Risocializzazione, ordine pubblico e sicurezza pubblica come limiti alla permanenza dei «giovani adulti» negli istituti penali minorili

Il Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Catania si è pronunciato nel senso del trasferimento del detenuto minorenne presso il carcere per adulti ogniqualvolta il giovane adulto con il proprio comportamento metta a repentaglio l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno degli Istituti penali minorili nonché si rifiuti di intraprendere un concreto percorso di rieducazione, risultando insensibile ad ogni programma di risocializzazione, contravvenendo alla finalità rieducativa riconosciuta alla pena ai sensi dell’art. 27, 3° comma, della Costituzione.

Nel caso di specie – si legge in motivazione – il detenuto ha mostrato un totale rifiuto verso l’adesione al trattamento di risocializzazione per lui ideato. Si è reso altresì partecipe di atti di rivolta e violenza come pure responsabile di vari illeciti disciplinari all’interno della struttura penitenziaria nella quale si trovava ristretto.

Così alla luce dei comportamenti tenuti dall’istante, anche di tipo violento e comunque da leader negativo o di istigazione, il Magistrato di Sorveglianza, valorizzando le esigenze di sicurezza collettiva e di ordine pubblico, ha statuito il trasferimento nel carcere per adulti del giovane. Sul punto si richiamano le linee di indirizzo pubblicate in data 15 gennaio 2020 dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità, relativamente al decreto legislativo 2 ottobre 2018, n° 121 recante “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 81, 83 e 85, lett. p), della legge 23 giugno 2017, n° 103”. In particolare, si precisa che tra le ragioni a sostegno delle richieste di trasferimento avanzate dalle Direzioni degli Istituti Penali per i Minorenni per conto dei detenuti – a prescindere dal fatto che tali istanze riguardino giovani adulti – possono essere addotte esigenze di tutela dell’altrui e/o propria incolumità nonché esigenze di ordine pubblico e sicurezza. In merito a queste ultime, si legge, le motivazioni espresse dagli Istituti dovranno essere adeguatamente ponderate e non potranno riferirsi a generiche condotte aggressive o di prevaricazione che possano essere fronteggiate con misure ed interventi multidisciplinari, quanto piuttosto contegni capaci di mettere a repentaglio e compromettere la sicurezza dell’Istituto e dei detenuti. Non solo. La pericolosità manifestata dai soggetti di cui si chiede il trasferimento dovrà essere grave e soprattutto riferita a specifici, e non già generici, episodi di violenza e ribellione (Cfr. par. 12.1 Motivi di assegnazione o trasferimento, Linee di indirizzo, Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, 15 gennaio 2020, www.giustizia.it).

Per corroborare quanto detto si richiama altro provvedimento del Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di Catania, speculare al precedente, con il quale, al contrario, è stata negata la richiesta di trasferimento in un carcere per adulti. Il giudice argomenta la decisione chiarendo che il passaggio al carcere per adulti è possibile quando le predette finalità rieducative assegnate all’esecuzione della pena non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto. Nel caso in esame, oltre all’insufficienza delle ragioni addotte dal giovane (nell’istanza faceva un generico riferimento all’essere «più tranquillo» in un carcere per adulti»), il ragazzo aveva iniziato un proficuo percorso trattamentale, iniziando ad acquisire consapevolezza delle sue problematiche legate alla tossicodipendenza e mostrandosi «disponibile a recepire gli orientamenti educativi e ad intraprendere un reale percorso di riflessione».

A ciò si aggiungano, si legge in motivazione, «le difficoltà nella gestione di una personalità così fragile» al di fuori di un Istituto penale minorile. Tale fragilità in un carcere per adulti non riceverebbe in breve tempo un efficace sostegno nel rafforzamento della personalità per le condizioni oggettive in cui si trovano ad operare dette strutture penitenziarie.

Di seguito, i provvedimenti di concessione del nulla osta al trasferimento presso il carcere per adulti e di rigetto della richiesta presentata dal detenuto al rilascio del suddetto nulla osta.

 

A cura di Giulia Vagli

 

Contributi simili

L’alimentazione forzata del detenuto che pratica lo sciopero della fame in una recente decisione della Corte di Strasburgo (Eur. C. Human Rights, Fifth section, Yakovlyev v. Ukraine, 8 December 2022, application no. 42010/18)

La Corte europea, dopo aver ribadito che il ricorso alla alimentazione forzata con lo scopo di salvare la vita di un detenuto che consapevolmente rifiuti il cibo può essere apprezzato alla stregua di terapia compatibile in via di principio col precetto contenuto nell’art. 3 Conv., ne ha ritenuto invece la violazione con la sentenza in oggetto, dal momento che nel caso di specie non è stata riscontrata la necessità medica di farvi ricorso ed essendo mancata un’effettiva garanzia giurisdizionale (oltre che per la brutalità della tecnica adoperata, stando a quanto riportato dal ricorrente)…

Leggi tutto...

2 Marzo 2023

Il diverso regime giuridico per i “collaboranti impossibili” ex art. 4-bis O.P. non è irragionevole per la Consulta

Un’altra questione di legittimità costituzionale, delicata e precisa, emerge rispetto all’art. 4-bis dell’ord. pen.; così la Corte Costituzionale, sollecitata dal Magistrato di Sorveglianza di Padova, torna oggi a pronunciarsi sulla disposizione normativa.…

Leggi tutto...

26 Gennaio 2022

Rinnovato l’accordo fra Giustizia Minorile e Conferenza Volontariato

E' stato firmato il 3 novembre 2021 un accordo di collaborazione, di durata triennale, alla presenza della ministra della Giustizia Marta Cartabia, da Gemma Tuccillo, capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità (DGMC), e Ornella Favero, presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia (CNGV).…

Leggi tutto...

10 Novembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 13.10.2021, n. 37298: reclamo ex art. 14-ter ord. pen.

Cass. Pen. Sez. I., sent. 13 ottobre 2021 (ud. 24.6.2021), n. 37298. Inammissibile il ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza  del…

Leggi tutto...

7 Dicembre 2021

A cura di Costanza Orsi (Università di Pisa)
“Aspettando Godot” ovvero la tormentata vicenda della procedura di quantificazione della pena a carico di Donald Trump

SOMMARIO: 1. Il sentencing statunitense nell’attualità del caso Trump. – 2. A chi spetta la determinazione della pena? Storia di…

Leggi tutto...

11 Ottobre 2024

Osservazioni in merito alla bozza di circolare del D.A.P. sul circuito di media sicurezza

Il circuito di media sicurezza rappresenta un settore che, più di altri, è stato oggetto di numerose modifiche le quali, tuttavia, hanno portato alla formazione di prassi eterogenee, molto spesso non in linea con quanto statuito a livello nazionale e internazionale. Per questo motivo, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha elaborato una circolare al fine di ridisegnare il trattamento penitenziario nel circuito di media sicurezza, il quale ospita, peraltro, il maggior numero di detenuti presenti all’interno delle carceri italiane. …

Leggi tutto...

19 Novembre 2021

Torna in cima Newsletter