Con la presente ordinanza la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha sostenuto, in accoglimento di due motivi proposti, che la domanda originaria avanzata dal ricorrente, in condizione di lavoratore-detenuto, era volta a conseguire il c.d. minimo assoluto. Trattasi del trattamento retributivo previsto come inderogabilmente spettante dall’art. 22, “Determinazione della remunerazione”, della Legge n. 354/1975, ossia quel trattamento retributivo pari ai due terzi dell’importo fissato dal CCNL di riferimento.
Qui il testo dell’ordinanza.
A cura di Beatrice Paoletti