Il diritto del detenuto alla corrispondenza telefonica è “illimitato”, tanto per il numero quanto per la durata, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata – Trib. sorv. di L’Aquila, ord. 20/09/2022

Il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila ha affermato, con l’ordinanza in oggetto, che le limitazioni regolamentari alla corrispondenza telefonica del detenuto (o internato) con il difensore sono illegittime perché il colloquio con il legale, sia esso visivo o telefonico, non può essere sottoposto a limitazione né nel numero né nella durata, nel rispetto delle effettive esigenze organizzative dell’Amministrazione penitenziaria.…

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