Un decreto, tre problemi

Con un triplice colpo il nuovo Governo ha presentato le sue credenziali in materia di giustizia.

Prevedibile era un decreto-legge in materia di ergastolo ostativo: è imminente la scadenza fissata dalla Corte costituzionale per la pronuncia di illegittimità della pena perpetua senza possibilità di revisione e dunque il Governo ha avuto buon gioco nel dare valore di legge al testo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, nel tentativo di evitare la declaratoria di incostituzionalità già anticipata con un’ordinanza dell’aprile dello scorso anno (n. 97/2021). Teoricamente ora la Corte dovrà pronunciarsi sulla normativa contenuta nel decreto-legge, ma si tratta – almeno formalmente – di disciplina temporanea, in attesa della (sempre eventuale) conversione in legge da parte del Parlamento, nelle forme che esso vorrà. È possibile quindi che la Consulta rinvii ulteriormente la decisione, per pronunciarsi sulla disciplina che verrà a consolidarsi dopo l’esame parlamentare.  Comunque, nel merito, saranno ancora tentativi di salvare l’ergastolo ostativo dalla pronuncia di incostituzionalità che la Corte costituzionale aveva anticipato, peraltro sulla scia di una sua precedente decisione riguardante l’ammissibilità ai permessi-premio dei condannati ostativi e della seconda sentenza Viola contro Italia della Corte europea dei diritti umani. Una brutta pagina per tutte le istituzioni coinvolte, tutte a diverso titolo impegnate a rinviare, aggirare o impedire il fine costituzionale della pena nei confronti di persone in carne e ossa che avrebbero invece diritto a una valutazione obiettiva delle loro possibilità di reinserimento nella società come vuole l’articolo 27 della Costituzione.

Gran rumore, giustamente, ha fatto la definizione del nuovo reato di “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”, la cui pericolosità è innanzitutto nel modo in cui è scritto e quindi nelle sue slabbrate potenzialità applicative. Avrebbe dovuto essere la norma “antirave”, sul presupposto che ce ne fosse bisogno, visto che il casus belli, il raduno di Modena, si è concluso nel migliore dei modi, senza che le autorità di polizia abbiano avuto la necessità di segnalare all’autorità giudiziaria nessuno dei protagonisti per nessuno dei possibili reati già oggi contestabili, e anzi le cronache narrano del loro impegno a ripulire la sede dell’evento prima di lasciarlo. In realtà si tratta di una norma dai confini incerti, affidati alla discrezionalità dell’autorità di polizia, con evidenti rischi per il diritto di riunione costituzionalmente garantito. Se invece fosse applicato rigorosamente ai soli rave, subentrerebbe il rischio paventato dal presidente di Antigone, Patrizio Gonnella: “se mai dovessero arrestare tutti i ragazzi che partecipano a un rave, avremmo bisogno di almeno altre 100 carceri, 30mila poliziotti, 3 miliardi di euro. Più che di sovraffollamento, dovremmo parlare di internamento di massa”. Non è certo così che si può affrontare un fenomeno di massa come quello dei consumi e delle aggregazioni giovanili underground.

Infine, la sospensione dell’entrata in vigore della cd. “riforma Cartabia” del processo penale. Da molte parti, nelle scorse settimane, si erano sollevate perplessità sulla sua immediata applicazione, e forse ci voleva più tempo per attrezzare uffici giudiziari e studi legali, ma quello che inquieta è un argomento speso per questa sospensione che sembra preludere a modifiche di merito: nel mirino della maggioranza ci sarebbe la previsione di sanzioni alternative al carcere per i reati minori comminabili già in sentenza. La propaganda penal-populista le chiama “norme salvaladri”, ma sarebbero la prima seria risposta, da molto tempo a questa parte, al sovraffollamento penitenziario, all’inadeguatezza degli spazi e del personale penitenziario, alla fatica dei poliziotti che lavorano in sezione, alla disperazione dei detenuti che ci ha portato al record dei suicidi in carcere. Se così fosse, se davvero il ministro Nordio volesse iniziare il suo mandato come fece il suo predecessore Bonafede, espungendo da una riforma in itinere le alternative al carcere, sarebbe veramente un pessimo inizio, foriero di tempi difficili.

 

Stefano Anastasìa
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà per la Regione  Lazio
Ricercatore di filosofia e sociologia del diritto nell’Università di Perugia

 

[Qui il testo del decreto-legge 31 ottobre 2022 , n. 162.]

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. 9 settembre 2021, n. 44133: la battitura dei blindati in forma di protesta

La battitura dei blindati può integrare la fattispecie disciplinare della molestia nei confronti della comunità penitenziaria.   Il sistema disciplinare…

Leggi tutto...

21 Febbraio 2022

E’ facile essere buoni. Difficile è essere giusti (Victor Hugo)

La Corte di Cassazione (sez. V, 28 febbraio 2022, n. 19536, dep. 18 maggio 2022) ribadisce i criteri interpretativi ai fini della concedibilità dei permessi premio ai condannati per reati c.d. “di prima fascia” ex art. 4 bis co 1° o.p., alla luce della sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale, individuando altresì i relativi poteri istruttori del Tribunale di sorveglianza. Con la presente decisione, la Corte di Cassazione torna a ribadire alcuni fondamentali principi in tema di permessi premio ex art. 30 ter o.p., e, segnatamente, si occupa dell’ipotesi in cui il predetto beneficio sia richiesto da un condannato per reati di cui all’art. 4 bis, comma I, o.p.…

Leggi tutto...

17 Giugno 2022

Il Tribunale per i Minorenni di Firenze sull’affidamento in prova al servizio sociale del minorenne tossicodipendente o alcoolizzato

Due provvedimenti, entrambi adottati dal Tribunale per i Minorenni di Firenze in funzione di Tribunale di Sorveglianza, confermano come presupposti imprescindibili per poter accedere e beneficiare della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art. 94 d.P.R. n° 309/90, siano la predisposizione di un idoneo e specifico programma terapeutico socio-riabilitativo nonché un serio e concreto ravvedimento del condannato…

Leggi tutto...

23 Maggio 2022

Videochiamate in carcere e supporto psicologico per la Polizia Penitenziaria

Direttive per stabilizzare e regolamentare l’uso di videochiamate da parte dei detenuti e nuovi percorsi di sostegno psicologico alla polizia…

Leggi tutto...

1 Ottobre 2022

La riparazione per ingiusta detenzione e la irretroattività della disciplina penitenziaria nel contesto delle preclusioni introdotte dalla c.d. legge spazzacorrotti

Nel lontano 1996, la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 314 c.p.p. nella parte in cui non prevede il diritto all’equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione [Corte cost., 18 luglio 1996, n. 310 in Giur. cost., 1996, 2557]. La disposizione del codice di rito, com’è noto, si occupa testualmente soltanto di chi abbia subito una misura cautelare custodiale e sia successivamente prosciolto con sentenza irrevocabile, nonché del caso in cui si accerti successivamente che il provvedimento restrittivo sia stato emesso o mantenuto in carenza dei presupposti legittimanti la compressione della libertà, ovvero quando nei confronti del soggetto sottoposto a misura cautelare in carcere sia poi pronunciata sentenza di archiviazione o non luogo a provvedere.…

Leggi tutto...

12 Aprile 2022

A cura di Riccardo Michelucci e Enrico Terrinoni
“Scritti dal carcere. Poesie e prose. Bobby Sands”, a cura di Riccardo Michelucci e Enrico Terrinoni

“Scritti dal carcere”, così si chiama il libro, a cura di Riccardo Michelucci e Enrico Terrinoni, contenente la prima traduzione italiana, in oltre 200 pagine, delle prose e delle poesie inedite scritte da Bobby Sands, attivista e rivoluzionario nordirlandese, deceduto in carcere il 5 maggio 1981 dopo 66 giorni di sciopero della fame.…

Leggi tutto...

17 Ottobre 2021

Torna in cima Newsletter