Un decreto, tre problemi

Con un triplice colpo il nuovo Governo ha presentato le sue credenziali in materia di giustizia.

Prevedibile era un decreto-legge in materia di ergastolo ostativo: è imminente la scadenza fissata dalla Corte costituzionale per la pronuncia di illegittimità della pena perpetua senza possibilità di revisione e dunque il Governo ha avuto buon gioco nel dare valore di legge al testo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, nel tentativo di evitare la declaratoria di incostituzionalità già anticipata con un’ordinanza dell’aprile dello scorso anno (n. 97/2021). Teoricamente ora la Corte dovrà pronunciarsi sulla normativa contenuta nel decreto-legge, ma si tratta – almeno formalmente – di disciplina temporanea, in attesa della (sempre eventuale) conversione in legge da parte del Parlamento, nelle forme che esso vorrà. È possibile quindi che la Consulta rinvii ulteriormente la decisione, per pronunciarsi sulla disciplina che verrà a consolidarsi dopo l’esame parlamentare.  Comunque, nel merito, saranno ancora tentativi di salvare l’ergastolo ostativo dalla pronuncia di incostituzionalità che la Corte costituzionale aveva anticipato, peraltro sulla scia di una sua precedente decisione riguardante l’ammissibilità ai permessi-premio dei condannati ostativi e della seconda sentenza Viola contro Italia della Corte europea dei diritti umani. Una brutta pagina per tutte le istituzioni coinvolte, tutte a diverso titolo impegnate a rinviare, aggirare o impedire il fine costituzionale della pena nei confronti di persone in carne e ossa che avrebbero invece diritto a una valutazione obiettiva delle loro possibilità di reinserimento nella società come vuole l’articolo 27 della Costituzione.

Gran rumore, giustamente, ha fatto la definizione del nuovo reato di “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”, la cui pericolosità è innanzitutto nel modo in cui è scritto e quindi nelle sue slabbrate potenzialità applicative. Avrebbe dovuto essere la norma “antirave”, sul presupposto che ce ne fosse bisogno, visto che il casus belli, il raduno di Modena, si è concluso nel migliore dei modi, senza che le autorità di polizia abbiano avuto la necessità di segnalare all’autorità giudiziaria nessuno dei protagonisti per nessuno dei possibili reati già oggi contestabili, e anzi le cronache narrano del loro impegno a ripulire la sede dell’evento prima di lasciarlo. In realtà si tratta di una norma dai confini incerti, affidati alla discrezionalità dell’autorità di polizia, con evidenti rischi per il diritto di riunione costituzionalmente garantito. Se invece fosse applicato rigorosamente ai soli rave, subentrerebbe il rischio paventato dal presidente di Antigone, Patrizio Gonnella: “se mai dovessero arrestare tutti i ragazzi che partecipano a un rave, avremmo bisogno di almeno altre 100 carceri, 30mila poliziotti, 3 miliardi di euro. Più che di sovraffollamento, dovremmo parlare di internamento di massa”. Non è certo così che si può affrontare un fenomeno di massa come quello dei consumi e delle aggregazioni giovanili underground.

Infine, la sospensione dell’entrata in vigore della cd. “riforma Cartabia” del processo penale. Da molte parti, nelle scorse settimane, si erano sollevate perplessità sulla sua immediata applicazione, e forse ci voleva più tempo per attrezzare uffici giudiziari e studi legali, ma quello che inquieta è un argomento speso per questa sospensione che sembra preludere a modifiche di merito: nel mirino della maggioranza ci sarebbe la previsione di sanzioni alternative al carcere per i reati minori comminabili già in sentenza. La propaganda penal-populista le chiama “norme salvaladri”, ma sarebbero la prima seria risposta, da molto tempo a questa parte, al sovraffollamento penitenziario, all’inadeguatezza degli spazi e del personale penitenziario, alla fatica dei poliziotti che lavorano in sezione, alla disperazione dei detenuti che ci ha portato al record dei suicidi in carcere. Se così fosse, se davvero il ministro Nordio volesse iniziare il suo mandato come fece il suo predecessore Bonafede, espungendo da una riforma in itinere le alternative al carcere, sarebbe veramente un pessimo inizio, foriero di tempi difficili.

 

Stefano Anastasìa
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà per la Regione  Lazio
Ricercatore di filosofia e sociologia del diritto nell’Università di Perugia

 

[Qui il testo del decreto-legge 31 ottobre 2022 , n. 162.]

Contributi simili

Le osservazioni di Michele Passione sulla proposta di riforma elaborata dalla fondazione “Falcone”

Mentre si rincorrono voci su quale testo verrà esaminato martedì in Commissione Giustizia della Camera sui progetti di riforma della disciplina concernente l’ergastolo ostativo dopo l’ordinanza n.97/2021, anche la Fondazione Falcone ha presentato la sua proposta di legge, adesivamente commentata sulle pagine del Dubbio e successivamente ivi illustrata da uno dei suoi estensori, che ha sostenuto che il testo si muove “nella prospettiva indicata dalle Corti”.…

Leggi tutto...

14 Novembre 2021

A cura di Stefano Colletti (Università di Pisa)
Il rapporto del Garante sul 41-bis: la mancata attuazione dell’ordine del giudice in sede di reclamo

1) Dal recente rapporto tematico del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale emerge con chiarezza un…

Leggi tutto...

4 Maggio 2023

A cura di Dott. Carmelo Cantone
Diritto all’affettività – Lo scenario aperto dalla sentenza n.10/2024 

A pochi giorni dalla pubblicazione della sentenza n.10/2024 della Corte costituzionale si possono sviluppare alcune prime considerazioni., con la certezza…

Leggi tutto...

5 Febbraio 2024

Ergastolo ostativo e permessi premio: le risposte della Magistratura di Sorveglianza nelle more della riforma parlamentare

In attesa della tanto contesa riforma parlamentare, in limine con il termine dato dalla Corte costituzionale al Parlamento, la Magistratura di sorveglianza prosegue il proprio operato, cercando di applicare i criteri interpretativi della sentenza n. 253 del 2019 in materia di permessi premio ai condannati alla pena dell’ergastolo, in assenza di collaborazione con la giustizia.…

Leggi tutto...

4 Maggio 2022

Cass. Pen. Sez. I., sent. 9 luglio 2021, n. 38031: colloqui dei detenuti al 41-bis

OGGETTO: Ricorso per Cassazione avverso ordinanza del magistrato di sorveglianza – colloqui dei detenuti sottoposti al regime di sorveglianza speciale…

Leggi tutto...

18 Gennaio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 08.04.2022, n. 26001: condizioni per accedere al beneficio della liberazione anticipata

Per l’ottenimento della liberazione anticipata non è sufficiente che il condannato si limiti a tenere una condotta esclusivamente passiva, osservando…

Leggi tutto...

7 Dicembre 2022

Torna in cima Newsletter