La sentenza in oggetto trae origine dall’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila che, quale giudice del rinvio disposto dalla Cassazione, a seguito di annullamento (deciso con la sentenza Sez. 1, n. 7194 del 2021) della precedente ordinanza del medesimo Tribunale datata 9.6.2020, ha respinto il reclamo proposto dall’amministrazione penitenziaria avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza di L’Aquila del 20.11.2319, con cui era stato accolto il reclamo ex art. 35-bis presentato da D. A., detenuto in regime ex art. 41-bis ord. Pen..
Detta ordinanza rigettava il reclamo in quanto riteneva illegittima la previsione di determinate fasce orarie nelle quali è consentito ai detenuti soggetti al regime ex art. 41 bis o.p. di cucinare. In particolare, il Collegio affermava che “la limitazione degli orari previsti per la cottura dei cibi e dei beni acquistabili al sopravvitto determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra detenuti comuni – non soggetti a tali limitazioni – e detenuti sottoposti a regime 41-bis, assoggettati a dette limitazioni, che non trova giustificazione in prioritarie esigenze di ordine e sicurezza”.
Con il ricorso promosso dal Ministro della Giustizia si deduceva, a contrario, che “detta differenziazione del trattamento detentivo tra detenuti comuni e detenuti sottoposti a regime di massima sicurezza sia giustificata e legittima, alla luce dello scarso numero di detenuti comuni presenti all’interno del carcere di L’Aquila – viceversa, la platea carceraria di detenuti in regime speciale è molto nutrita – e del fatto che, pertanto, non si pongono questioni di salubrità dell’aria collegate alla loro possibilità di cucinare senza limitazioni orarie, possibilità necessaria anche in ragione della loro destinazione al servizio cucina proprio della Sezione 41-bis”; in aggiunta, “lo stesso art. 13 del D.P.R. n. 230 del 2000 prevede espressamente che la cottura di generi alimentari da parte di detenuti ed internati sia consentita secondo le “modalità” stabilite dal regolamento interno e “senza carattere di continuità”, così palesemente escludendo qualsiasi connotazione discriminatoria ad una regolamentazione interna al carcere di tal fatta”.
Nella decisione ivi in oggetto, la Cassazione ribadisce quanto affermato dai magistrati di sorveglianza di secondo grado, ovvero che “la scelta dell’Amministrazione di vietare la cottura dei cibi al di fuori di alcune fasce orarie non è di per sé illegittima, ma può costituire un giusto contemperamento tra il riconoscimento della possibilità, all’interno delle camere detentive, di riscaldare liquidi e cibi già cotti e di preparare cibi di rapido approntamento e le esigenze di organizzazione interna volte a preservare la salubrità degli ambienti e salvaguardare l’ordinata convivenza all’interno degli spazi detentivi, evitando che la cottura dei cibi possa avvenire in concomitanza con alcune attività di socializzazione e vita (accesso ai passeggi, colloqui con i familiari„ docce)”.Si conferma così ”la scelta di apertura nei confronti dei detenuti in regime ex art. 41-bis ord. pen., ai quali deve essere consentito di poter preparare cibi, cuocendoli in cella, senza dover svolgere tali attività con limitazioni temporali, così come concesso ai detenuti comuni, in assenza di controindicazioni e di ragionevoli e proporzionate esigenze di diversificazione”.
Facendo proprie le considerazioni del giudice di merito, la stessa Cassazione rileva l’illogicità e l’infondatezza della decisione, la quale discrimina i detenuti al carcere “duro” rispetto ai detenuti comuni, viola il canone della proporzionalità delle misure restrittive rispetto al bene giuridico della sicurezza collettiva e incide, seppur indirettamente, su beni fondamentali dell’individuo quali l’alimentazione e la salute: “1) l’apertura della possibilità di cucinare in cella anche per i detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis cod. pen. non determina rischi per la salubrità degli ambienti, visto che nelle sezioni del carcere assegnate ai detenuti in regime detentivo speciale non vi è condivisione degli spazi, poiché ciascuno dei ristretti è allocato in celle singole; 2) non sono state prospettate dall’amministrazione penitenziaria ragionevoli e proporzionate esigenze di diversificazione del trattamento tra detenuti comuni e detenuti in regime speciale, visto che l’esigenza di estendere la possibilità di preparazione di cibi cotti senza limiti temporali è stata collegata – per i primi – alla finalità di evitare compressioni pratiche eccessive di tale espressione concreta di un diritto fondamentale, stante il loro impiego assorbente in attività domestiche lavorative quotidiane, ed in considerazione del fatto che, d’altra parte, anche i detenuti ex art. 41 -bis ord. pen. condividono la necessità di gestire più liberamente i propri tempi di pasto, considerata la limitata possibilità di movimento che subiscono e la circostanza che essi trascorrono la maggior parte del tempo nella propria stanza detentiva”.
Ricordando, da ultimo, alcuni precedenti analoghi sul tema e la sentenza n. 186/2018 della Corte Costituzionale, gli Ermellini concludono affermando “la legittimità della disposizione del regolamento d’istituto che, incidendo sulle sole modalità di esercizio del relativo diritto, stabilisca il divieto di cottura dei cibi in determinate fasce orarie a condizione che riguardi tutti i detenuti e non solo quelli sottoposti al regime detentivo di cui all’art. 41-bis, ord. pen., risolvendosi, in tal caso, in un’ingiustificata differenziazione del regime penitenziario, tale da assumere, in concreto, un carattere sostanzialmente vessatorio (Sez. 1, n. 4030 del 4/12/2020, dep. 2021, conf. n. 4031 del 2021, n. 7192 del 2021, n. 7193 del 2021)”.
Quì la sentenza
A cura di Guglielmo Sacco