Cass. Pen., Sez. I, sent. 30 settembre 2021, n. 46704: prerogative delle Direzioni d’Istituto penitenziario

L’esclusione degli strumenti da taglio per il servizio di barberia è una legittima prerogativa delle Direzioni d’Istituto penitenziario.

 

Il rimedio giurisdizionale previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. ammette la tutela davanti alla magistratura di sorveglianza delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili in termini di «diritto», incise da condotte dell’Amministrazione in violazione di disposizioni previste dalla legge penitenziaria e dal relativo regolamento, condotte da cui «derivi al detenuto o all’internato un attuale e grave pregiudizio».

I presupposti coessenziali dell’intervento giurisdizionale sono, da un lato, l’esistenza di una posizione giuridica attiva del detenuto, dall’altro, una condotta dell’Amministrazione penitenziaria in illegittimo contrasto con tale posizione soggettiva.

Il monito della Suprema Corte di Cassazione è quello di non confondere il diritto soggettivo del detenuto nel suo nucleo intangibile, cui è garantita protezione, con le mere modalità di esercizio di esso, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione (Sez. 1, n. 23533 del 07/07/2020, Mandala, Rv. 279456-01; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 260117-01; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258398 01). “La sola negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, mentre le modalità di esplicazione del diritto restano affidate alle scelte discrezionali dell’Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne, che, ove non manifestamente irragionevoli, ovvero sostanzialmente inibenti la fruizione del diritto, non sono sindacabili in sede giudiziaria (Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549-01)”.

 

Il caso attenzionato dalla Suprema Corte attiene al servizio di barberia e, segnatamente, al taglio dei capelli, quale servizio riconducibile all’alveo del diritto all’igiene personale, espressione del diritto costituzionale alla dignità umana. La vigente circolare applicativa relativa all’organizzazione delle sezioni sottoposte al regime di cui all’art. 41-bis Ord. pen., assicura la gratuità del servizio, affidato ad apposito detenuto lavorante, precisandone le modalità e dettando prescrizioni riguardo agli strumenti in uso. L’ulteriore limitazione degli strumenti e, in particolare, l’esclusione degli strumenti manuali da taglio, rientra, secondo la Corte, nelle legittime prerogative delle singole Direzioni d’Istituto che esplicano la discrezionalità amministrativa di loro competenza. Tale divieto persegue la finalità di sicurezza e non frustra il diritto del detenuto all’igiene personale, comunque assicurato, venendo a incidere solo sulle concrete modalità di esercizio del diritto stesso.

 

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha respinto il reclamo giurisdizionale proposto dal detenuto, ritenendo che il provvedimento impugnato si fosse indebitamente ingerito in un ambito riservato alla discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. 16 novembre 2021, n. 47046: la discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria nel controllo delle misure organizzative

Con la presente sentenza il Collegio ha evidenziato come rientra nella sfera di discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria, l’organizzazione inerente alla disciplina…

Leggi tutto...

11 Ottobre 2022

Siglato il protocollo tra il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e la conferenza nazionale universitaria dei poli penitenziari

Lo scorso 23 marzo è stato siglato il protocollo tra il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e la Conferenza nazionale universitaria dei poli penitenziari (CNUPP) che consentirà ad un numero sempre maggiore di giovani detenuti di intraprendere un percorso di studi universitari mentre scontano la pena…

Leggi tutto...

24 Marzo 2022

A cura di Alessia La Villa e Alessandro Vanni (casa editrice Erikson)
METÀ GIARDINO, METÀ GALERA. Le parole del carcere nella musica italiana.

Si segnala l’uscita del volume dal titolo “METÀ GIARDINO, METÀ GALERA. Le parole del carcere nella musica italiana.“, a cura…

Leggi tutto...

19 Settembre 2024

Cass. Pen., Sez. I, sent. 14.9.2021 (dep. 10.2.2022) n. 4641: il convivente di un soggetto che appartiene alla “famiglia” del detenuto non è titolare della facoltà di colloquio c.d. ordinario

L’ordinamento penitenziario – art. 37 d.P.R. n. 230/2000 – identifica, tra le categorie di persone ammesse in via ordinaria alla…

Leggi tutto...

30 Maggio 2022

Tra riforma e “rivoluzione”: l’alba di nuovi equilibri nell’esecuzione penale?

Il 10 agosto scorso sono stati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia lo schema di decreto legislativo di riforma…

Leggi tutto...

16 Agosto 2022

Suicidi in carcere: il DAP vara le linee guida per il contrasto al fenomeno

Lo scorso 8 agosto il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) ha varato le linee guida per contrastare il drammatico fenomeno dei…

Leggi tutto...

9 Agosto 2022

Torna in cima Newsletter