Cass. Pen., SS.UU., sent. 1° aprile 2021, n. 12581
Le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di diritto: “L’ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata (art. 69-bis, comma 1, Ord. Pen.) deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, legittimato a proporre reclamo. Quest’ultimo è soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni”.
La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: “Se l’ordinanza adottata dal magistrato di sorveglianza sull’istanza di concessione della liberazione anticipata (art. 69-bis Ord. pen.) debba essere notificata in ogni caso anche al difensore dell’istante, sicché, ove questi ne sia privo, la notifica debba avvenire al difensore d’ufficio appositamente nominato”. L’aderenza delle Sezioni Unite all’orientamento del giudice rimettente si fonda, in particolare, sul combinato disposto degli artt. 69-bis, comma 1, Ord. Pen. e 127, comma 1, c.p.p. L’ordinanza del magistrato di sorveglianza che ha deciso sull’istanza di concessione della liberazione anticipata è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti di cui all’art. 127 c.p.p. Le norme richiamate devono essere lette in modo coordinato alla luce della natura di mezzo di impugnazione del reclamo e del diritto di difesa. Pertanto, tra i destinatari della notificazione dell’ordinanza che, in tutto o in parte, rigetta l’istanza di concessione della liberazione anticipata, deve ricomprendersi il difensore d’ufficio, nominato dal magistrato di sorveglianza al condannato che ne sia privo, oltre al difensore di fiducia designato dall’interessato prima della decisione dell’istanza. L’apporto del difensore diviene necessario nella fase immediatamente successiva all’adozione dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza, per permettere al condannato di avvalersene ed esercitare effettivamente il suo diritto di difesa.
Qui il testo della sentenza.