Sentenza n.33 del 2022: la Consulta conferma lo scioglimento del cumulo per i reati ostativi

Pochi giorni fa, la Corte costituzionale si è pronunciata, ancora una volta, sullo scioglimento del cumulo in materia di reati ostativi. In particolare, con sentenza n. 33 del 2022 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio scorso – la Corte,  nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 354/1975, sollevata dal Tribunale di Messina, ha confermato l’orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di cumulo, materiale o giuridico, di pene inflitte per diversi titoli di reato, alcuni dei quali soltanto ostativi alla fruizione dei benefici penitenziari, occorre procedere allo scioglimento del cumulo, venendo meno l’impedimento qualora l’interessato abbia già espiato la parte di pena relativa ai predetti reati.

Il rimettente, nel caso di specie, ha evidenziato come l’art. 4 bis, comma 1 quater, della legge di ordinamento penitenziario, costituirebbe una violazione degli artt. 3 e 27 della Carta fondamentale dal momento che la norma, subordinando la concessione dei benefici penitenziari all’osservazione scientifica, per la durata di almeno un anno, della personalità del condannato per reati sessuali, si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza. E questo poiché, a detta del rimettente, il parametro temporale, introdotto dal legislatore, si baserebbe su presunzione assoluta, arbitraria e irrazionale, essendo invece sufficiente, al fine di formulare il giudizio di idoneità e a prevenire il rischio di recidiva, un periodo di osservazione più breve.  

Oltre a ciò, sottolinea il rimettente, tale previsione introdurrebbe anche una marcata e irragionevole disparità di trattamento sia tra gli autori di reati sessuali e quelli di altri reati, che fra gli autori di reati sessuali medesimi.

Dunque, la Consulta, sulla scia di quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, ha ribadito che, nel caso di pene inflitte per diversi titoli di reato, di cui solo alcuni sono reati ostativi, si debba procedere allo scioglimento del cumulo così da consentire, al condannato che ha già espiato la parte di pena relativa ai reati ostativi, di fruire dei benefici penitenziari, con la precisazione che  deve ritenersi scontata, per prima, la pena più gravosa per il reo, ossia quella riferibile ai reati che non consentirebbero l’accesso ai benefici.

 

 

A cura di Diletta Niccoli

Contributi simili

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis O.P.

Il Tribunale di Sorveglianza di Perugia, con ordinanza n. 1233/2021 del 23 Settembre 2021, sospende il procedimento in corso, volto a decidere sull’istanza presentata dal detenuto circa la possibilità di accedere all’affidamento in prova al servizio sociale, e solleva la questione di legittimità costituzionale rispetto all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975.…

Leggi tutto...

4 Ottobre 2021

A cura di Riccardo Michelucci e Enrico Terrinoni
“Scritti dal carcere. Poesie e prose. Bobby Sands”, a cura di Riccardo Michelucci e Enrico Terrinoni

“Scritti dal carcere”, così si chiama il libro, a cura di Riccardo Michelucci e Enrico Terrinoni, contenente la prima traduzione italiana, in oltre 200 pagine, delle prose e delle poesie inedite scritte da Bobby Sands, attivista e rivoluzionario nordirlandese, deceduto in carcere il 5 maggio 1981 dopo 66 giorni di sciopero della fame.…

Leggi tutto...

17 Ottobre 2021

Il rifiuto opposto a una persona reclusa in un carcere di massima sicurezza (Diyarbakır high-security prison), che aveva chiesto di poter organizzare le preghiere collettive del venerdì (jumuah) e di parteciparvi, integra una violazione dell’art. 9 (freedom of religion) della Convenzione Edu. Nell’affare Abdullah Yalçın (n° 2) c. Türkiye (no 34417/10), La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna unanimously la Turchia.

La Corte ha ritenuto che le autorità turche non siano riuscite a trovare a fair balance fra gli interessi che si contrapponevano in questa vicenda, cioè, da una parte, security and order in prison e, dall’altra, the applicant’s right to freedom of collective worship. In particolare, i giudici di Strasburgo rimproverano all’amministrazione penitenziaria di aver omesso an individualised assessment of the case - così da verificare, per esempio, se il ricorrente fosse o meno a high-risk inmate o se un assembramento di detenuti per la preghiera del venerdì would pose any more of a security risk than their gathering for other activities - nonché di aver rinunciato a esplorare la praticabilità di altre soluzioni per l’individuazione di locali adatti a soddisfare la richiesta avanzata dal detenuto.…

Leggi tutto...

16 Giugno 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 9 settembre 2021, n. 41796: revoca della detenzione domiciliare e successivi comportamenti penalmente rilevanti

La questione posta all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione trae origine dalla decisione del Tribunale di sorveglianza di Firenze di…

Leggi tutto...

31 Gennaio 2022

Torna in cima Newsletter