Cass. Pen., Sez. I., sent. 28 ottobre 2021, n. 38926

OGGETTO: Misure alternative alla detenzione – Espulsione dello straniero ex art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 – Condannato illegittimamente rientrato in Italia – Esclusione – Accoglimento parziale.

 

Preliminarmente, prima di approcciarci alla questione che rappresenta il nocciolo duro della sentenza in oggetto, giova esplicare l’istituto protagonista di tale pronuncia.

Il nostro ordinamento prevede la possibilità di disporre nei confronti del detenuto straniero compiutamente identificato,  che si trovi in stato di detenzione per espiare una pena detentiva, anche residua, non superiore ai due anni e in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2 (espulsione amministrativa) del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico sull’immigrazione”, l’espulsione come misura alternativa alla detenzione, accompagnata dal divieto di reingresso per un periodo non inferiore a dieci anni. Ovviamente tale decisione viene disposta dall’Autorità Giudiziale, la misura è immediata e viene adottata anche con la sentenza non definitiva; essa viene disposta in occasione di una condanna per un reato non colposo oppure in occasione di una sentenza patteggiata, quando il Giudice ritenga di applicare una pena detentiva entro il limite di due anni e non vi siano i presupposti per concedere la sospensione condizionale della pena.

Giova altresì sottolineare che, tale sanzione sostitutiva della pena non può essere disposta nel caso in cui non sia possibile eseguire immediatamente l’espulsione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: prestazioni di soccorso allo straniero, accertamenti supplementari sulla sua identità o nazionalità, mancanza dei documenti per il viaggio o mancanza di un vettore o altro mezzo di trasporto idoneo).

Esaurite tali preliminari premesse, la Cass.Pen. Sez. I., attraverso la  sent. n. 38926/2021, è entrata nel merito di una questione molto peculiare, stabilendo la non reiterabilità dell’espulsione dello straniero condannato, allorquando il medesimo abbia fatto illegittimamente rientro nel territorio dello Stato prima del decorso dei dieci anni dall’esecuzione del provvedimento, poiché, in tal caso, si va a ripristinare lo stato di detenzione del medesimo ai fini dell’esecuzione della residua pena espianda in relazione proprio alla condanna titolo per la quale l’espulsione stessa era stata disposta.

In motivazione la Corte ha osservato che, diversamente opinando, il trasgressore potrebbe giovarsi dell’espulsione tendenzialmente all’infinito, così da pregiudicare l’effetto deterrente del rispristino della carcerazione, interrotta per l’espulsione, oltre che il raggiungimento dello scopo deflattivo della popolazione carceraria.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Alessia Sanchez Quiroz

Contributi simili

A cura di Angelo Golia, Maria Pia Iadicicco, Paola Maggio, Mena Minafra
Radicalizzazione e carcere: i primi risultati di una ricerca europea

Sommario: 1. Caratteri e obiettivi del progetto.- 2. Il quadro giuridico.- 2.1. I diritti da implementare. – 2.2. Legislazione simbolico-reattiva.…

Leggi tutto...

18 Maggio 2023

Detenuti al carcere duro ed orario di preparazione dei pasti: il “no” della Cassazione a differenze regolamentari irragionevoli

Il divieto discriminatorio per i detenuti in regime ex art. 41-bis ord. pen. di godere della medesima libertà di orario assegnata in favore dei detenuti comuni nella preparazione e cottura dei cibi in cella - divieto non motivato da rilevanti esigenze di salubrità ambientale o di ordine e sicurezza penitenziari -, si risolve in una ingiustificata ed intollerabile violazione del diritto alla salute individuale, inciso dalle modalità e dai tempi di alimentazione soggettivi (Cass., Sez. V, 24925/2022)…

Leggi tutto...

3 Agosto 2022

A cura di Carmelo Cantone
L’impiego della forza fisica da parte del personale di polizia penitenziaria: ciò che accade, ciò che non deve accadere

Da alcuni anni il tema dell’uso legittimo della forza fisica da parte della polizia penitenziaria all’interno degli istituti ha cominciato…

Leggi tutto...

3 Giugno 2023

Cass. Pen., Sez. I, 23 aprile 2021, n. 18434: il controllo della giurisdizione di sorveglianza sulla proroga del carcere duro

Proroga del carcere duro: il controllo della giurisdizione di sorveglianza Sulla natura dei poteri cognitivi demandati al Tribunale di Sorveglianza,…

Leggi tutto...

5 Dicembre 2021

“Per aspera ad inferos”: osservazioni di Lina Caraceni attorno al testo-base adottato dalla Commissione giustizia della Camera

Per aspera ad inferos: la parafrasi del noto brocardo latino descrive perfettamente l’inarrestabile involuzione verso derive repressive e securitarie dell’art. 4-bis ord. penit., anche dopo Corte cost., ord. 97/2021, la quale ha concesso al legislatore un anno di tempo per “sanare”, altrimenti verrà dichiarata, l’incostituzionalità della disciplina penitenziaria che vieta l’accesso ai benefici, in assenza di utile collaborazione con la giustizia, ai condannati per reati “ostativi”, segnatamente gli ergastolani per crimini di contesto mafioso.…

Leggi tutto...

30 Novembre 2021

Torna in cima Newsletter