1. L’ordinanza in oggetto prende le mosse dal reclamo presentato da un detenuto in regime di 41-bis o.p., presso la Casa circondariale dell’Aquila avverso il diniego opposto dalla Direzione alla domanda di accesso a percorsi di giustizia riparativa. Conviene subito evidenziare che si tratta di una decisione pronunciata anteriormente all’entrata in vigore del d.l. 92/2024 (convertito nella l. 112/2024), con il quale si è intervenuti sull’art. 41-bis co. 2-quater, inibendo espressamente ai sottoposti al regime di rigore l’accesso alla giustizia riparativa (art. 7). Le considerazioni svolte dal magistrato di sorveglianza, peraltro, paiono particolarmente interessanti, permettendo di cogliere con precisione la frattura provocata da una riforma che, con un semplice tratto di penna (è proprio il caso di dirlo), ha sostanzialmente stravolto uno dei cardini della disciplina in materia di giustizia riparativa disegnata dalla riforma Cartabia, trasformando il canone dell’accesso universalistico – cui è chiaramente ispirato il d.lgs 150/2022 – in una preclusione assoluta. Nel caso in esame, la difesa, ritenendo ingiustificato e lesivo dei diritti del condannato il veto opposto in “prima battuta”, ne aveva richiesto, dunque, la rimozione. L’istanza, però, non era stata accolta dalla Direzione della casa circondariale, che, a giustificazione del diniego, aveva dichiarato di essersi semplicemente conformata alle indicazioni ricevute direttamente dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Il DAP aveva avuto modo di chiarire, infatti, come (già) alla luce della disciplina originaria, fosse da reputarsi precluso ai detenuti sottoposti al 41-bis accedere ai programmi di giustizia riparativa, in quanto tale regime, comportando la sospensione delle regole trattamentali ordinarie, si sarebbe presentato come <<ontologicamente incompatibile>> con l’accesso a quei programmi.
2. Il magistrato di sorveglianza, nel valutare la questione, ha posto l’attenzione sui commi 3 e 4 dell’articolo 43 del D.lgs. n.150/2022, in cui si legge che: “L’accesso ai programmi di giustizia riparativa è assicurato ai soggetti che vi hanno interesse (…)” e ancora “è sempre favorito, senza discriminazioni e partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma”. Inoltre, il successivo articolo 44, rubricato “Principi sull’accesso”, precisa specificatamente che detti programmi sono accessibili senza preclusioni derivanti dalla fattispecie di reato o dalla sua gravità. È evidente, quindi, la volontà di promuovere un accesso a vocazione universalistica1, da inibire solo nel momento in cui sussista un concreto2 pericolo per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma, e da parte dell’autorità giudiziaria (o del mediatore esperto). Alla luce di ciò, il Magistrato di sorveglianza, nell’accogliere il reclamo presentato ed ordinare all’amministrazione penitenziaria di esprimere un nuovo parere, ha dichiarato che, data la valenza trattamentale dell’istituto, riconducibile alla finalità costituzionale di rieducazione della pena e, dato l’incentivo ad un accesso ai programmi riparativi senza discriminazioni, è possibile concludere che, anche i detenuti ristretti al regime di 41bis o.p., possano accedervi, nel rispetto delle limitazioni imposte dallo stesso, da <<tenere debitamente in considerazione nella scelta del programma>>.
3. Appare interessante commentare l’inversione di rotta verificatasi a seguito dell’introduzione, nel nostro ordinamento, dell’art.7 d.l. 92/2024. In particolare, tale previsione, ha aggiunto all’interno del comma 2-quater dell’articolo 41bis o.p., la lettera “f-bis)”, per mezzo della quale viene disciplinata <<l’esclusione dell’accesso ai programmi di giustizia riparativa>> per i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione. Modifica che, peraltro, ha suscitato perplessità, specialmente in relazione al fatto che la Corte costituzionale, con la sentenza n.186/2018, ha dichiarato incostituzionale la lettera “f)” di tale norma, nella parte in cui prevede il divieto di cucinare cibi, e, con la n.97/2020, la parte in cui non limita il divieto di scambiare oggetti ai soli appartenenti a gruppi di socialità diversi. È presente quindi un richiamo ad un testo di legge dichiarato incostituzionale, il quale evidenzia, in primis, la distrazione3 di chi ha composto il Decreto-legge, ed in secondo luogo, lo <<sgarbo istituzionale4>> effettuato nei confronti della Corte, tralasciando totalmente il suo monito5. La ragione ufficiale, giustificativa della novità introdotta, è contenuta nella relazione illustrativa e tecnica allegata al d.d.l. di conversione in legge di tale decreto, all’interno della quale viene sottolineato come vi sia una <<chiara incompatibilità>> tra il regime differenziato di cui all’art.41bis o.p. e l’accesso ai programmi di giustizia riparativa, causata dal fatto che, la valutazione del Ministro della giustizia, circa la particolare pericolosità del detenuto, (che sola consente l’adozione del provvedimento di sottoposizione al regime differenziato) apparrebbe difficile da conciliare con il giudizio di segno opposto dell’autorità giudiziaria, circa l’assenza di pericolo concreto per i partecipanti al programma. Inoltre, risulterebbero di difficile conciliazione6 anche le caratteristiche proprie del regime di sospensione del trattamento (come descritte dall’art. 41bis o.p.) e le concrete modalità di svolgimento dei programmi, come ad esempio, da un lato, il fatto che i colloqui per questa categoria di detenuti siano necessariamente sottoposti a registrazione video-audio, dall’altro, gli essenziali principi di riservatezza e confidenzialità, da garantire sempre, specie nel momento dell’incontro tra le parti ed il mediatore. Ed è al netto di ciò che si fa strada l’urgenza di <<evitare l’insorgere di contrasti applicativi rispetto alla portata decisamente innovativa delle disposizioni in materia di giustizia riparativa7>>, anche se, tale previsione, sembra piuttosto far trasparire la volontà del legislatore di dare un segnale “politico” di intransigente rigore nella difesa del regime detentivo speciale, tale da richiedere una norma espressa8.
4. La normativa in questione, presenta alcune criticità. In primo luogo, si rileva un oggettivo contrasto9 con la previsione di cui all’art 44 comma 1 del D.lgs. n.150/2022, citato in precedenza, il quale emerge fin da subito, facendo così risultare la riforma Cartabia “tradita” negli obiettivi perseguiti originariamente. Tale contraddizione evidenzierebbe una <<macroscopica lesione del principio di uguaglianza>>10, in quanto, nonostante sia indubbio il fatto che, dal punto di vista pratico, sia difficile immaginare una compatibilità tra le regole che disciplinano il trattamento ed i programmi riparativi, non è possibile escludere a priori, senza una valutazione caso per caso11, che un soggetto sottoposto al regime penitenziario speciale ex 41bis o.p. abbia fatto un percorso di ravvedimento tale da avere dentro di se il desiderio di incontrare le vittime dei suoi reati ed appunto “riparare” a questi.
4.1 La previsione in esame genera attriti anche nell’ottica del principio rieducativo (all’interno del quale, la giustizia riparativa troverebbe piena cittadinanza12), il quale risulterebbe essere limitato, in virtù del titolo di reato per cui un soggetto è detenuto. Sul punto, la Consulta, con la sentenza n.149/2018, ha chiarito che la gravità del reato o le esigenze di prevenzione generale <<non possono, nella fase di esecuzione della pena, operare in chiave distonica rispetto all’imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena (…) da declinarsi in questa fase come necessità di costante valorizzazione>>, ecco quindi che la previsione di cui all’art. 7 del Decreto, escludendo ogni tipo di valutazione circa l’accesso a tali programmi, rischia di tradursi in una mera vessazione13.
4.2 Da un’altra prospettiva, risulta essere preoccupante14 il fatto che il regime detentivo speciale, imposto con decreto del Ministro della giustizia (un’autorità amministrativa), finisca per prevalere sulla possibilità di accesso alla giustizia riparativa che, invece, dovrebbe sottostare ad una valutazione dell’autorità giudiziaria circa la fattibilità del percorso e la valutazione dei suoi effetti, o comunque, da parte del mediatore esperto, il quale potrebbe decidere di non proseguire con il programma, laddove ritenesse che, dallo svolgimento di questo, possa derivare un pregiudizio per la parte vittima15. È da evidenziare come, a seguito dell’introduzione di questa previsione, ci si trovi di fronte ad un privilegio accordato16 dal Governo al Ministro, in quanto, laddove vi sia un contrasto con l’autorità giudiziaria, il dettato di tale decreto, risolverebbe in via presuntiva la vicenda, con un favor verso l’autorità amministrativa, escludendo così il detenuto dall’accesso ai programmi, basandosi meramente sulla sua sottoposizione al regime detentivo speciale. Ed è proprio in fase di applicazione del provvedimento di sottoposizione a tale regime detentivo che potrebbe essere sollevata una questione di legittimità, relativa ai possibili contrasti con il dettato costituzionale, dato che, in primo luogo, non è detto che esista un procedimento pendente di fronte al Magistrato o al Tribunale di sorveglianza, durante il quale l’autorità giudiziaria possa prendere la decisione di attivare percorsi di giustizia riparativa17. Inoltre, per come previsto dall’art. 15bis o.p., l’accesso ai programmi, in fase di esecuzione, prescinderebbe di per sé dall’autorità giudiziaria, fermo restando la competenza del magistrato18 che, nell’approvare il singolo programma di trattamento, faccia espresso riferimento all’accesso ai percorsi riparativi, escludendo sempre gli effetti in malam partem in conseguenza del mancato completamento del programma, il mancato raggiungimento dell’esito riparativo, o del diniego all’accesso.
Note
- A sostegno di tale accesso “universalistico” vi è la constatazione, presente all’interno della relazione illustrativa al richiamato Decreto legislativo, di un principio di “generale accessibilità” di quest’ultima, il quale risulta essere <<tendenzialmente assoluto >>. Relazione illustrativa del Decreto legislativo recante attuazione della Legge 27 Settembre 2021 n.134, recante delega al governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, 19 Ottobre 2022. pag.370-371
- Le ipotesi di pericolo sono molteplici, in particolare parliamo di rischi di violenza fisica e psicologica a cui potrebbe essere esposta una vittima vulnerabile, i quali potrebbero scaturire da un qualsiasi contatto tra le parti, non adeguatamente preparato. M. Bouchard, L’innesto della giustizia riparativa nel processo: l’avvio e la chiusura della prospettiva del giudice, in Sistema Penale, 24 Novembre 2023, pag. 2-3
- M. Pellissero, La pervicace volontà di non affrontare i nodi dell’emergenza carceraria, in Sistema penale. 18 Luglio 2024, pag. 6
- M. Passione, Ancora a proposito del d.d.l. n.1183, loc. cit.
- La Corte, nel dichiarare l’illegittimità del divieto di cucinare cibi, ha affermato che pure chi si trova ristretto nel regime speciale <<deve conservare la possibilità di accedere a piccoli gesti di normalità quotidiana, tanto più preziosi quanto costituenti gli ultimi residui in cui può espandersi la sua libertà individuale>> (Sentenza della Corte costituzionale n. 186/2018, p.17)
- Relazione di accompagnamento al D.d.l. n.1183 del 5 Luglio 2024, pag.8
- Relazione di accompagnamento al D.d.l. n.1183, loc. cit.
- F. Fiorentin, Decreto “carcere sicuro”: tutte le novità, Milano, 2024, pag.36
- F. Fiorentin, Decreto “carcere sicuro”, loc. cit.
- Documento prodotto in sede di audizione del 10 Luglio 2024 in Commissione Giustizia del Senato, contenente osservazioni sul d.l. n.92/2024, presentato dall’Unione camere penali
- F. Gianfilippi, Il decreto-legge 4 luglio 2024 n.92, loc. cit.
- M. Bortolato: Giustizia riparativa ed esecuzione penale, in La giustizia riparativa (d.lgs. n.150/2022 – d.lgs. n.31/2024) a cura di Valentina Bonini, Torino, 2024, pag.10
- F. Gianfilippi, Il decreto-legge 4 luglio 2024 n.92, loc. cit.
- F. Fiorentin, Decreto “carcere sicuro”, cit., p.36-37
- A. Menghini, Giustizia riparativa: i principi generali, in Sistema Penale, 24 Novembre 2023, pag. 19
- M. Pellissero, La pervicace volontà di non affrontare i nodi dell’emergenza carceraria, in Sistema Penale,18 Luglio 2024, pag. 5
- A. Menghini, Giustizia riparativa, cit., pag.18
- M. Bortolato: Giustizia riparativa ed esecuzione penale, in La giustizia riparativa, pag.18