Cass. Pen., Sez. I, sent. 3 novembre 2021, n. 45221: il detenuto sottoposto al regime differenziato e i colloqui a distanza con i familiari

Come riconosciuto sia dalla giurisprudenza di legittimità sia da numerose disposizioni dell’ordinamento penitenziario (artt. 1, c. 6 e 15, 18, c. 3, 28), i colloqui visivi costituiscono un diritto fondamentale del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i coniugi più stretti. Il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato dell’art. 41-bis o.p. ai quali si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero e alle modalità di svolgimento.  

Ai sensi dell’art. 41-bis, co. 1-quater lett. b) o.p., infatti, il detenuto sottoposto al regime differenziato ha diritto ad un colloquio mensile con i propri familiari e conviventi, che deve svolgersi in locali appositamente attrezzati così da impedire il passaggio di oggetti, con obbligo di controllo auditivo e di registrazione, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente. Per chi non effettua colloqui è prevista, dopo i primi sei mesi di applicazione del regime differenziato, l’effettuazione di un colloquio telefonico al mese con i medesimi soggetti, della durata massima di dieci minuti (anch’esso sottoposto a registrazione).

La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che il detenuto sottoposto al regime differenziato può essere autorizzato ad effettuare colloqui visivi con i familiari mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle esigenze imposte dal suddetto regime, ove ricorrano situazioni di impossibilità ovvero di gravissima difficoltà rispetto all’esecuzione dei colloqui in presenza (Sez. I, n. 23819 del 22.6.2020).

Il colloquio in videochiamata appare altresì conforme alle esigenze poste alla base della disciplina introdotta dal decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, dettata per la gestione della emergenza sanitaria da Covid- 19,che ha previsto la possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati di svolgere «a distanza» i colloqui con i congiunti, proprio per la mancata possibilità di effettuare i colloqui in presenza stante la situazione pandemica. Anche in tal caso, rispetto a tale disciplina, possono essere esclusi i detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato solo quando la relativa scelta sia realmente funzionale all’obiettivo primario dell’art. 41-bis, Ord. pen., costituito dalla necessità di escludere i contatti tra il detenuto e il gruppo criminale di riferimento.

Poiché nel caso di specie, «il Tribunale ha correttamente evidenziato come la video-chiamata verrebbe effettuata utilizzando le apparecchiature presenti nel carcere in cui il detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen. si trova ristretto e quelle installate nell’istituto in cui è parimenti detenuto il nipote interessato dalla video-chiamata; ciò che, ragionevolmente, consente di escludere la possibilità di veicolare messaggi occulti o impliciti, avuto riguardo alla videoripresa e all’ascolto della conversazione, oltre che dalla possibilità di interrompere la comunicazione ex art. 37, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, svolgendosi sotto il controllo del personale di polizia penitenziaria. E considerando l’utilizzo della rete intranet del Ministero della giustizia, che si avvale del personale e delle risorse del D.A.P. e dalla D.G.S.I.A., la possibilità di intercettazione, pur prospettata nel ricorso del Procuratore generale, deve ritenersi, del pari, assolutamente contenuta».  

Sulla base delle ragioni suesposte, la Corte di Cassazione con sentenza n. 45221/2021 ha rigettato il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trieste in data 12/1/2021.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Yasmine Spigai

Contributi simili

Suicidi in carcere: interviene il Ministro

«E’ un’estate davvero drammatica: il Ministero e l’amministrazione penitenziaria stanno facendo molto per migliorare complessivamente la qualità della vita e…

Leggi tutto...

16 Agosto 2022

Tra riforma e “rivoluzione”: l’alba di nuovi equilibri nell’esecuzione penale?

Il 10 agosto scorso sono stati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia lo schema di decreto legislativo di riforma…

Leggi tutto...

16 Agosto 2022

La condotta collaborativa e il sicuro ravvedimento ai fini della liberazione condizionale: i giudici di legittimità ne escludono (nuovamente) l’equivalenza (Cass., Sez. I, n. 24996/2022). Un’occasione (anche) per brevi riflessioni attorno alle prospettive di riforma.

Con la sentenza in oggetto, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul “nebuloso” requisito soggettivo del “sicuro ravvedimento”, richiesto ai fini della concessione della liberazione condizionale.…

Leggi tutto...

19 Agosto 2022

Divieto di contatto diretto con i minori ultra-dodicenni: sollevata la questione di costituzionalità dell’art. 41-bis c. 2-quater lett. b) o.p.

L'Ufficio di Sorveglianza di Spoleto ha sollevato con l’ord. 5 luglio 2022 (dep. 5 agosto 2022), n. 1331 – estensore il dott. Fabio Gianfilippi - una questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis comma 2-quater lett. b l. 354/1975 nella parte in cui prescrive che il colloquio visivo del detenuto in regime differenziato avvenga in locali che impediscano il passaggio di oggetti anche quando i figli e i nipoti in linea retta siano minori degli anni 14, ravvisando un contrasto di tale previsione con gli artt. 3, 27, 31 e 117 Cost. in relazione all'art. 3 della Convezione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e all'art. 8 della Convenzione Edu.…

Leggi tutto...

6 Settembre 2022

A cura di Riccardo Michelucci e Enrico Terrinoni
“Scritti dal carcere. Poesie e prose. Bobby Sands”, a cura di Riccardo Michelucci e Enrico Terrinoni

“Scritti dal carcere”, così si chiama il libro, a cura di Riccardo Michelucci e Enrico Terrinoni, contenente la prima traduzione italiana, in oltre 200 pagine, delle prose e delle poesie inedite scritte da Bobby Sands, attivista e rivoluzionario nordirlandese, deceduto in carcere il 5 maggio 1981 dopo 66 giorni di sciopero della fame.…

Leggi tutto...

17 Ottobre 2021

Torna in cima Newsletter