Cass. Pen., Sez. I, sent. 3 novembre 2021, n. 45221: il detenuto sottoposto al regime differenziato e i colloqui a distanza con i familiari

Come riconosciuto sia dalla giurisprudenza di legittimità sia da numerose disposizioni dell’ordinamento penitenziario (artt. 1, c. 6 e 15, 18, c. 3, 28), i colloqui visivi costituiscono un diritto fondamentale del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i coniugi più stretti. Il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato dell’art. 41-bis o.p. ai quali si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero e alle modalità di svolgimento.  

Ai sensi dell’art. 41-bis, co. 1-quater lett. b) o.p., infatti, il detenuto sottoposto al regime differenziato ha diritto ad un colloquio mensile con i propri familiari e conviventi, che deve svolgersi in locali appositamente attrezzati così da impedire il passaggio di oggetti, con obbligo di controllo auditivo e di registrazione, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente. Per chi non effettua colloqui è prevista, dopo i primi sei mesi di applicazione del regime differenziato, l’effettuazione di un colloquio telefonico al mese con i medesimi soggetti, della durata massima di dieci minuti (anch’esso sottoposto a registrazione).

La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che il detenuto sottoposto al regime differenziato può essere autorizzato ad effettuare colloqui visivi con i familiari mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle esigenze imposte dal suddetto regime, ove ricorrano situazioni di impossibilità ovvero di gravissima difficoltà rispetto all’esecuzione dei colloqui in presenza (Sez. I, n. 23819 del 22.6.2020).

Il colloquio in videochiamata appare altresì conforme alle esigenze poste alla base della disciplina introdotta dal decreto-legge 10 maggio 2020, n. 29, dettata per la gestione della emergenza sanitaria da Covid- 19,che ha previsto la possibilità per i condannati, gli internati e gli imputati di svolgere «a distanza» i colloqui con i congiunti, proprio per la mancata possibilità di effettuare i colloqui in presenza stante la situazione pandemica. Anche in tal caso, rispetto a tale disciplina, possono essere esclusi i detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato solo quando la relativa scelta sia realmente funzionale all’obiettivo primario dell’art. 41-bis, Ord. pen., costituito dalla necessità di escludere i contatti tra il detenuto e il gruppo criminale di riferimento.

Poiché nel caso di specie, «il Tribunale ha correttamente evidenziato come la video-chiamata verrebbe effettuata utilizzando le apparecchiature presenti nel carcere in cui il detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen. si trova ristretto e quelle installate nell’istituto in cui è parimenti detenuto il nipote interessato dalla video-chiamata; ciò che, ragionevolmente, consente di escludere la possibilità di veicolare messaggi occulti o impliciti, avuto riguardo alla videoripresa e all’ascolto della conversazione, oltre che dalla possibilità di interrompere la comunicazione ex art. 37, comma 4, d.P.R. n. 230 del 2000, svolgendosi sotto il controllo del personale di polizia penitenziaria. E considerando l’utilizzo della rete intranet del Ministero della giustizia, che si avvale del personale e delle risorse del D.A.P. e dalla D.G.S.I.A., la possibilità di intercettazione, pur prospettata nel ricorso del Procuratore generale, deve ritenersi, del pari, assolutamente contenuta».  

Sulla base delle ragioni suesposte, la Corte di Cassazione con sentenza n. 45221/2021 ha rigettato il ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Trieste avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Trieste in data 12/1/2021.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Yasmine Spigai

Contributi simili

Il Consiglio d’Europa ci osserva: l’art 4 bis O.P. ancora nel mirino

Mentre l’Italia è concentrata sul testo base di riforma, all’interno del consiglio d’Europa si auspica che proprio tale riforma possa…

Leggi tutto...

16 Dicembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 giugno 2021, n. 36707: è impugnabile il rigetto della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare

È impugnabile il rigetto della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare. Con…

Leggi tutto...

3 Febbraio 2022

REMS: le difficoltà di esecuzione delle misure di sicurezza. La Corte “interroga” i Ministri

Il 24 Giugno 2021 è stata depositata l’Ordinanza n. 131 del 2021, pronunciata dalla Corte Costituzionale in merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto agli artt. 206 e 222 del codice penale e dell’art. 3 ter del decreto legge n. 211 del 2011 (convertito nella legge n. 9 del 2012 e successive modificazioni), circa le difficoltà di applicazione delle misure di sicurezza.…

Leggi tutto...

6 Agosto 2021

Cass. Pen., Sez. I., sent., 2 luglio 2021, n. 38350: provvedimento di fissazione dell’udienza camerale

La prima sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38350/2021 ha ribadito il principio di diritto secondo cui,…

Leggi tutto...

27 Dicembre 2021

I parametri del “sicuro ravvedimento” secondo il T.M. di Catania

Il Tribunale per i minorenni di Catania ha ammesso alla liberazione condizionale un giovane condannato, valorizzandone il suo fermo desiderio di riabilitazione. L'adesione piena al programma trattamentale durante il periodo di detenzione, quale presupposto per l'accesso al beneficio, è stata ritenuta indice della chiara volontà di abbandonare i modelli di riferimento che lo hanno portato a delinquere…

Leggi tutto...

17 Gennaio 2022

Sentenza n.33 del 2022: la Consulta conferma lo scioglimento del cumulo per i reati ostativi

Pochi giorni fa, la Corte costituzionale si è pronunciata, ancora una volta, sullo scioglimento del cumulo in materia di reati ostativi. In particolare, con sentenza n. 33 del 2022 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio scorso - la Corte,  nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 354/1975, sollevata dal Tribunale di Messina, ha confermato l’orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di cumulo, materiale o giuridico, di pene inflitte per diversi titoli di reato, alcuni dei quali soltanto ostativi alla fruizione dei benefici penitenziari, occorre procedere allo scioglimento del cumulo, venendo meno l’impedimento qualora l’interessato abbia già espiato la parte di pena relativa ai predetti reati.…

Leggi tutto...

21 Febbraio 2022

Torna in cima Newsletter