L’ordinanza trae origine dal reclamo proposto da un detenuto della Casa circondariale di Cassino, che, invocando l’applicazione degli artt 35 bis e 35 ter O.P. denunciava una violazione del diritto fondamentale sancito dall’art 3 della Cedu, a causa delle condizioni inumane e degradanti caratterizzanti la sua detenzione.
Il Magistrato di sorveglianza di Frosinone, dopo aver rimarcato i presupposti che giustificano la concessione dei cosiddetti rimedi risarcitori compensativi, ha esaminato la recente sentenza delle S.U. della Cassazione n. 6551/2021, focalizzando l’attenzione sui criteri di computo dello spazio minimo.
In questo passo, che rappresenta senza dubbio l’aspetto più interessante dell’ordinanza in questione, viene richiamato il principio di diritto secondo cui la sussistenza di fattori compensativi, quali la breve durata della detenzione, le dignitose condizioni carcerarie o la sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se ricorrono congiuntamente, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell’art 3 CEDU, derivante dalla disponibilità nella cella di uno spazio minimo individuale inferiore a 3 metri quadrati.
All’esito delle opportune valutazioni il Magistrato ha accolto il reclamo, riconoscendo come il detenuto sia stato sottoposto ad una detenzione inumana e degradante, dovute alle condizioni di sovraffollamento, per un totale di 203 giorni ed, in applicazione dell’art 35 ter O.P., ha così riconosciuto uno sconto di pena di 20 giorni, che è risultato necessario ai fini della sua scarcerazione.
Qui il testo dell’ordinanza:
Niccolò Domenici