Cass. Pen., Sez. I, sent. 30 settembre 2021, n. 43484: negato l’acquisto di CD non sicuri ai detenuti sottoposti al 41-bis Ord. Pen.

Regime penitenziario differenziato: è legittimo il diniego di acquistare compact disk musicali, se non è possibile assicurare la messa in sicurezza di tali dispositivi.

 

Il caso di specie riguarda i limiti alla possibilità per i detenuti di utilizzare nella camera di pernottamento strumenti tecnologici come i c.d. compact disk (CD), per la fruizione di contenuti musicali, nonché i limiti generali riferiti ai detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41-bis Ord. Pen.

In relazione al primo profilo, la Suprema Corte di Cassazione ha osservato che, stante la normativa dell’Ordinamento penitenziario, non è precluso in toto l’utilizzo di tali dispositivi per finalità diverse dalla consultazione di testi – per esigenze di lavoro e studio e per consultare materiale giudiziario. L’ascolto di musica mediante CD rientra tra i “piccoli gesti di normalità quotidiana” che il Giudice delle Leggi ha ascritto agli ambiti legittimi di libertà residua del detenuto.

L’interesse del detenuto, tuttavia, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo dell’Amministrazione penitenziaria che sono particolarmente pregnanti nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto al regime penitenziario differenziato.

Venendo al secondo profilo, nella prospettiva del regime di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che “l’eventuale autorizzazione all’acquisto del lettore e dei CD musicali, da parte della direzione d’istituto, dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione, a fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti; di qui la necessità di assoggettarli a previe adeguate verifiche, come avviene, del resto, per i CD di tipo ammesso e per i relativi supporti. La sottoposizione dei detenuti a regole speciali, che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone indiscutibilmente di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative, iscritte in specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che stanno alla base di quel regime”.

L’obiettivo è quello di impedire le comunicazioni illecite tra il detenuto e l’organizzazione criminale di appartenenza. Di qui la necessità di procedere alla messa in sicurezza tali dispositivi per evitare manomissioni, adempimento, questo, che richiede l’impiego di risorse umane da parte dell’Amministrazione penitenziaria.

Pertanto, gli Ermellini hanno ribadito “la necessità  che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto ad utilizzare CD ad uso ricreativo, verifichi se tale impiego, pur in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell’Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione di istituto, di non autorizzarne l’ingresso nei reparti ove vige il regime penitenziario differenziato. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Covid e rivolte in carcere. Pubblicata la relazione finale della commissione ispettiva

Lo scorso 17 agosto è stata pubblicata la relazione finale della Commissione ispettiva, incaricata di far luce sulle rivolte nelle…

Leggi tutto...

21 Agosto 2022

Il Tribunale per i Minorenni di Firenze sull’affidamento in prova al servizio sociale del minorenne tossicodipendente o alcoolizzato

Due provvedimenti, entrambi adottati dal Tribunale per i Minorenni di Firenze in funzione di Tribunale di Sorveglianza, confermano come presupposti imprescindibili per poter accedere e beneficiare della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art. 94 d.P.R. n° 309/90, siano la predisposizione di un idoneo e specifico programma terapeutico socio-riabilitativo nonché un serio e concreto ravvedimento del condannato…

Leggi tutto...

23 Maggio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 30 settembre 2021, n. 46704: prerogative delle Direzioni d’Istituto penitenziario

L’esclusione degli strumenti da taglio per il servizio di barberia è una legittima prerogativa delle Direzioni d’Istituto penitenziario.   Il…

Leggi tutto...

3 Marzo 2022

A cura di Dott.ssa Chiara Rossi (Università di Pisa)
Un dialogo tra vittima e autore del reato. Oltre il castigo – recensione a Giovanni Fiandaca, PUNIZIONE, Il Mulino editore, 2024

Giovanni Fiandaca, professore emerito di Diritto Penale presso l’Università di Palermo, ha dedicato il Suo volume a un tema plurisecolare,…

Leggi tutto...

10 Ottobre 2024

Il diritto del detenuto alla corrispondenza telefonica è “illimitato”, tanto per il numero quanto per la durata, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata – Trib. sorv. di L’Aquila, ord. 20/09/2022

Il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila ha affermato, con l'ordinanza in oggetto, che le limitazioni regolamentari alla corrispondenza telefonica del detenuto (o internato) con il difensore sono illegittime perché il colloquio con il legale, sia esso visivo o telefonico, non può essere sottoposto a limitazione né nel numero né nella durata, nel rispetto delle effettive esigenze organizzative dell'Amministrazione penitenziaria.…

Leggi tutto...

24 Ottobre 2022

Torna in cima Newsletter