Cass. Pen., Sez. I, sent. 7 febbraio 2022, n. 10298: i colloqui con soggetti non appartenenti allo stretto nucleo familiare del detenuto devono essere autorizzati dalla direzione dell’istituto penitenziario ove ravvisi “ragionevoli motivi”

Ai sensi dell’art. 37 reg. esec. ord. pen. i colloqui con «persone diverse dai congiunti e dai conviventi» sono autorizzati quando ricorrono «ragionevoli motivi», invece il colloquio del convivente del detenuto è parificato a quello con i congiunti ed è autorizzato dal direttore dell’istituto penitenziario in via ordinaria e senza alcun accertamento in merito alle motivazioni sottostanti.

La circolare del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria n. 3478/1998 forniva un’ampia interpretazione della nozione di «convivente» ricomprendendovi «tutti coloro che coabitavano col detenuto prima della carcerazione, senza attribuire alcuna rilevanza all’identità del sesso o alla tipologia dei rapporti concretamente intrattenuti con il detenuto medesimo (more uxorio, di amicizia, di collaborazione domestica, di lavoro alla pari, ecc.)».

Interveniva poi l’art. 1, co. 38, della legge n. 76/2016, recante «regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», che ha testualmente equiparato il convivente di fatto al coniuge del detenuto «nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario».

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, il predetto art. 1, co. 38, al pari delle disposizioni immediatamente successive al co. 38, pare destinato a estendere al solo convivente di fatto del diretto interessato determinati diritti propri del coniuge, senza incidere sulla complessiva disciplina civilistica delle relazioni familiari.

Peraltro, hanno osservato gli Ermellini, la delega legislativa in materia non aveva apportato alcuna modifica dell’ordinamento penitenziario, limitandosi ad adeguare alcune disposizioni dell’ordinamento penale, quindi equiparando ai coniugi le due parti di un’unione civile regolata dalla legge n. 76/2016, senza prevedere alcunché in relazione ai conviventi di fatto.

 

Conclusivamente, per la giurisprudenza di legittimità deve “escludersi che l’equiparazione tra la posizione della parte dell’unione civile al coniuge e tra il coniuge e il convivente del detenuto possa estendersi oltre tale ambito, a realizzare una surrettizia modifica della nozione giuridica di affinità e, dunque, a ricomprendere anche le relazioni di coppia del familiare del detenuto. Ne consegue, pertanto, che l’esigenza del detenuto di coltivare legami con soggetti non facenti parte del suo nucleo familiare inteso in senso stretto potrà essere soddisfatta attraverso una espressa autorizzazione da parte della direzione dell’istituto quando ricorrano «ragionevoli motivi»; ovvero, nel caso di detenuti
sottoposti al regime dell’art. 41-bis Ord. pen., quando vi siano ragioni «eccezionali», apprezzate «volta per volta dal direttore dell’istituto», secondo la previsione del comma 2-quater, lett. b), dello stesso art. 41-bis Ord. pen.”
.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Il termine per presentare le memorie difensive non si estende agli atti in esse allegati (Cass., Sez. I, n. 26013 del 19.5.2022, dep. 6.7.2022)

Con la sentenza in commento, la Prima Sezione della Corte di Cassazione conferma il principio mediante il quale la dichiarazione…

Leggi tutto...

25 Agosto 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 28 gennaio 2022, n. 7939: oneri del detenuto e scambio di oggetti tra reclusi

La giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie, si è espressa richiamando, in primo luogo, quanto già affermato con precedente…

Leggi tutto...

27 Giugno 2022

Il Cpt pubblica il 31° Rapporto generale. Il focus del documento è centrato, ancora una volta, attorno alle questioni legate al sovraffollamento carcerario

Il Rapporto si apre, come da tradizione, con le notizie relative alle visite svolte nel corso dello scorso anno (tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2021). In questo arco di tempo ne sono state organizzate 15, di cui 9 periodiche (Austria, Bulgaria, Lituania, Federazione Russa, Serbia, Svezia, svizzera, Turchia e Regno Unito) e 6 ad hoc (Albania, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Georgia, Grecia e Romania). Nei documenti annessi sono riportati in maniera dettagliata i luoghi e le date in cui hanno avuto luogo le visite. …

Leggi tutto...

28 Maggio 2022

Divieto di contatto diretto con i minori ultra-dodicenni: sollevata la questione di costituzionalità dell’art. 41-bis c. 2-quater lett. b) o.p.

L'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto ha sollevato con l’ord. 5 luglio 2022 (dep. 5 agosto 2022), n. 1331 – estensore il dott. Fabio Gianfilippi - una questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis comma 2-quater lett. b l. 354/1975 nella parte in cui prescrive che il colloquio visivo del detenuto in regime differenziato avvenga in locali che impediscano il passaggio di oggetti anche quando i figli e i nipoti in linea retta siano minori degli anni 14, ravvisando un contrasto di tale previsione con gli artt. 3, 27, 31 e 117 Cost. in relazione all'art. 3 della Convezione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e all'art. 8 della Convenzione Edu.…

Leggi tutto...

6 Settembre 2022

Le Contrôleur générale des lieux de privation de liberté ha pubblicato il suo ultimo rapporto (con riguardo all’attività svolta nel 2021). La questione principale anche per le carceri francesi è legata al sovraffollamento. Viene suggerito di regolare per leggi i flussi all’interno degli istituti penitenziari

In attesa di avere a disposizione la versione integrale del Rapporto annuale - che, come puntualizzato nel comunicato ufficiale apparso sul sito (https://www.cglpl.fr/ 2022/publication-du-rapport-dactivite-2021/), sarà reso accessibile in rete il 13 luglio prossimo - è stato reso pubblico il dossier predisposto per la stampa (oltre a un’ampia documentazione fotografica dei luoghi visitati). Durante l’anno appena trascorso, il CGLPL ha effettuato 124 visite di controllo: 29 istituti penitenziari, 24 stabilimenti per persone affette da disturbi mentali, 14 luoghi di ospedalizzazione per persone detenute (chambres sécurisées), 9 centri di rétention administrative per extracomunitari (CRA), 7 centri educativi a regime chiuso per minori (CEF), 9 tribunali e 32 locali destinati alla garde à vue. I controllori hanno trascorso 140 giorni all’interno di strutture sanitarie per persone detenute, 162 giorni in istituti penitenziari, 55 giorni in luoghi di garde à vue, 25 giorni un centri educativi “chiusi” per minori e 28 giorni in luoghi di “trattenimento amministrativo”.…

Leggi tutto...

7 Giugno 2022

Liberazione anticipata: imprescindibile la prova di un’effettiva rieducazione

Il Tribunale di Sorveglianza per i Minorenni di Catania, con tre diversi provvedimenti, chiarisce come il raggiungimento della prova di un’effettiva partecipazione all’opera di rieducazione sia requisito necessario per far sì che il minore detenuto possa accedere alla liberazione anticipata ai sensi dell’art. 54 della legge 26 luglio 1975, n° 354.…

Leggi tutto...

14 Febbraio 2022

Torna in cima Newsletter