Un decreto, tre problemi

Con un triplice colpo il nuovo Governo ha presentato le sue credenziali in materia di giustizia.

Prevedibile era un decreto-legge in materia di ergastolo ostativo: è imminente la scadenza fissata dalla Corte costituzionale per la pronuncia di illegittimità della pena perpetua senza possibilità di revisione e dunque il Governo ha avuto buon gioco nel dare valore di legge al testo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, nel tentativo di evitare la declaratoria di incostituzionalità già anticipata con un’ordinanza dell’aprile dello scorso anno (n. 97/2021). Teoricamente ora la Corte dovrà pronunciarsi sulla normativa contenuta nel decreto-legge, ma si tratta – almeno formalmente – di disciplina temporanea, in attesa della (sempre eventuale) conversione in legge da parte del Parlamento, nelle forme che esso vorrà. È possibile quindi che la Consulta rinvii ulteriormente la decisione, per pronunciarsi sulla disciplina che verrà a consolidarsi dopo l’esame parlamentare.  Comunque, nel merito, saranno ancora tentativi di salvare l’ergastolo ostativo dalla pronuncia di incostituzionalità che la Corte costituzionale aveva anticipato, peraltro sulla scia di una sua precedente decisione riguardante l’ammissibilità ai permessi-premio dei condannati ostativi e della seconda sentenza Viola contro Italia della Corte europea dei diritti umani. Una brutta pagina per tutte le istituzioni coinvolte, tutte a diverso titolo impegnate a rinviare, aggirare o impedire il fine costituzionale della pena nei confronti di persone in carne e ossa che avrebbero invece diritto a una valutazione obiettiva delle loro possibilità di reinserimento nella società come vuole l’articolo 27 della Costituzione.

Gran rumore, giustamente, ha fatto la definizione del nuovo reato di “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”, la cui pericolosità è innanzitutto nel modo in cui è scritto e quindi nelle sue slabbrate potenzialità applicative. Avrebbe dovuto essere la norma “antirave”, sul presupposto che ce ne fosse bisogno, visto che il casus belli, il raduno di Modena, si è concluso nel migliore dei modi, senza che le autorità di polizia abbiano avuto la necessità di segnalare all’autorità giudiziaria nessuno dei protagonisti per nessuno dei possibili reati già oggi contestabili, e anzi le cronache narrano del loro impegno a ripulire la sede dell’evento prima di lasciarlo. In realtà si tratta di una norma dai confini incerti, affidati alla discrezionalità dell’autorità di polizia, con evidenti rischi per il diritto di riunione costituzionalmente garantito. Se invece fosse applicato rigorosamente ai soli rave, subentrerebbe il rischio paventato dal presidente di Antigone, Patrizio Gonnella: “se mai dovessero arrestare tutti i ragazzi che partecipano a un rave, avremmo bisogno di almeno altre 100 carceri, 30mila poliziotti, 3 miliardi di euro. Più che di sovraffollamento, dovremmo parlare di internamento di massa”. Non è certo così che si può affrontare un fenomeno di massa come quello dei consumi e delle aggregazioni giovanili underground.

Infine, la sospensione dell’entrata in vigore della cd. “riforma Cartabia” del processo penale. Da molte parti, nelle scorse settimane, si erano sollevate perplessità sulla sua immediata applicazione, e forse ci voleva più tempo per attrezzare uffici giudiziari e studi legali, ma quello che inquieta è un argomento speso per questa sospensione che sembra preludere a modifiche di merito: nel mirino della maggioranza ci sarebbe la previsione di sanzioni alternative al carcere per i reati minori comminabili già in sentenza. La propaganda penal-populista le chiama “norme salvaladri”, ma sarebbero la prima seria risposta, da molto tempo a questa parte, al sovraffollamento penitenziario, all’inadeguatezza degli spazi e del personale penitenziario, alla fatica dei poliziotti che lavorano in sezione, alla disperazione dei detenuti che ci ha portato al record dei suicidi in carcere. Se così fosse, se davvero il ministro Nordio volesse iniziare il suo mandato come fece il suo predecessore Bonafede, espungendo da una riforma in itinere le alternative al carcere, sarebbe veramente un pessimo inizio, foriero di tempi difficili.

 

Stefano Anastasìa
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà per la Regione  Lazio
Ricercatore di filosofia e sociologia del diritto nell’Università di Perugia

 

[Qui il testo del decreto-legge 31 ottobre 2022 , n. 162.]

Contributi simili

Magistrato di Sorveglianza di Frosinone-reclamo ex artt 35 bis e 35 ter O.P.- 20/10/2021

L’ordinanza trae origine dal reclamo proposto da un detenuto della Casa circondariale di Cassino, che, invocando l’applicazione degli artt 35…

Leggi tutto...

20 Novembre 2021

“Il valore dell’alternativa. Un approccio evidence based alle misure alternative alla detenzione” – F. Giordano, M. Tallarigo, S. Panarello, G. Di Rosa

Si segnala il volume, edito da Egea, di cui sopra: questo presenta i risultati di una ricerca condotta in Lombardia…

Leggi tutto...

23 Maggio 2022

Alessandro Maculan – “La galera incorporata. Etnografia della polizia penitenziaria”, Maggioli Editore 2022

Si segnala la pubblicazione del libro “La galera incorporata. Etnografia della polizia penitenziaria” di Alessandro Maculan, edita Maggioli Editore.  …

Leggi tutto...

16 Dicembre 2022

Rinnovata presso il Ministero della Giustizia la “Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti”

In data 16\12\2021 è stata rinnovata per altri quattro anni la “Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti”, siglata…

Leggi tutto...

19 Dicembre 2021

Condannato tossicodipendente: circa la decorrenza dell’esecuzione dell’affidamento in prova

Cassazione Penale, Sez. I, sent. 1° aprile 2021, n. 16123. La Corte di Cassazione ha riaffermato il principio di diritto per cui “in tema di affidamento in prova nei confronti del condannato tossicodipendente, il Tribunale di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 94, comma quarto, del d.P.R. n. 309 del 1990, può determinare la decorrenza dell’esecuzione della misura, piuttosto che dal verbale di affidamento, da una diversa e più favorevole data per l’interessato, qualora al momento della decisione il programma terapeutico risulti già positivamente in corso, ed il trattamento spontaneamente eseguito risponda, per durata ininterrotta e contenuti comportamenti, ai criteri di recupero sociale cui tende l’istituto, essendo invece irrilevante il dato della sola durata residua del programma terapeutico superiore a quella della pena da espiare”.…

Leggi tutto...

20 Agosto 2021

Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze sulla concessione di benefici penitenziari in costanza di divieto ex art. 58-quater, co. 1, O.P. per la commissione di un delitto di evasione

Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, emessa a seguito di istanza presentata dall’interessato a mezzo difensore avente a oggetto…

Leggi tutto...

21 Aprile 2022

Torna in cima Newsletter