Una scelta per le telefonate dei detenuti (considerazioni a margine delle novità introdotte dal d.l. 92/2024 conv. l. 112/2024)

La fase di assoluta emergenza del sistema penitenziario in Italia porta necessariamente ad un’accelerazione nella rivisitazione di una serie di istituti giuridici che investono i penitenziari, o almeno è ciò che si auspica da molti interlocutori per superare una crisi di sistema, dove la produzione e l’interpretazione delle norme giuridiche deve essere al servizio di un deciso miglioramento della qualità della vita negli istituti penitenziari.

Su questo il modo con cui è stata fino ad oggi affrontata la questione della corrispondenza telefonica del detenuto con l’esterno, dimostra la perdurante difficoltà da parte del legislatore di comprendere come l’evoluzione tecnologica di pari passo al comune sentire nella società civile ha modificato il senso di una serie di discipline giuridiche. La disciplina delle telefonate che in carcere i detenuti possono effettuare soprattutto verso la cerchia dei prossimi congiunti e dei conviventi testimonia lo scarto che si è venuto a creare.

A partire dal Regolamento di esecuzione della riforma penitenziaria (D.P.R. n.431 del 1976) è sempre stata sviluppata la logica di un limite massimo (settimanale/ mensile) dii telefonate che un detenuto poteva effettuare.

Il senso di questo limite, se c’era, si è ormai volatilizzato: cosa cambia in termini di sicurezza se un detenuto telefona ai familiari una volta o 10 volte al mese? Tra l’altro è dal 1993 (D.L. n.187 del 1993) che le telefonate dei detenuti imputati o condannati per i delitti ex articolo 4 bis O.P.sono obbligatoriamente soggette a registrazione con conseguente dissuasione dalla trasmissione di messaggi illeciti; ma anche se si vuole pensare a questo rischio, si deve convenire che sia di impatto sicuramente più basso rispetto alla possibilità di conversazioni illecite durante i colloqui in presenza.

Se, pertanto, è realistico oggi riconoscere un impatto modesto del tema della sicurezza sull’esercizio della corrispondenza telefonica, di contro non sfugge ormai a molti interlocutori l’importanza in termini trattamentali e di cura della persona che possono avere i contatti telefonici frequenti con i familiari.

L’abnorme diffusione illecita in carcere di micro telefonini cellulari e di smartphone richiama anche (ma non solo) il bisogno comprensibile di un contatto intenso con l’esterno. I controlli effettuati nel tempo sui telefonini sequestrati confermano che la stragrande maggioranza delle telefonate (e messaggi) è indirizzata a persone con le quali si ha un legame affettivo.

Possiamo anche immaginare che un legale e diverso accesso alla corrispondenza telefonica potrebbe abbattere la compravendita illecita dei telefonini, nel momento in cui non si dovrà affrontare il costo di un apparecchio o di una scheda da nascondere ai controlli, un costo tra l’altro molto più elevato rispetto a quello delle telefonate che l’amministrazione penitenziaria garantisce con i gestori della telefonia (l’illiceità si può battere anche attraverso il confronto con la convenienza).

Tutto questo esemplifica alcune delle ragioni per cui può e deve essere superata la logica restrittiva sul numero di telefonate che un detenuto può effettuare.

Dopo che con il D.P.R. n. 230 del 2000 è stata superata la categoria delle due telefonate mensili “premiali” (scompare la telefonata come premio per la regolare condotta), lo schema vigente si richiama alla distinzione tra telefonate “ordinarie”, disciplinate nel loro numero massimo mensile, e “straordinarie”. Queste ultime emergono grazie ad un provvedimento, dì carattere discrezionale, emesso dall’ autorità dirigente.

Vediamo come affrontare in senso evolutivo la questione alla luce della normativa che attualmente disciplina la materia. Il dramma del covid, come tutti ricordiamo, è stato paradossalmente la causa scatenante di una visione più evoluta degli strumenti del colloquio, anche a distanza, e delle telefonate. Infatti l’articolo 2 quinquies comma uno della L. n.70 del 2020 prevede le telefonate straordinarie “in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza…” e nel contempo fa cessare l’efficacia del comma tre dell’art.39 D.P.R. n.230 del 2000 che limitava la giustificazione dei “motivi di urgenza” solo se la telefonata era destinata a “prole di età inferiore a 10 anni” (in questo senso la lettura restrittiva della circolare del DAP n.3642/6092 del 18.2.2013).

Pur con i necessari distinguo riciclabili dalle norme vigenti, ci si poteva attendere la conferma di un approccio più aperto alle telefonate cc.dd. “straordinarie”; invece negli ultimi due anni il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria ha sistematicamente sollecitato i suoi territori a rientrare nell’ambito delle telefonate “ordinarie”. L’intervento con il recentissimo art.6 del D.L. 4.7.2024 n.92, convertito in L. n.112 /2024, voleva rispondere alla domanda di maggiore accesso alle telefonate che proveniva e proviene sia dagli istituti penitenziari che dalla società civile.

La nuova disposizione non aiuta e confonde i piani, vediamo perché:

  1. Si prevede che entro sei mesi con decreto siano apportate modifiche al regolamento di esecuzione per garantire che il numero di telefonate settimanali mensili passi da quattro a sei.

La concessione prevista non supera, solo per due telefonate in più al mese, la logica limitante sulla questione. È peraltro incomprensibile perché bisogna rinviare ad una modifica del testo del regolamento di esecuzione, quando la normativa di primo grado può subito intervenire sulla materia (il citato art.2 quinquies L.n.70/2020 ne era una palese applicazione), in coerenza con le ragioni che dettavano la necessità e l’urgenza del recente decreto legge.

  1. Fino all’adozione del succitato decreto la corrispondenza telefonica può essere autorizzata oltre i limiti attuali ex art.39 c.2 del Regolamento di esecuzione.

Non si comprende se in questa fase si voglia parlare di telefonate” ordinarie”, quindi non più di sei al mese, o di telefonate straordinarie il cui numero sarà rimesso alla discrezionalità di chi le concede.

La seconda interpretazione sembra quella voluta stando alle dichiarazioni fatte a livello sia politico che tecnico dal Ministero della giustizia, quando vi sono stati più rinvii alla possibilità per i direttori di autorizzare senza limiti le telefonate straordinarie, richiamando quanto previsto all’articolo 2 quinquies della L.n.70/2020, anche se non si comprende allora perché dal 2023 si disponeva ai direttori di rientrare alle telefonate ordinarie.

Una lettura della “straordinarietà” come questione ridotta alla valutazione del singolo caso o del singolo istituto penitenziario sarebbe paradossale, perché così potremmo assistere alla concessione, ad esempio, di 10 telefonate straordinarie in un istituto e di nessuna in altra struttura, con conseguenti profili di violazione del principio di eguaglianza.

Senza rinvii ad ulteriore normativa di primo o secondo grado, è necessario invece oggi prendere atto che vi è una grave emergenza in atto nel sistema penitenziario, dettata non solo dal sovraffollamento ma da molti fattori che hanno portato ad uno scadimento complessivo della qualità della vita delle persone che vivono in carcere, ma anche di chi vi lavora (teniamo conto su quest’ultimo versante della necessità di semplificare il lavoro degli operatori).

Allora i “motividi urgenza o di particolare rilevanza” così come tuttora definiti dalla normativa vigente, possono avere una lettura nazionale, centrale e possono motivare il Ministero della giustizia attraverso una disposizione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria a indicare a tutti gli istituti che, in presenza dell’attuale dedicato delicato passaggio in cui versa il mondo penitenziario, siano autorizzate fino a 15 telefonate mensili comprese le cc.dd. telefonate ordinarie, allo scopo di combattere il rischio suicidario, di valorizzare in questa situazione di grave malessere generale il contatto frequente con gli affetti che si hanno all’esterno ed altro ancora.

Questa è la scelta che si può fare oggi, senza bisogno di ulteriori interventi normativi, lasciando proseguire il dibattito parlamentare nel paese sul come fare evolvere il sistema penitenziario, consapevoli che il limite storico al numero di telefonate non è oggi un totem difendibile. Alcune precisazioni di metodo:

  1. la possibile direttiva del Dipartimento terrà ovviamente conto del riparto delle competenze: il direttore autorizza le telefonate per i condannati e gli internati, l’autorità giudiziaria competente lo fa per gli imputati in primo grado di giudizio, il magistrato di sorveglianza per gli appellanti ed i ricorrenti.

È pur vero che i magistrati di sorveglianza con sistematicità, ma frequentemente anche le altre autorità giudiziarie, utilizzano l’istituto della delega ad autorizzare alle direzioni, ma a maggior ragione una direttiva in tal senso potrà e dovrà avere un tale respiro da coinvolgere nella discussione anche la magistratura, affinché si appropri della necessità di dare spazio alla” particolare urgenza”.

  1. l’autorizzazione a carattere straordinario non sarà per una singola telefonata ma per un arco di tempo forse anche non precisato (la conclusione del periodo di grave necessità nelle carceri sarà da definire).
  2. proprio perché parliamo di scelte a normativa vigente rimarranno esclusi dalla nuova impostazione i detenuti imputati o condannati ex art.4 bis c.1 O.P. per i quali l’art.2 quinquies L.n.70/2020 ha previsto che la telefonata straordinaria non può essere concessa comunque per più di una volta alla settimana.

Egualmente deve valere il regime restrittivo previsto dalla legge per i detenuti sottoposti al regime 41 bis.

  1. Accade talvolta di sentire lamentele rispetto alla possibilità di garantire ai detenuti molte telefonate nell’arco della giornata. In realtà con l’avvento, ormai da anni, dei centralini telefonici digitali con uso di scheda prepagata per i detenuti, è possibile coprire il fabbisogno. Bisogna solo aver cura, dove è necessario, di potenziare le linee telefoniche che accedono al centralino; si tratta di un problema facilmente risolvibile con il gestore telefonico con costi contenuti quanto necessari.

La digitalizzazione in questo settore ha consentito ai detenuti di poter programmare le proprie telefonate ai familiari, senza dipendere eccessivamente per la loro esecuzione dall’organizzazione interna dell’istituto. Autorizzando i detenuti a fruire complessivamente di 15 telefonate al mese non si rischia di sovraccaricare i servizi dell’istituto e si dà un contributo forte al miglioramento della qualità della vita della persona detenuta.

Oggi, ribadiamo, a normativa vigente, questo ed altri interventi si possono fare subito.

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