Il reclamo innanzi al Tribunale di Sorveglianza, avverso i provvedimenti emessi dal Magistrato di Sorveglianza ex art. 35-bis Ord. Pen., ha natura di impugnazione con carattere devolutivo; pertanto, esso deve essere fondato su specifici motivi di doglianza (Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 ottobre 2021, n. 23003).
In questa pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di statuizioni riguardanti diversi periodi di detenzione trascorsi in diversi istituti e di precise motivazioni intervenute, il reclamo non può fondarsi su critiche generiche che citano la mancata applicazione dei principi giurisprudenziali operanti in materia. Il reclamo infatti non può non specificare il periodo e l’istituto di riferimento, né gli atti che non sarebbero stati correttamente considerati a riguardo.
Il reclamo ex art. 35 Ord. Pen., che non sia fondato su specifici motivi di doglianza, comporta il rigetto del ricorso medesimo.
Qui il testo della sentenza.
A cura di Beatrice Paoletti