Cass. Pen., Sez. I, sent. 3 novembre 2021, n. 45221: il detenuto sottoposto al regime differenziato e i colloqui a distanza con i familiari

Come riconosciuto sia dalla giurisprudenza di legittimità sia da numerose disposizioni dell’ordinamento penitenziario (artt. 1, c. 6 e 15, 18, c. 3, 28), i colloqui visivi costituiscono un diritto fondamentale del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i coniugi più stretti. Il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato dell’art. 41-bis o.p. ai quali si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero e alle modalità di svolgimento.  

Ai sensi dell’art. 41-bis, co. 1-quater lett. b) o.p., infatti, il detenuto sottoposto al regime differenziato ha diritto ad un colloquio mensile con i propri familiari e conviventi, che deve svolgersi in locali appositamente attrezzati così da impedire il passaggio di oggetti, con obbligo di controllo auditivo e di registrazione, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente. Per chi non effettua colloqui è prevista, dopo i primi sei mesi di applicazione del regime differenziato, l’effettuazione di un colloquio telefonico al mese con i medesimi soggetti, della durata massima di dieci minuti (anch’esso sottoposto a registrazione).

La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che il detenuto sottoposto al regime differenziato può essere autorizzato ad effettuare colloqui visivi con i familiari mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle esigenze imposte dal suddetto regime, ove ricorrano situazioni di impossibilità ovvero di gravissima difficoltà rispetto all’esecuzione dei colloqui in presenza (Sez. I, n. 23819 del 22.6.2020).

Il colloquio in videochiamata appare altresì conforme alle esigenze poste alla base della disciplina introdotta dal decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, dettata per la gestione della emergenza sanitaria da Covid- 19,che ha previsto la possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati di svolgere «a distanza» i colloqui con i congiunti, proprio per la mancata possibilità di effettuare i colloqui in presenza stante la situazione pandemica. Anche in tal caso, rispetto a tale disciplina, possono essere esclusi i detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato solo quando la relativa scelta sia realmente funzionale all’obiettivo primario dell’art. 41-bis, Ord. pen., costituito dalla necessità di escludere i contatti tra il detenuto e il gruppo criminale di riferimento.

Poiché nel caso di specie, «il Tribunale ha correttamente evidenziato come la video-chiamata verrebbe effettuata utilizzando le apparecchiature presenti nel carcere in cui il detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen. si trova ristretto e quelle installate nell’istituto in cui è parimenti detenuto il nipote interessato dalla video-chiamata; ciò che, ragionevolmente, consente di escludere la possibilità di veicolare messaggi occulti o impliciti, avuto riguardo alla videoripresa e all’ascolto della conversazione, oltre che dalla possibilità di interrompere la comunicazione ex art. 37, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, svolgendosi sotto il controllo del personale di polizia penitenziaria. E considerando l’utilizzo della rete intranet del Ministero della giustizia, che si avvale del personale e delle risorse del D.A.P. e dalla D.G.S.I.A., la possibilità di intercettazione, pur prospettata nel ricorso del Procuratore generale, deve ritenersi, del pari, assolutamente contenuta».  

Sulla base delle ragioni suesposte, la Corte di Cassazione con sentenza n. 45221/2021 ha rigettato il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trieste in data 12/1/2021.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Yasmine Spigai

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 luglio 2021, n. 33917: cottura e acquisto di generi alimentari nel regime del carcere duro

Con la sentenza n. 33917/2021, la Corte di Cassazione, Sez. I., ha affrontato questioni in materia di cottura dei cibi…

Leggi tutto...

14 Dicembre 2021

Catania e Firenze a confronto: sull’incompetenza funzionale della magistratura di sorveglianza minorile

I Tribunali per i Minorenni di Catania e di Firenze, nelle funzioni di Tribunali di sorveglianza, si sono pronunciati sulla ripartizione di competenza fra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni laddove il reo sia raggiunto da plurime condanne relative a reati commessi sia in età minore che da maggiorenne. Secondo entrambi i giudici, la competenza spetta al Tribunale di Sorveglianza ordinario: la regola eccezionale di cui all'art. 10 d.lgs. 121/2018, che statuisce la perpetuatio jurisdictionis del Tribunale per i Minorenni anche per l’esecuzione del titolo relativo a reati commessi nella maggiore età da parte del soggetto, presuppone che questi sia già entrato nel circuito penale minorile e sia ancora sottoposto alla misura penale di comunità. …

Leggi tutto...

29 Marzo 2022

La Consulta dichiara applicabile il 41-bis agli internati nelle case di lavoro

“Le speciali restrizioni previste dall’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario sono applicabili anche agli internati”. Con queste parole si apre il comunicato della Corte costituzionale sulla sentenza n. 197, depositata il 21 ottobre 2021. Con questo principio, la Consulta ha rigettato tutte le censure sollevate dalla Corte di Cassazione sull’opportunità di sottoposizione al regime del 41 bis degli internati, ovvero quei soggetti considerati socialmente pericolosi e, in quanto tali, sottoposti, dopo l’espiazione della pena in carcere, alla misura di sicurezza detentiva dell’assegnazione a una casa di lavoro.…

Leggi tutto...

22 Ottobre 2021

Il diverso regime giuridico per i “collaboranti impossibili” ex art. 4-bis O.P. non è irragionevole per la Consulta

Un’altra questione di legittimità costituzionale, delicata e precisa, emerge rispetto all’art. 4-bis dell’ord. pen.; così la Corte Costituzionale, sollecitata dal Magistrato di Sorveglianza di Padova, torna oggi a pronunciarsi sulla disposizione normativa.…

Leggi tutto...

26 Gennaio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 21 ottobre 2021, n. 46021

OGGETTO: reclamo – modalità di perquisizione – accredito di somme di denaro ai detenuti da parte dei loro familiari –…

Leggi tutto...

12 Aprile 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 giugno 2021, n. 36707: è impugnabile il rigetto della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare

È impugnabile il rigetto della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare. Con…

Leggi tutto...

3 Febbraio 2022

Torna in cima Newsletter