Con la sentenza in commento, la Prima Sezione della Corte di Cassazione conferma il principio mediante il quale la dichiarazione di inammissibilità delle memorie depositate oltre il termine di cinque giorni nei procedimenti in camera di consiglio – tra cui, per l’appunto, il procedimento di sorveglianza – non è estensibile ai documenti ad esse allegati.
Su detta base, gli Ermellini ritenevano fondato il ricorso avverso una decisione del Tribunale di Sorveglianza di Torino la quale affermava che “la dichiarazione di inammissibilità si estende anche ai documenti allegati alla memoria”, in piena contraddizione con quanto in precedenza affermato dalla sentenza n. 5458 del 09/01/2018 e, specificamente in materia di sorveglianza, dalla più risalente sentenza n. 3679 del 19/05/2000, secondo la quale “è illegittimo il provvedimento con il quale il tribunale di sorveglianza non consente all’interessato la produzione di copia di un provvedimento giurisdizionale, assumendone l’intempestività sotto il profilo del mancato rispetto dei termini stabiliti nell’art. 666, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto quest’ultima disposizione si riferisce solo alle memorie difensive e non ai documenti)”.
La ratio della decisione si ritrova in una lettura “più aderente alla lettera della norma dell’art. 127 cod. proc. pen., norma generale applicabile al procedimento camerale, se non diversamente disciplinato, il cui comma 2 dispone che “fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere presentate memorie in cancelleria”, nulla prevedendo in punto di documenti.
A cura di Guglielmo Sacco