Cass. Pen., Sez. I., sent. 28 ottobre 2021, n. 38926

OGGETTO: Misure alternative alla detenzione – Espulsione dello straniero ex art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 – Condannato illegittimamente rientrato in Italia – Esclusione – Accoglimento parziale.

 

Preliminarmente, prima di approcciarci alla questione che rappresenta il nocciolo duro della sentenza in oggetto, giova esplicare l’istituto protagonista di tale pronuncia.

Il nostro ordinamento prevede la possibilità di disporre nei confronti del detenuto straniero compiutamente identificato,  che si trovi in stato di detenzione per espiare una pena detentiva, anche residua, non superiore ai due anni e in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2 (espulsione amministrativa) del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico sull’immigrazione”, l’espulsione come misura alternativa alla detenzione, accompagnata dal divieto di reingresso per un periodo non inferiore a dieci anni. Ovviamente tale decisione viene disposta dall’Autorità Giudiziale, la misura è immediata e viene adottata anche con la sentenza non definitiva; essa viene disposta in occasione di una condanna per un reato non colposo oppure in occasione di una sentenza patteggiata, quando il Giudice ritenga di applicare una pena detentiva entro il limite di due anni e non vi siano i presupposti per concedere la sospensione condizionale della pena.

Giova altresì sottolineare che, tale sanzione sostitutiva della pena non può essere disposta nel caso in cui non sia possibile eseguire immediatamente l’espulsione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: prestazioni di soccorso allo straniero, accertamenti supplementari sulla sua identità o nazionalità, mancanza dei documenti per il viaggio o mancanza di un vettore o altro mezzo di trasporto idoneo).

Esaurite tali preliminari premesse, la Cass.Pen. Sez. I., attraverso la  sent. n. 38926/2021, è entrata nel merito di una questione molto peculiare, stabilendo la non reiterabilità dell’espulsione dello straniero condannato, allorquando il medesimo abbia fatto illegittimamente rientro nel territorio dello Stato prima del decorso dei dieci anni dall’esecuzione del provvedimento, poiché, in tal caso, si va a ripristinare lo stato di detenzione del medesimo ai fini dell’esecuzione della residua pena espianda in relazione proprio alla condanna titolo per la quale l’espulsione stessa era stata disposta.

In motivazione la Corte ha osservato che, diversamente opinando, il trasgressore potrebbe giovarsi dell’espulsione tendenzialmente all’infinito, così da pregiudicare l’effetto deterrente del rispristino della carcerazione, interrotta per l’espulsione, oltre che il raggiungimento dello scopo deflattivo della popolazione carceraria.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Alessia Sanchez Quiroz

Contributi simili

Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze e la nuova interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 51 ter o.p.

Il Tribunale di Sorveglianza accoglie l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 51 ter o.p proposta in tale sede dal difensore di soggetto ammesso alla misura dell'affidamento in prova con esito negativo.…

Leggi tutto...

17 Marzo 2022

Le liste d’attesa nelle REMS: una condanna senza scampo da parte della Corte Europea

Rossi dalla vergogna, anzi paonazzi. E’ questa la sensazione che si prova nel leggere le motivazioni con cui la Corte Edu ha condannato ancora una volta il nostro Paese per violazione, fra l’altro, di due fondamentali disposizioni della Convenzione europea: l’art. 3 (che - come sottolineano per l’ennesima volta, semmai ce ne fosse bisogno, i giudici di Strasburgo - costituisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche e impone ai singoli Stati, fra l’altro, di assicurarsi che chiunque si trovi in stato di arresto sia << détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine>>) e l’art. 5 ( il quale prende posto <> e, in quanto tale, <> all’interno del sistema convenzionale).…

Leggi tutto...

27 Gennaio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 28 gennaio 2022, n. 7939: oneri del detenuto e scambio di oggetti tra reclusi

La giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie, si è espressa richiamando, in primo luogo, quanto già affermato con precedente…

Leggi tutto...

27 Giugno 2022

Osservazioni della Prof.ssa Laura Cesaris in ordine alla sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 2022

Con la sentenza n. 30 del 2022 la Corte costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies ord. penit. nella parte in cui non prevede la concessione in via provvisoria della detenzione domiciliare speciale nelle ipotesi in cui sussista un grave pregiudizio per il minore derivante dal protrarsi dello stato detentivo del genitore. In tal modo la Corte aggiunge un’ulteriore tessera al mosaico degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario e diretti a tutelare il rapporto genitoriale e soprattutto contribuisce ad un’ulteriore omologazione delle due ipotesi di detenzione domiciliare −quella comune e quella speciale− sul piano della disciplina, come la stessa Corte ricorda, in tutti i casi in cui il «preminente interesse del minore non ammette(va) che restassero distinte».…

Leggi tutto...

1 Marzo 2022

A cura di Carmelo Cantone
L’impiego della forza fisica da parte del personale di polizia penitenziaria: ciò che accade, ciò che non deve accadere

Da alcuni anni il tema dell’uso legittimo della forza fisica da parte della polizia penitenziaria all’interno degli istituti ha cominciato…

Leggi tutto...

3 Giugno 2023

Torna in cima Newsletter