Cass. Pen., Sez. I, sent. 3 novembre 2021, n. 45220: l’istanza di remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere

Nel caso di specie il Magistrato di Sorveglianza aveva rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente avverso un’ordinanza del medesimo Magistrato con cui era stata respinta, per difetto del requisito delle disagiate condizioni economiche, l’istanza di remissione del debito avanzata in relazione alle spese processuali relative al procedimento definito con la sentenza della Corte di Appello.

Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, il requisito delle disagiate condizioni economiche è integrato non solo quando il soggetto si trovi in uno stato di assoluta indigenza, nel qual caso non può esservi alcun dubbio sulla ricorrenza del requisito, ma anche quando «l’adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere quindi il recupero e il reinserimento sociale» (cfr. ex multis Cass. Pen., Sez. I, sent. 6 luglio 2018, n. 42026), invece il requisito non sussiste nel caso in cui il soggetto versi in semplici difficoltà finanziarie (Cass. Pen., Sez. I, sent. 28 maggio 2013, n. 3575).

La prospettata condizione di incapienza reddituale può essere sconfessata da accertamenti che, anche in via indiziaria, evidenzino l’esistenza di un tenore di vita tale da far ragionevolmente presumere l’esistenza di redditi non dichiarati (Cass. Pen., Sez. I, sent. 20 giugno 2013, n. 36677)

Nel caso di specie, tale verifica era stata condotta dal Magistrato di Sorveglianza. Il Giudice aveva premesso che era illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere fondato solo su una presunta disponibilità reddituale. Inoltre, il Giudice aveva affermato che, in ogni caso, era necessario accertare se l’adempimento del debito andasse a determinare uno squilibrio del bilancio domestico e, quindi, verificare la concreta ed effettiva incidenza dell’adempimento sul reddito disponibile (Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 aprile 2010, n. 16901).

Secondo gli Ermellini, il Magistrato di Sorveglianza aveva condivisibilmente evidenziato come, per verificare l’incidenza sulla situazione economica del richiedente, si potessero considerare anche le sentenze di condanna passate in giudicato, purché da esse fosse possibile ricavare, seppure approssimativamente, il valore complessivo prodotto dalle condotte illecite tenute dal soggetto e, con esse, la sua presumibile situazione reddituale o economica (per la individuazione di tali criteri cfr. Cass. Pen., Sez. I, sent. 23 novembre 2012, n. 48400; Cass. Pen., Sez. I, sent. 20 giugno 2013, n. 36677).

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

 

Contributi simili

La Ministra della Giustizia nel carcere della Gorgona

Si riporta di seguito il contenuto dell’annuncio, pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, in merito alla visita dell’attuale Ministra…

Leggi tutto...

16 Luglio 2022

Mandato di arresto europeo e risocializzazione del condannato extracomunitario. Il rinvio pregiudiziale alla CGUE

Con ordinanza n° 217 del 2021, nell’ambito di un ricorso di legittimità costituzionale in via incidentale, la Corte costituzionale ha nuovamente adìto la Corte di Giustizia dell’Unione europea, ponendo quesiti interpretativi sulle implicazioni in tema di tutela dei diritti fondamentali quale conseguenza dell’applicazione della disciplina del mandato di arresto europeo (d’ora in poi M.A.E.).…

Leggi tutto...

18 Febbraio 2022

L’assoggettamento al carcere duro non costituisce requisito di (in)ammissibilità per l’accesso ai permessi premio: l’orientamento della Cassazione smentito dalla legge di riforma dell’art. 4-bis o.p.

Con la sentenza in oggetto la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato da Vincenzo Zagaria, figura di spicco del “clan dei Casalesi”, confermando la decisione del tribunale di sorveglianza di Sassari che, a sua volta, aveva respinto la richiesta di permesso premio, da fruire presso la madre anziana e ammalata. Il collegio sassarese era tornato a occuparsi del caso perché i giudici di legittimità avevano annullato con rinvio la prima decisione in quanto <<l'ordinanza impugnata aveva individuato nella sottoposizione del detenuto al regime differenziato dettato dall'art. 41bis o.p. una vera e propria causa di inammissibilità della richiesta di permesso premio>>.

Leggi tutto...

3 Febbraio 2023

A cura di Giulia Vagli
Illegittimo il divieto di affettività in carcere. L’Italia si adegua all’Europa.

Lo scorso 26 gennaio la Corte costituzionale, con la sentenza n. 10/2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18 della legge…

Leggi tutto...

2 Febbraio 2024

La Corte costituzionale ha “deciso di non decidere” attorno alle note questioni di legittimità costituzionale relative al c.d. ergastolo ostativo. Venendo incontro all’istanza presentata dall’Avvocatura dello Stato, i giudici della Consulta hanno stabilito, infatti, di rinviarne la trattazione all’udienza pubblica dell’ otto novembre di quest’anno. Il Parlamento avrà tempo, dunque, fino a quella data per portare a compimento la riforma dell’art. 4-bis o.p.…

Leggi tutto...

10 Maggio 2022

Torna in cima Newsletter