traguardo, in una fase di competizione elettorale imminente, decise di non esercitare la delega, che pure aveva ottenuto con voto di fiducia da parte del Parlamento. Penso che questo non accadrà, questa volta, o me lo auguro. Quindi, il tentativo della Commissione Ceretti, della quale faccio parte, così come tutte le altre Commissioni, è esattamente quello di portare a termine, così come c’è stato chiesto dalla Ministra, i lavori per i quali siamo stati designati.”

 

A cura di Giulia Podestà

Contributi simili

Alessandro Maculan – “La galera incorporata. Etnografia della polizia penitenziaria”, Maggioli Editore 2022

Si segnala la pubblicazione del libro “La galera incorporata. Etnografia della polizia penitenziaria” di Alessandro Maculan, edita Maggioli Editore.  …

Leggi tutto...

16 Dicembre 2022

La Corte “salva” la preclusione triennale di benefici dopo la revoca di una misura alternativa

La Corte, con sentenza n. 173 del 2021, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto. In particolare, viene contestata la legittimità costituzionale del divieto triennale di concessione di affidamento in prova quando sia occorso un provvedimento di revoca della precedente misura alternativa, ai sensi dell’art. 47, co. 11, dell’art. 47 ter co. 6 o dell’art. 51 co. 1, della medesima legge.…

Leggi tutto...

28 Luglio 2021

Il diritto alla sessualità delle persone detenute: C. eur. dir. uomo, Sez. I, sent. 1° luglio 2021, Lesław Wójcik c. Polonia

La Prima Sezione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, nel caso Lesław Wójcik c. Polonia, si è pronunciata in merito alla portata del diritto all’affettività, nella sua particolare declinazione del diritto alla sessualità, delle persone detenute. La Corte EDU, ricostruita la propria giurisprudenza in materia di risocializzazione e recupero dei detenuti, ricorda che il diritto di visita riconosciuto dall’ordinamento penitenziario polacco rappresenta non un vero e proprio diritto, bensì un beneficio subordinato alla buona condotta del detenuto. …

Leggi tutto...

19 Ottobre 2021

La legalità della pena e il giudizio abbreviato nel caleidoscopio del regime transitorio

Con la sentenza in oggetto, la Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria, facendo applicazione della previsione di cui all'art. 442 co. 2 c.p.p. - nella versione precedente alla “amputazione” operata con la l. 33/2019 - ha deciso di sostituire la pena dell’ergastolo, originariamente irrogata dal giudice della cognizione, con la reclusione a trent’anni. La decisione di procedere a questa conversione in executivis, e a distanza di così tanti anni dalla definizione del processo di cognizione, è motivata dal ritenuto diritto dell’allora imputato di vedersi ridurre la pena irrogata sulla base della sua richiesta di accedere al giudizio abbreviato, ancorché il rito speciale non sia stato mai celebrato.…

Leggi tutto...

22 Gennaio 2022

Corte Cost., sent. n. 28/2022: dichiarata l’incostituzionalità del “canone” di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria per violazione dei principi di eguaglianza e finalità rieducativa della pena

Con la sentenza in oggetto la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 53 co.2° legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede che il tasso minimo di conversione della pena detentiva nella pena sostitutiva pecuniaria non possa essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale, ossia ad euro 250 per ogni giorno di pena detentiva, anziché ad euro 75, cioè il limite minimo stabilito in materia di decreto penale di condanna dall’art. 459, co.1-bis, c.p.p.…

Leggi tutto...

17 Febbraio 2022

Carcere duro: la videochiamata è una modalità esecutiva eccezionale del colloquio visivo (e non telefonico)

Cass. Pen., Sez. I, sent. 9 aprile 2021, n. 19826. In materia di colloqui tra il detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. Pen. e i suoi congiunti più stretti, la Corte di Cassazione ha stabilito che la “videochiamata costituisce una modalità esecutiva del colloquio visivo nei casi in cui esso, per motivi eccezionali, non possa avere luogo”.…

Leggi tutto...

28 Settembre 2021

Torna in cima Newsletter