L’ordinanza che statuisce sulla liberazione anticipata deve essere notificata al difensore del condannato

Cass. Pen., SS.UU., sent. 1° aprile 2021, n. 12581

Le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di diritto: “L’ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata (art. 69-bis, comma 1, Ord. Pen.) deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, legittimato a proporre reclamo. Quest’ultimo è soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni”.

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: “Se l’ordinanza adottata dal magistrato di sorveglianza sull’istanza di concessione della liberazione anticipata (art. 69-bis Ord. pen.) debba essere notificata in ogni caso anche al difensore dell’istante, sicché, ove questi ne sia privo, la notifica debba avvenire al difensore d’ufficio appositamente nominato”. L’aderenza delle Sezioni Unite all’orientamento del giudice rimettente si fonda, in particolare, sul combinato disposto degli artt. 69-bis, comma 1, Ord. Pen. e 127, comma 1, c.p.p. L’ordinanza del magistrato di sorveglianza che ha deciso sull’istanza di concessione della liberazione anticipata è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti di cui all’art. 127 c.p.p. Le norme richiamate devono essere lette in modo coordinato alla luce della natura di mezzo di impugnazione del reclamo e del diritto di difesa. Pertanto, tra i destinatari della notificazione dell’ordinanza che, in tutto o in parte, rigetta l’istanza di concessione della liberazione anticipata, deve ricomprendersi il difensore d’ufficio, nominato dal magistrato di sorveglianza al condannato che ne sia privo, oltre al difensore di fiducia designato dall’interessato prima della decisione dell’istanza. L’apporto del difensore diviene necessario nella fase immediatamente successiva all’adozione dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza, per permettere al condannato di avvalersene ed esercitare effettivamente il suo diritto di difesa.

Qui il testo della sentenza.

Contributi simili

La Corte di cassazione chiarisce alcune questioni in tema di giudizio di ottemperanza ex art. 35 bis o.p.

Le questioni affrontate nella sentenza di Cass., sez. I, 13 gennaio 2022, n. 17167, riguardano due noti interrogativi, emersi, nel corso del tempo, nell’ambito del giudizio di ottemperanza instaurato a norma dell’art. 35-bis ord. penit. (e dunque nella procedura di reclamo giurisdizionale). Il primo concerne l’individuazione del giudice competente. Stando al comma 5 dell’art. 35-bis ord. penit., la mancata esecuzione dell’ordinanza che ha deciso sul reclamo può essere denunciata (dall’interessato o dal suo difensore munito di procura speciale) «al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento». Nessun dubbio, quindi, quando il provvedimento non eseguito dall’amministrazione sia stato emanato proprio dall’organo monocratico di sorveglianza: il giudice competente per l’ottemperanza è certamente il magistrato che ha pronunciato il provvedimento rimasto ineseguito.…

Leggi tutto...

17 Giugno 2022

Considerazioni della Ministra Cartabia sulla giustizia riparativa – Conferenza di Venezia, 13 e 14 dicembre

"I pray that discord, that insatiable evil, may never rage in this polis". Con una citazione tratta dalle Eumenidi di Eschilo, la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha inaugurato la prima conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa sul ruolo della giustizia riparativa.…

Leggi tutto...

28 Dicembre 2021

REMS: le difficoltà di esecuzione delle misure di sicurezza. La Corte “interroga” i Ministri

Il 24 Giugno 2021 è stata depositata l’Ordinanza n. 131 del 2021, pronunciata dalla Corte Costituzionale in merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto agli artt. 206 e 222 del codice penale e dell’art. 3 ter del decreto legge n. 211 del 2011 (convertito nella legge n. 9 del 2012 e successive modificazioni), circa le difficoltà di applicazione delle misure di sicurezza.…

Leggi tutto...

6 Agosto 2021

L’alimentazione forzata del detenuto che pratica lo sciopero della fame in una recente decisione della Corte di Strasburgo (Eur. C. Human Rights, Fifth section, Yakovlyev v. Ukraine, 8 December 2022, application no. 42010/18)

La Corte europea, dopo aver ribadito che il ricorso alla alimentazione forzata con lo scopo di salvare la vita di un detenuto che consapevolmente rifiuti il cibo può essere apprezzato alla stregua di terapia compatibile in via di principio col precetto contenuto nell’art. 3 Conv., ne ha ritenuto invece la violazione con la sentenza in oggetto, dal momento che nel caso di specie non è stata riscontrata la necessità medica di farvi ricorso ed essendo mancata un’effettiva garanzia giurisdizionale (oltre che per la brutalità della tecnica adoperata, stando a quanto riportato dal ricorrente)…

Leggi tutto...

2 Marzo 2023

Torna in cima Newsletter