Cass. Pen., Sez. I, sent. 13 luglio 2021, n. 29599: concessione delle misure alternative

Sulla concessione delle misure alternative alla detenzione.

Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, occorre valutare la successiva condotta del condannato e i comportamenti attuali dello stesso. In proposito, la Prima Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha espresso il principio di diritto, tale per cui, pur non potendo prescindere “dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l’esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l’esigenza di accertare non solo l’assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

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