Cass. Pen., Sez. I, sent. 30 settembre 2021, n. 43484: negato l’acquisto di CD non sicuri ai detenuti sottoposti al 41-bis Ord. Pen.

Regime penitenziario differenziato: è legittimo il diniego di acquistare compact disk musicali, se non è possibile assicurare la messa in sicurezza di tali dispositivi.

 

Il caso di specie riguarda i limiti alla possibilità per i detenuti di utilizzare nella camera di pernottamento strumenti tecnologici come i c.d. compact disk (CD), per la fruizione di contenuti musicali, nonché i limiti generali riferiti ai detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord. Pen.

In relazione al primo profilo, la Suprema Corte di Cassazione ha osservato che, stante la normativa dell’Ordinamento penitenziario, non è precluso in toto l’utilizzo di tali dispositivi per finalità diverse dalla consultazione di testi – per esigenze di lavoro e studio e per consultare materiale giudiziario. L’ascolto di musica mediante CD rientra tra i “piccoli gesti di normalità quotidiana” che il Giudice delle Leggi ha ascritto agli ambiti legittimi di libertà residua del detenuto.

L’interesse del detenuto, tuttavia, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo dell’Amministrazione penitenziaria che sono particolarmente pregnanti nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto al regime penitenziario differenziato.

Venendo al secondo profilo, nella prospettiva del regime di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che “l’eventuale autorizzazione all’acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della direzione d’istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione, a fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso e per i relativi supporti. La sottoposizione dei detenuti a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone indiscutibilmente di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime”.

L’obiettivo è quello di impedire le comunicazioni illecite tra il detenuto e l’organizzazione criminale di appartenenza. Di qui la necessità di procedere alla messa in sicurezza tali dispositivi per evitare manomissioni, adempimento, questo, che richiede l’impiego di risorse umane da parte dell’Amministrazione penitenziaria.

Pertanto, gli Ermellini hanno ribadito “la necessità  che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell’Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l’ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 giugno 2021, n. 23236: affidamento in prova

Cassazione Penale, Sez. I, sentenza 8 giugno 2021, n. 23236, Presidente Tardio, Relatore Boni Negato l’affidamento in prova al condannato…

Leggi tutto...

23 Dicembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 7 luglio 2021, n. 33911: revoca dell’affidamento terapeutico provvisoriamente disposto

L’affidamento terapeutico, al pari delle altre misure alternative alla detenzione, può essere provvisoriamente disposto ed eventualmente revocato dal Magistrato di…

Leggi tutto...

28 Gennaio 2022

Gli ultimi dati sulle presenze dei minori negli I.P.M.

Sono stati pubblicati il 20 luglio 2021 sul sito del Ministero della Giustizia i dati relativi ai minori e giovani adulti seguiti dagli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni.…

Leggi tutto...

4 Agosto 2021

L’ordinanza che statuisce sulla liberazione anticipata deve essere notificata al difensore del condannato

Cass. Pen., SS.UU., sent. 1° aprile 2021, n. 12581. Le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di diritto: “L’ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata (art. 69-bis, comma 1, Ord. Pen.) deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, legittimato a proporre reclamo. Quest’ultimo è soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni”.…

Leggi tutto...

11 Agosto 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 3 novembre 2021, n. 45220: l’istanza di remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere

Nel caso di specie il Magistrato di Sorveglianza aveva rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente avverso un’ordinanza del medesimo Magistrato con…

Leggi tutto...

22 Marzo 2022

Funzionari Giuridico Pedagogici: nuove assunzioni e nuovo lustro

Si segnala la circolare del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 03/02/2022 avente ad oggetto “L’incremento della pianta organica Funzionario Giuridico Pedagogico – Valorizzazione del ruolo e della figura professionale”.…

Leggi tutto...

11 Aprile 2022

Torna in cima Newsletter