Un decreto, tre problemi

Con un triplice colpo il nuovo Governo ha presentato le sue credenziali in materia di giustizia.

Prevedibile era un decreto-legge in materia di ergastolo ostativo: è imminente la scadenza fissata dalla Corte costituzionale per la pronuncia di illegittimità della pena perpetua senza possibilità di revisione e dunque il Governo ha avuto buon gioco nel dare valore di legge al testo approvato dalla Camera nella scorsa legislatura, nel tentativo di evitare la declaratoria di incostituzionalità già anticipata con un’ordinanza dell’aprile dello scorso anno (n. 97/2021). Teoricamente ora la Corte dovrà pronunciarsi sulla normativa contenuta nel decreto-legge, ma si tratta – almeno formalmente – di disciplina temporanea, in attesa della (sempre eventuale) conversione in legge da parte del Parlamento, nelle forme che esso vorrà. È possibile quindi che la Consulta rinvii ulteriormente la decisione, per pronunciarsi sulla disciplina che verrà a consolidarsi dopo l’esame parlamentare.  Comunque, nel merito, saranno ancora tentativi di salvare l’ergastolo ostativo dalla pronuncia di incostituzionalità che la Corte costituzionale aveva anticipato, peraltro sulla scia di una sua precedente decisione riguardante l’ammissibilità ai permessi-premio dei condannati ostativi e della seconda sentenza Viola contro Italia della Corte europea dei diritti umani. Una brutta pagina per tutte le istituzioni coinvolte, tutte a diverso titolo impegnate a rinviare, aggirare o impedire il fine costituzionale della pena nei confronti di persone in carne e ossa che avrebbero invece diritto a una valutazione obiettiva delle loro possibilità di reinserimento nella società come vuole l’articolo 27 della Costituzione.

Gran rumore, giustamente, ha fatto la definizione del nuovo reato di “Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”, la cui pericolosità è innanzitutto nel modo in cui è scritto e quindi nelle sue slabbrate potenzialità applicative. Avrebbe dovuto essere la norma “antirave”, sul presupposto che ce ne fosse bisogno, visto che il casus belli, il raduno di Modena, si è concluso nel migliore dei modi, senza che le autorità di polizia abbiano avuto la necessità di segnalare all’autorità giudiziaria nessuno dei protagonisti per nessuno dei possibili reati già oggi contestabili, e anzi le cronache narrano del loro impegno a ripulire la sede dell’evento prima di lasciarlo. In realtà si tratta di una norma dai confini incerti, affidati alla discrezionalità dell’autorità di polizia, con evidenti rischi per il diritto di riunione costituzionalmente garantito. Se invece fosse applicato rigorosamente ai soli rave, subentrerebbe il rischio paventato dal presidente di Antigone, Patrizio Gonnella: “se mai dovessero arrestare tutti i ragazzi che partecipano a un rave, avremmo bisogno di almeno altre 100 carceri, 30mila poliziotti, 3 miliardi di euro. Più che di sovraffollamento, dovremmo parlare di internamento di massa”. Non è certo così che si può affrontare un fenomeno di massa come quello dei consumi e delle aggregazioni giovanili underground.

Infine, la sospensione dell’entrata in vigore della cd. “riforma Cartabia” del processo penale. Da molte parti, nelle scorse settimane, si erano sollevate perplessità sulla sua immediata applicazione, e forse ci voleva più tempo per attrezzare uffici giudiziari e studi legali, ma quello che inquieta è un argomento speso per questa sospensione che sembra preludere a modifiche di merito: nel mirino della maggioranza ci sarebbe la previsione di sanzioni alternative al carcere per i reati minori comminabili già in sentenza. La propaganda penal-populista le chiama “norme salvaladri”, ma sarebbero la prima seria risposta, da molto tempo a questa parte, al sovraffollamento penitenziario, all’inadeguatezza degli spazi e del personale penitenziario, alla fatica dei poliziotti che lavorano in sezione, alla disperazione dei detenuti che ci ha portato al record dei suicidi in carcere. Se così fosse, se davvero il ministro Nordio volesse iniziare il suo mandato come fece il suo predecessore Bonafede, espungendo da una riforma in itinere le alternative al carcere, sarebbe veramente un pessimo inizio, foriero di tempi difficili.

 

Stefano Anastasìa
Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà per la Regione  Lazio
Ricercatore di filosofia e sociologia del diritto nell’Università di Perugia

 

[Qui il testo del decreto-legge 31 ottobre 2022 , n. 162.]

Contributi simili

Funzionari Giuridico Pedagogici: nuove assunzioni e nuovo lustro

Si segnala la circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 03/02/2022 avente ad oggetto “L’incremento della pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico – Valorizzazione del ruolo e della figura professionale”.…

Leggi tutto...

11 Aprile 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 21 ottobre 2021, n. 42456: il permesso premio in deroga e i condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis o.p.

Il caso posto all’attenzione della Corte di Cassazione prende le mosse dall’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bologna con…

Leggi tutto...

15 Febbraio 2022

Corte costituzionale: Non sono illegittimi i limiti di pena per l’accesso alle misure penali di comunità

La Corte costituzionale, con sentenza n. 231/2021, depositata in data odierna, ha dichiarato non fondate le censure formulate dal Tribunale per i minorenni di Brescia in relazione agli artt. 4, c. 1, e 6, c. 1, d.lgs. 121/2018.…

Leggi tutto...

2 Dicembre 2021

Corte Cost., sent. n. 28/2022: dichiarata l’incostituzionalità del “canone” di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria per violazione dei principi di eguaglianza e finalità rieducativa della pena

Con la sentenza in oggetto la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 53 co.2° legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede che il tasso minimo di conversione della pena detentiva nella pena sostitutiva pecuniaria non possa essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale, ossia ad euro 250 per ogni giorno di pena detentiva, anziché ad euro 75, cioè il limite minimo stabilito in materia di decreto penale di condanna dall’art. 459, co.1-bis, c.p.p.…

Leggi tutto...

17 Febbraio 2022

Rinnovata presso il Ministero della Giustizia la “Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti”

In data 16\12\2021 è stata rinnovata per altri quattro anni la “Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti”, siglata…

Leggi tutto...

19 Dicembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 28.10.2021, n. 42739: l’affidamento in prova e le condotte riparatorie

Cass. Pen., Sez. I, sent. 28 ottobre 2021, n. 42739, Presidente Iasillo, Relatore Bianchi Se il detenuto non ha adempiuto…

Leggi tutto...

19 Dicembre 2021

Torna in cima Newsletter