Aggiornamento sui lavori delle commissioni di attuazione della riforma del processo penale – Commissione: “Giustizia riparativa”

Si segnala questo intervento, pubblicato sulla pagina Facebook della Camera Penale di Milano, sull’aggiornamento sui lavori delle commissioni di attuazione della riforma del processo penale. In particolare, si lascia la trascrizione del contributo dell’avvocato penalista Michele Passione, componente della commissione dedicata alla giustizia riparativa.

“I lavori della Commissione, istituita dalla Ministra Cartabia in tema di giustizia riparativa, sono cominciati da circa un mese e mezzo e stanno proseguendo per l’elaborazione delle norme che dettano i principi generali in questa materia. Verranno, poi, continuati [all’inizio di questo nuovo anno] – il termine che è stato concesso a tutte le Commissioni è quello del 31 marzo.

La materia della giustizia riparativa è una materia che sta trovando molto impulso anche all’interno del Consiglio d’Europa e, di recente, il 13 e il 14 dicembre, si è tenuta una due giorni promossa proprio dalla Ministra Cartabia, fra i Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa a Venezia, che vuole sollecitare il recepimento e l’implementazione della Raccomandazione del 2018 del Consiglio d’Europa agli Stati Membri per l’introduzione di questa disciplina – complementare e non alternativa al diritto penale, sia pur dotata di una sua grammatica – volta a tentare, laddove le parti vi consentano liberamente e volontariamente, di ricucire uno strappo provocato dal reato, una ferita, una lacerazione, cercando una risposta che non sia più quella incapacitante e violenta del diritto penale, che risponde al male con il male, ma a tentare una difficile strada di riconciliazione tra le parti, anche fra parti non direttamente interessate da questo fatto di reato (perché si può avere un incontro anche con vittime aspecifiche). È importante che la legge delega abbia previsto la giustizia riparativa senza limitazioni per fatti di reato, fattispecie di reato, cornici edittali o fasi processuali: la giustizia riparativa potrà aversi in ogni caso, alle condizioni dette – quindi mai imposta, mai utilizzata in malam partem laddove non riesca l’incontro fra le parti ma positivamente apprezzabile. Questo è uno degli sforzi che la Commissione deve fare: consentire la trasposizione di un risultato utile di giustizia riparativa all’interno del processo, per gli istituti che il processo prevede, o all’interno della fase dell’esecuzione.

È importante che vi sia questa possibilità di accesso a questi percorsi senza limitazioni, perché, forse, è già questa una risposta a tutta quella congerie di paletti e preclusioni, soprattutto in materia di reati ostativi all’accesso ai benefici penitenziari, che la giustizia riparativa dimostra di volersi lasciare alle spalle. Credo che possa un’utile esperienza che il nostro ordinamento farà quando questi lavori verranno messi a disposizione della politica, augurandoci davvero che non accada quello che è accaduto in occasione della riforma dell’ordinamento penitenziario, quando la politica, ad un attimo dal traguardo, in una fase di competizione elettorale imminente, decise di non esercitare la delega, che pure aveva ottenuto con voto di fiducia da parte del Parlamento. Penso che questo non accadrà, questa volta, o me lo auguro. Quindi, il tentativo della Commissione Ceretti, della quale faccio parte, così come tutte le altre Commissioni, è esattamente quello di portare a termine, così come c’è stato chiesto dalla Ministra, i lavori per i quali siamo stati designati.”

 

A cura di Giulia Podestà

Contributi simili

A cura di Francesco Picozzi
Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario. Il problema “irrisolvibile”.

Proponiamo un’intervista, andata in questa estate su “Radio Cusano Campus”, concernente il tema – purtroppo sempre attuale – del sovraffollamento…

Leggi tutto...

12 Giugno 2023

A cura di Michelangelo Taglioli (Università di Pisa)
Il ruolo cruciale dell’architettura nel carcere

Il Progetto Osep prosegue nella presentazione di carceri aderenti al modello ‘aperto’. Dopo aver illustrato il funzionamento di quello nostrano…

Leggi tutto...

17 Marzo 2023

Catania e Firenze a confronto: sull’incompetenza funzionale della magistratura di sorveglianza minorile

I Tribunali per i Minorenni di Catania e di Firenze, nelle funzioni di Tribunali di sorveglianza, si sono pronunciati sulla ripartizione di competenza fra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni laddove il reo sia raggiunto da plurime condanne relative a reati commessi sia in età minore che da maggiorenne. Secondo entrambi i giudici, la competenza spetta al Tribunale di Sorveglianza ordinario: la regola eccezionale di cui all'art. 10 d.lgs. 121/2018, che statuisce la perpetuatio jurisdictionis del Tribunale per i Minorenni anche per l’esecuzione del titolo relativo a reati commessi nella maggiore età da parte del soggetto, presuppone che questi sia già entrato nel circuito penale minorile e sia ancora sottoposto alla misura penale di comunità. …

Leggi tutto...

29 Marzo 2022

Art. 47-quinques O.P.: la Corte dichiara illegittima l’impossibilità di applicazione provvisoria della misura da parte del Magistrato di sorveglianza ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 2022, ha dichiarato “ l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l’applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 47, comma 4, della medesima legge.”…

Leggi tutto...

3 Febbraio 2022

La legalità della pena e il giudizio abbreviato nel caleidoscopio del regime transitorio

Con la sentenza in oggetto, la Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria, facendo applicazione della previsione di cui all'art. 442 co. 2 c.p.p. - nella versione precedente alla “amputazione” operata con la l. 33/2019 - ha deciso di sostituire la pena dell’ergastolo, originariamente irrogata dal giudice della cognizione, con la reclusione a trent’anni. La decisione di procedere a questa conversione in executivis, e a distanza di così tanti anni dalla definizione del processo di cognizione, è motivata dal ritenuto diritto dell’allora imputato di vedersi ridurre la pena irrogata sulla base della sua richiesta di accedere al giudizio abbreviato, ancorché il rito speciale non sia stato mai celebrato.…

Leggi tutto...

22 Gennaio 2022

Torna in cima Newsletter