Cass. Pen., Sez. I, sent. 18 giugno 2021, n. 38953: misure alternative alla detenzione

14 Gennaio 2022

Oggetto: le misure alternative alla detenzione e il giudizio prognostico negativo del Tribunale di Sorveglianza 

In tema di misure alternativa alla detenzione, è legittimo, secondo la Corte di Cassazione, il giudizio prognostico negativo pronunciato dal Tribunale di Sorveglianza, in relazione alla probabilità del risultato positivo della misura alternativa.

Nel caso di specie, il Tribunale di Sorveglianza aveva emesso un giudizio con cui aveva accertato una rilevante propensione a delinquere del detenuto, in base ai precedenti penali e alle pendenze giudiziarie. Tale giudizio rappresentava “il ragionevole esercizio del potere discrezionale del giudice del merito circa l’inidoneità delle misure alternative alla rieducazione del condannato e a fronteggiare le esigenze di prevenzione”.

La reiterazione della condotta illecita evidenzia la propensione a commettere reati della stessa indole e, considerata la tipologia dei reati compiuti, è necessario osservare e indagare la personalità del soggetto in carcere e verificare la possibilità di una conduzione di vita conforme alle regole ordinamentali.

Secondo la Corte, il Tribunale di Sorveglianza aveva rispettato il principio sancito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, “in tema di adozione delle misure alternative alla detenzione, allorché il giudice di merito abbia accertato una rilevante propensione a delinquere del soggetto, desunta da specifici e numerosi precedenti penali e da varie pendenze giudiziarie, è giustificato il giudizio prognostico negativo in ordine alle probabilità di successo dell’applicazione di misure alternative al regime carcerario, non essendo sufficiente l’assenza di indicazioni negative e occorrendo, invece, elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di esito favorevole della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 11573 del 05/02/2013, Barilà, Rv. 255362; Sez. 1, n. 4553 del 21/06/2000, Buoncristiano, Rv. 216914)”.

Gli Ermellini hanno anche precisato che “il provvedimento, basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento delle circostanze fattuali. La valutazione delle condizioni per la concessione delle misure alternative alla detenzione è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre non sono ammesse le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto giudice”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

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