La Corte di cassazione chiarisce alcune questioni in tema di giudizio di ottemperanza ex art. 35 bis o.p.

Le questioni affrontate nella sentenza di Cass., sez. I, 13 gennaio 2022, n. 17167, riguardano due noti interrogativi, emersi, nel corso del tempo, nell’ambito del giudizio di ottemperanza instaurato a norma dell’art. 35-bis ord. penit. (e dunque nella procedura di reclamo giurisdizionale).

Il primo concerne l’individuazione del giudice competente. Stando al comma 5 dell’art. 35-bis ord. penit., la mancata esecuzione dell’ordinanza che ha deciso sul reclamo può essere denunciata (dall’interessato o dal suo difensore munito di procura speciale) «al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento». Nessun dubbio, quindi, quando il provvedimento non eseguito dall’amministrazione sia stato emanato proprio dall’organo monocratico di sorveglianza: il giudice competente per l’ottemperanza è certamente il magistrato che ha pronunciato il provvedimento rimasto ineseguito.

Decisamente più incerta, invece, l’individuazione del giudice nei casi in cui il provvedimento da eseguire sia stato pronunciato – non dal magistrato, ma – dal tribunale di sorveglianza, in riforma dell’ordinanza di prime cure. Seguendo un orientamento già collaudato, la pronuncia in esame conferma che la competenza «resta radicata in capo al giudice che ha emesso il provvedimento», sia esso monocratico o collegiale. In altre parole, la procedura di ottemperanza va instaurata davanti all’organo che ha effettivamente emesso il provvedimento ignorato dall’amministrazione: e dunque, in ipotesi, anche davanti al tribunale, se l’ordinanza è stata rilasciata dal collegio in riforma della decisione di primo grado (si veda anche Cass., sez. 1, 8 giugno 2020, n. 21940, in C.e.d., 279334).

Il secondo profilo su cui interviene la sentenza in esame è invece la sorte della procedura de qua in caso di trasferimento del detenuto. Per la Prima sezione, qualora l’interessato venga trasferito in altro istituto dopo l’accoglimento del reclamo giurisdizionale (e dunque dopo il segmento procedurale “cognitivo”), ciò che rileva «è esclusivamente la “permanenza della inottemperanza” ai contenuti della decisione che ha accertato la lesione del diritto soggettivo». Permane, quindi, l’interesse del detenuto a ottenere l’esecuzione del provvedimento nell’istituto di destinazione, se anche in quel contesto si registra la medesima violazione diagnosticata ai sensi del combinato disposto degli artt. 35-bis e 69 comma 6 lett. b ord. penit. (si veda tuttavia Cass., sez. 1, 11 dicembre 2017, n. 26071, in C.e.d., 273120).

Karma Natali

Contributi simili

Le liste d’attesa nelle REMS: una condanna senza scampo da parte della Corte Europea

Rossi dalla vergogna, anzi paonazzi. E’ questa la sensazione che si prova nel leggere le motivazioni con cui la Corte Edu ha condannato ancora una volta il nostro Paese per violazione, fra l’altro, di due fondamentali disposizioni della Convenzione europea: l’art. 3 (che - come sottolineano per l’ennesima volta, semmai ce ne fosse bisogno, i giudici di Strasburgo - costituisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche e impone ai singoli Stati, fra l’altro, di assicurarsi che chiunque si trovi in stato di arresto sia << détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine>>) e l’art. 5 ( il quale prende posto <> e, in quanto tale, <> all’interno del sistema convenzionale).…

Leggi tutto...

27 Gennaio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 3 novembre 2021, n. 46719: colloqui visivi dei detenuti sottoposti al regime differenziato

I colloqui visivi costituiscono un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento delle relazioni con i più…

Leggi tutto...

28 Marzo 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 28 gennaio 2022, n. 7939: oneri del detenuto e scambio di oggetti tra reclusi

La giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie, si è espressa richiamando, in primo luogo, quanto già affermato con precedente…

Leggi tutto...

27 Giugno 2022

Stefano Anastasìa – “Le pene e il carcere”, Mondadori 2022

Si segnala il libro di Stefano Anastasia, “Le pene e il carcere“, edito da Mondadori. Dalla descrizione: Necessità e forme…

Leggi tutto...

12 Ottobre 2022

“Per aspera ad inferos”: osservazioni di Lina Caraceni attorno al testo-base adottato dalla Commissione giustizia della Camera

Per aspera ad inferos: la parafrasi del noto brocardo latino descrive perfettamente l’inarrestabile involuzione verso derive repressive e securitarie dell’art. 4-bis ord. penit., anche dopo Corte cost., ord. 97/2021, la quale ha concesso al legislatore un anno di tempo per “sanare”, altrimenti verrà dichiarata, l’incostituzionalità della disciplina penitenziaria che vieta l’accesso ai benefici, in assenza di utile collaborazione con la giustizia, ai condannati per reati “ostativi”, segnatamente gli ergastolani per crimini di contesto mafioso.…

Leggi tutto...

30 Novembre 2021

Cass. Sez. I, sent. 1.12.2021 (dep. 2022), n. 4993: il reclamo ex art. 35 Ord. Pen. deve fondarsi su specifici motivi di doglianza

Il reclamo innanzi al Tribunale di Sorveglianza, avverso i provvedimenti emessi dal Magistrato di Sorveglianza ex art. 35-bis Ord. Pen.,…

Leggi tutto...

19 Aprile 2022

Torna in cima Newsletter