La Consulta dichiara applicabile il 41-bis agli internati nelle case di lavoro

“Le speciali restrizioni previste dall’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario sono applicabili anche agli internati”.

Con queste parole si apre il comunicato della Corte costituzionale sulla sentenza n. 197, depositata il 21 ottobre 2021. Con questo principio, la Consulta ha rigettato tutte le censure sollevate dalla Corte di Cassazione sull’opportunità di sottoposizione al regime del 41 bis degli internati, ovvero quei soggetti considerati socialmente pericolosi e, in quanto tali, sottoposti, dopo l’espiazione della pena in carcere, alla misura di sicurezza detentiva dell’assegnazione a una casa di lavoro.

In tal direzione, la Cassazione aveva sottolineato che l’applicabilità del regime differenziale di cui al 41 bis, sia ai condannati a pena detentiva sia agli internati per l’esecuzione di una misura di sicurezza, provocherebbe un’intollerabile duplicazione della pena, violando importanti principi costituzionali, come quello di ragionevolezza, di proporzionalità e colpevolezza ed entrando in evidente attrito con la funzione rieducativa che la misura di sicurezza persegue, accanto alla tradizionale funzione di contenimento della pericolosità dell’internato.

Ma nonostante le perplessità avanzate dalla Cassazione, con la suddetta sentenza la Consulta ha dichiarato non fondate le censure sollevate. A tal fine, dovrà essere prescelta, in conformità agli articoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione, un’interpretazione dell’articolo 41 bis che consenta l’applicazione agli internati delle sole restrizioni che si presentino proporzionate e congrue alla condizione del soggetto cui il regime si riferisce. Pertanto, trattandosi di un internato assegnato ad una casa di lavoro, le restrizioni derivanti dalla sua soggezione all’articolo 41 bis ordinamento penitenziario dovranno adattarsi, nei limiti del possibile, alla necessità di organizzare un programma di lavoro, e, a sua volta, la stessa organizzazione del lavoro dovrà adattarsi alle restrizioni necessarie della socialità e della possibilità di movimento nella struttura. Ad esempio, secondo la lettura della Corte si dovrebbero identificare quelle attività professionali che possano essere compatibili con gli effettivi spazi di socialità e mobilità a disposizione degli internati soggetti al regime restrittivo, calibrando in tal maniera l’applicazione della limitazione della permanenza all’aperto disposta dalla lettera f) del comma 2 quater dell’articolo 41 bis.

Conseguentemente, alla luce dell’interpretazione adottata dalla Consulta, gli internati in regime differenziale resteranno esclusi dall’accesso alla semilibertà e alle licenze sperimentali, non potendo uscire dalla struttura in cui sono collocati, ma in ogni caso dovrà essere loro garantita, quanto alla socialità e ai movimenti intra moenia, la possibilità di lavorare.

 

Qui il testo della sentenza.

Contributi simili

A cura di Elena Fiorini (Università di Pisa)
Pene sostitutive, misure alternative, carcere: la Cassazione mette un po’ di ordine sul rapporto tra le diverse forme di esecuzione della pena

Prima dell’approvazione del D. L.vo n.150/2022 non sono state numerose le occasioni in cui la giurisprudenza si è occupata della…

Leggi tutto...

29 Gennaio 2025

Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 giugno 2021, n. 36706: precisazioni in merito all’art. 41-bis Ord. Pen.

Con la presente sentenza la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza del 4.12.2020 del…

Leggi tutto...

25 Gennaio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 18 giugno 2021, n. 38953: misure alternative alla detenzione

Oggetto: le misure alternative alla detenzione e il giudizio prognostico negativo del Tribunale di Sorveglianza  In tema di misure alternativa…

Leggi tutto...

14 Gennaio 2022

Le misure di sicurezza applicate ai minori. La tensione fra pericolosità e “diritto agli affetti”

Un magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Catania ha di recente rigettato l’istanza presentata dal difensore di un minorenne non imputabile, autore di gravi delitti, in merito alla modifica in melius delle prescrizioni lui impartite contestualmente all’applicazione della misura di sicurezza del collocamento in comunità. Il giudice catanese affronta, in particolare, il complesso rapporto fra esigenze di sicurezza e diritto all’affettività esistente in materia di misure di sicurezza applicabili ai minorenni…

Leggi tutto...

28 Febbraio 2022

La Commissione antimafia sul 4 bis: linee guida e prospettive di riforma

Con l’ordinanza 97/2021, la Consulta, pur affermando la contrarietà a Costituzione della disciplina dell’art 4 bis co 1 o.p. relativamente ai condannati all’ergastolo per crimini di mafia e/o di contesto mafioso, ha preferito, in luogo di una immediata dichiarazione di incostituzionalità, dare un anno di tempo al Parlamento – fino al maggio 2022- per modificare l’attuale normativa sì da renderla, da un lato, in linea con i principi costituzionali e, dall’altro, garantirne l’efficacia quale strumento di contrasto alla criminalità organizzata. La Camera, il 30 marzo scorso, ha approvato il disegno di legge di riforma dell’articolo 4 bis o.p. attualmente al vaglio del Senato. La Commissione antimafia, a seguito di ciò, è tornata - avendo già prospettato le linee di riforma in una Relazione datata 20 maggio 2020 sulle modalità di riforma del testo dell’articolo - con una nuova Relazione pubblicata in data 12 aprile 2022 in cui, pur dichiarando apertamente di non voler sindacare il merito del testo licenziato dalla Camera e oggetto di analisi in Senato, mette in luce ulteriori suggerimenti necessari per un’efficacie ed incisiva modifica della normativa.…

Leggi tutto...

30 Giugno 2022

Torna in cima Newsletter