Cass. Pen., Sez. I, sent. 30 settembre 2021, n. 46704: prerogative delle Direzioni d’Istituto penitenziario

L’esclusione degli strumenti da taglio per il servizio di barberia è una legittima prerogativa delle Direzioni d’Istituto penitenziario.

 

Il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. ammette la tutela davanti alla magistratura di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», incise da condotte dell’Amministrazione in violazione di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, condotte da cui «derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio».

I presupposti coessenziali dell’intervento giurisdizionale sono, da un lato, l’esistenza di una posizione giuridica attiva del detenuto, dall’altro, una condotta dell’Amministrazione penitenziaria in illegittimo contrasto con tale posizione soggettiva.

Il monito della Suprema Corte di Cassazione è quello di non confondere il diritto soggettivo del detenuto nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456-01; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 260117-01; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258398 01). “La sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell’Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549-01)”.

 

Il caso attenzionato dalla Suprema Corte attiene al servizio di barberia e, segnatamente, al taglio dei capelli, quale servizio riconducibile all’alveo del diritto all’igiene personale, espressione del diritto costituzionale alla dignità umana. La vigente circolare applicativa relativa all’organizzazione delle sezioni sottoposte al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., assicura la gratuità del servizio, affidato ad apposito detenuto lavorante, precisandone le modalità e dettando prescrizioni riguardo agli strumenti in uso. L’ulteriore limitazione degli strumenti e, in particolare, l’esclusione degli strumenti manuali da taglio, rientra, secondo la Corte, nelle legittime prerogative delle singole Direzioni d’Istituto che esplicano la discrezionalità amministrativa di loro competenza. Tale divieto persegue la finalità di sicurezza e non frustra il diritto del detenuto all’igiene personale, comunque assicurato, venendo a incidere solo sulle concrete modalità di esercizio del diritto stesso.

 

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha respinto il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto, ritenendo che il provvedimento impugnato si fosse indebitamente ingerito in un ambito riservato alla discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Cass. pen. Sez VII-13/05/2021 n. 39868- art 41 bis O.P.

Con la presente ordinanza la Sezione VII penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del…

Leggi tutto...

20 Novembre 2021

Considerazioni della Ministra Cartabia sulla giustizia riparativa – Conferenza di Venezia, 13 e 14 dicembre

"I pray that discord, that insatiable evil, may never rage in this polis". Con una citazione tratta dalle Eumenidi di Eschilo, la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha inaugurato la prima conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa sul ruolo della giustizia riparativa.…

Leggi tutto...

28 Dicembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 21 ottobre 2021, n. 46021

OGGETTO: reclamo – modalità di perquisizione – accredito di somme di denaro ai detenuti da parte dei loro familiari –…

Leggi tutto...

12 Aprile 2022

E’ legittima la decisione con cui il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha negato la concessione del permesso premio a un esponente di spicco della criminalità organizzata (Cass., I, 6 luglio 2022, F. Graviano)

La sentenza della Cassazione in oggetto trae origine dall’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila rigettava il reclamo proposto contro l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza che aveva respinto la richiesta presentata dal medesimo di accedere all’istituto dei permessi premio. Conformemente ai giudici di merito, la Cassazione ritiene, invero, che un’adeguata valorizzazione della riscontrata <> e della <> non si presti a “compensare” la mancanza di <> dal <> e la <>.…

Leggi tutto...

30 Novembre 2022

A cura di Dott. Kevin Di Ronza - Università di Pisa
Corte Penale Internazionale: ripudio della pena di morte e “compressione” dell’ergastolo

La Corte Penale Internazionale torna frequentemente alla ribalta delle cronache per i mandati di arresto emessi contro figure di spicco coinvolte nei…

Leggi tutto...

16 Ottobre 2024

A cura di Michelangelo Taglioli (Università di Pisa)
Il ruolo cruciale dell’architettura nel carcere

Il Progetto Osep prosegue nella presentazione di carceri aderenti al modello ‘aperto’. Dopo aver illustrato il funzionamento di quello nostrano…

Leggi tutto...

17 Marzo 2023

Torna in cima Newsletter