La Relazione al Parlamento del Garante Nazionale dei diritti dei detenuti per l’anno 2022

Si riporta di seguito e per intero il comunicato stampa in merito alla presentazione, di fronte alle più alte cariche dello Stato, della Relazione annuale del Garante Nazionale dei diritti dei detenuti.

Il giorno 20 giugno 2022, alle ore 11, nella Sala Capitolare del Senato, è stata presentata la Relazione annuale al Parlamento del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale: è la sesta. Presente il Capo dello Stato, la Presidente del Senato, le Ministre della Giustizia e dell’Interno e altre alte Autorità responsabili delle aree di lavoro del Garante.
Il Garante nazionale, dopo i dovuti ringraziamenti alle Autorità per la sensibilità dimostrata con la loro presenza, ha sviluppato la sua Relazione tenendo conto del percorso che questa giovane Autorità di garanzia ha positivamente sviluppato nel corso dei sei anni della sua attività. Un percorso che ha visto una progressiva estensione tematica, inizialmente percepita come limitata al solo carcere e alle persone detenute e via via riconosciuta come riferimento per le persone migranti nei Centri per il rimpatrio, le persone nei servizi psichiatrici ospedalieri, fino alle persone in situazioni residenziali per anziani o per disabili chiuse.
Il percorso ha riguardato anche il sempre maggiore riconoscimento da parte delle Istituzioni dello Stato e degli Organi di controllo internazionali, fino alla situazione attuale che vede il Garante nazionale come elemento di essenziale interlocuzione per tutti gli ambiti di esercizio della difficile funzione di privare una persona della sua libertà e al contempo tutelarne i diritti.
Ogni anno, nella sua Relazione ha sviluppato le analisi del presente e le richieste per il futuro a partire da un filo conduttore. Quest’anno è stato quello del tempo, dei suoi mutamenti per chi è ristretto in questi luoghi chiusi, delle sue attese spesso troppo lunghe e che spesso non sono considerati da chi ha la responsabilità decisionale sulle persone e il loro ritorno alla libertà.
Il tempo è quindi declinato nei diversi ambiti di competenza del Garante: detenzione penale, trattenimento delle persone migranti e rimpatri forzati, trattamenti sanitari obbligatori, ricovero in strutture sanitarie-assistenziali, arresti o fermi. La linea dell’azione del Garante in queste situazioni è la tutela della dignità di ogni persona e la tutela della sua integrità fisica e psichica. Quindi il Garante è elemento di prevenzione di ogni possibile maltrattamento e di contrasto a qualsiasi forma di impunità.
Il carcere dopo la pandemia. Gli argomenti trattati partono dalla difficoltà che si è vissuta e si vive in tutti questi contesti a seguito della pandemia: difficoltà vissuta allora, e testimoniata dai dati forniti dal Garante, e difficoltà di ripresa adesso testimoniata nella Relazione da contributi che parlano di luoghi dove la normalità non è ancora tornata.
La necessaria normalità. In questo contesto il Garante ha sottolineato la positività della Commissione presieduta da Marco Ruotolo, che ha indicato per il carcere azioni da compiere sul piano amministrativo e regolamentare, e ne ha richiesto una rapida attuazione.
Le indagini in corso. Ma, l’anno di riferimento della Relazione parla delle indagini e dell’avvio dei processi per quegli episodi denunciati e spesso documentati. Le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere sono riprese nella Relazione proprio per l’incidenza che in questo caso ha avuto il tempo e l’immediatezza degli interventi di accertamento. Così come simmetricamente ha censurato la dilatazione del tempo nel caso di Torino in cui l’udienza è stata fissata nel luglio 2023.
Ergastolo ostativo. Come è noto, il Parlamento ha meno di cinque mesi di tempo per dare definizione legislativa al riassetto dell’impianto normativo delle preclusioni automatiche all’accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale, prescritto dalla nota ordinanza della Corte costituzionale.
Sottolinea il tempo di attesa che ciò determina in persone che potrebbero essere già in linea con parametri richiesti e che ben sanno che la situazione attuale è stata dichiarata dalla Corte costituzionale contraria al dettato della Carta.
La possibilità di decidere nelle Rsa. Il Garante si interroga su cosa significhi tutelare la vita di una persona molto anziana quando, proprio perché non sia preda di azioni di altri o non sia esposto al pericolo di contagio venga del tutto provata in un caso dalla possibilità di decidere dove abitare e come impiegare il proprio tempo nell’altro dalla vicinanza dei propri affetti. È una contraddizione difficile da risolvere, ma certamente non aiutano le decisioni basate solo sull’astratto principio di tutela legale e su una idea di vita che prescinde totalmente dagli aspetti emotivi e relazionali. Alcuni casi venuti alla cronaca sono indicativi di tale disattenzione
Le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza – Rems. Nel 2021 la Corte costituzionale è stata investita della questione delle Rems. Nel suo complesso, la sentenza prefigura interventi correttivi al sistema che, solo se letti in modo restrittivo, potrebbero essere interpretati come un sostegno per un passo all’indietro da chi in fondo non ha condiviso i principi ideali e realmente riformatori della legge di chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari (Opg). Un eccessivo aumento della disponibilità di posti nelle Rems prefigura, infatti, il rischio reale di un uso diffuso e generalizzato della misura di sicurezza.
Certamente, si tratta di una riforma ancora acerba e che deve entrare nella cultura di tutti gli operatori coinvolti, ma senza nessun rimpianto del passato.
Una diversa politica dell’immigrazione. Il Garante nella sua Relazione sottolinea che non è possibile continuare a qualificare come emergenza il problema dei flussi migratori, delle morti di coloro che giungono via mare, del mancato positivo inserimento di coloro che hanno un progetto migratorio non segnato da illegalità e criminalità come emergenza. Va sviluppata una politica strutturale che dia certezze alla collettività ma che sappia anche dare possibilità di approdo legale e di accoglienza dignitosa. E che preveda un percorso di acquisizione della cittadinanza in linea con la tradizione di civiltà del nostro Paese.
Per questo fornisce numeri circa le incongruenze delle attualità politiche europee e italiane rispetto alle migrazioni fondate su termini quali “impossibilità”, “restrizione”, “rimpatrio”.
Ci si chiede inoltre, a proposito dei rimpatri forzati, se abbia ancora senso rimpatriare le persone in Egitto di fronte al diniego delle Autorità locali di cooperare per indagare la morte di Giulio Regeni.

Quì il collegamento all’intero documento relazionale e ai video dell’evento.

 

Contributi simili

La legalità della pena e il giudizio abbreviato nel caleidoscopio del regime transitorio

Con la sentenza in oggetto, la Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria, facendo applicazione della previsione di cui all'art. 442 co. 2 c.p.p. - nella versione precedente alla “amputazione” operata con la l. 33/2019 - ha deciso di sostituire la pena dell’ergastolo, originariamente irrogata dal giudice della cognizione, con la reclusione a trent’anni. La decisione di procedere a questa conversione in executivis, e a distanza di così tanti anni dalla definizione del processo di cognizione, è motivata dal ritenuto diritto dell’allora imputato di vedersi ridurre la pena irrogata sulla base della sua richiesta di accedere al giudizio abbreviato, ancorché il rito speciale non sia stato mai celebrato.…

Leggi tutto...

22 Gennaio 2022

Tra riforma e “rivoluzione”: l’alba di nuovi equilibri nell’esecuzione penale?

Il 10 agosto scorso sono stati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia lo schema di decreto legislativo di riforma…

Leggi tutto...

16 Agosto 2022

Un evidente vulnus alla tutela della persona disabile nelle proposte di riforma elaborate dalla Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario

Nell’elaborato della Commissione presieduta dal prof. Marco Ruotolo sono molti gli interventi suggeriti, che spaziano in settori molto diversi e con incidenza qualitativa assai differente. Basterebbe pensare alle modifiche al Regolamento di esecuzione (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) e a quelle all’ordinamento penitenziario, le prime spesso tese a reiterare quanto già affermato nell’ordinamento penitenziario (v. ad es. l’art.1 e soprattutto l’art. 2 concernente il divieto di violenza fisica). Tra i molti contenuti, che meriterebbero ampie e diffuse considerazioni, si vuole in questa sede richiamare l’attenzione sulla modifica proposta in tema di “Visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità” disciplinate nell’art. 21-ter o.p.…

Leggi tutto...

19 Giugno 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 12/2022 (ud. 20.10.2021): proroga del c.d. carcere duro

Il mero trascorrere del tempo non giustifica l’accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato.  …

Leggi tutto...

10 Marzo 2022

I giudici di Strasburgo “chiudono” il caso McCallum c. Italia escludendo qualsiasi violazione dell’art. 3 CEDU (European Court of Human Rights, Grand Chamber, 3.11.2022, appl. 20863/21)

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto che non vi sia il pericolo di trattamenti disumani nel caso della estradizione verso gli Stati Uniti della signora Beverly Ann McCallum, che aveva denunciato il rischio di essere assoggettata a pena perpetua senza possibilità di revisione.…

Leggi tutto...

28 Novembre 2022

Ancora in punto di diritto alla sessualità delle persone detenute. La pronuncia della Corte Edu alimenta il dibattito sul fronte interno

In data 1° luglio 2021, la Prima Sezione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, nel caso Lesław Wójcik c. Polonia, si è pronunciata in merito alla portata del diritto all’affettività, nella sua particolare declinazione del diritto alla sessualità, delle persone detenute.…

Leggi tutto...

22 Ottobre 2021

Torna in cima Newsletter