Considerazioni della Ministra Cartabia sulla giustizia riparativa – Conferenza di Venezia, 13 e 14 dicembre

<<I pray that discord, that insatiable evil, may never rage in this polis>>. Con una citazione tratta dalle Eumenidi di Eschilo, la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha inaugurato la prima conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa sul ruolo della giustizia riparativa.

La Ministra, che ha accolto le delegazioni a Venezia, il 13 e il 14 dicembre scorso, nella Scuola Grande San Giovanni Evangelista, ha pronunciato il suo intervento in inglese e in francese, in ossequio alle lingue ufficiali del Consiglio d’Europa. Nel corso della seduta inaugurale, la stessa ha anzitutto sottolineato come, nonostante siano trascorsi 2500 anni dalla tragedia della trilogia Oresteia, il dilemma che il nostro sistema è chiamato ad affrontare oggi, così come alle origini della nostra civiltà, è ancora lo stesso: << conflict versus concord; revenge versus reconciliation >>.  Dunque, attingendo alla mitologia classica, la Guardasigilli ha chiarito il significato e la portata della giustizia riparativa, osservando come quest’ultima non è altro che la trasformazione <<from the primitive justice as revenge (…) to a justice as a process (…) to a justice as reconstruction of harmony and concord in the city>>.

Ecco, allora, cosa è la giustizia riparativa: << the possibility of a justice system that tames the rage of violence and reconstruct civic bonds among citizens >> la quale, tuttavia, non è da intendersi come una forma di clemenza, bensì come << une justice qui aide l’offenseur à assumer sa responsabilité vis- à- vis de la victime et vis-à-vis de la communauté, à travers le rencontre et le dialogue >>. Ed infatti, come si legge nella Raccomandazione n. 8 del 2018 del Consiglio d’Europa, la questo processo assume << la forme d’un dialogue entre la victime er l’ateur de l’infraction >> e, prosegue la Cartabia citando il testo della Raccomandazione, << peut être utilisée à chaque étape du processus de la justice pénale >>.

La stessa ha, inoltre, sottolineato l’importanza degli strumenti di giustizia riparativa, osservando come <<in front of the dilemma “repair or revenge”, in most cases both victims and offenders choose repair >>. Ne discende, allora, che << la mesure à prendre aujourd’hui – et dans un avenir immédiat – est une application étendue de la justice restaurative >>, misura che deve essere adottata da tutti gli Stati membri chiamati a promuovere questi programmi nei loro sistemi nazionali.

A tal proposito la Ministra, riferendosi alla riforma italiana in materia di giustizia penale (L. 27 settembre 2021 n. 134), ha ricordato come essa << attests to renewed Italy’s commitment to fully implement the 2018 Council of Europe Recommendation >> in quanto, prosegue la Guardasigilli, è stato inserito al suo interno << a comprehensive framework on restorative justice (…) >> nel rispetto della Direttiva europea del 2012 e della suddetta Raccomandazione, affinché possa realizzarsi l’obiettivo << de faire de la justice restaurative un droit subjectif (…) comme « droit d’accès à la justice restaurative », l’autre côté du « droit d’accès à la justice >>.

Ed inoltre, i Ministri della Giustizia degli Stati membri del Consiglio d’Europa che hanno partecipato alla Conferenza di Venezia, hanno elaborato una dichiarazione nella quale hanno riconosciuto, in primis, come la stessa conferenza << si è dimostrata una piattaforma strumentale ed opportuna per lo scambio di conoscenze, informazioni e buone pratiche>> in materia di giustizia riparativa, sottolineando, al contempo, l’importanza della Raccomandazione n. 8 del 2018, della quale ne condividono pienamente gli obiettivi.

Gli stessi Ministri, sulla scia delle considerazioni fatte dalla Ministra Cartabia, ribadiscono che << il fulcro di questo processo >> –  il quale, come si è detto, assume la forma di un dialogo tra la vittima e l’autore del reato – << risiede nella riparazione dei danni materiali e immateriali, nella volontarietà̀, nella partecipazione, nella riservatezza, nel reinserimento degli autori di reato, nell’imparzialità̀ di un terzo, e riducendo così il rischio di stigmatizzazione >>. Osservano, inoltre, come il corretto utilizzo della giustizia riparativa – da intendersi non come << semplice strumento nell’ambito dell’approccio tradizionale della giustizia penale >>, bensì come << una cultura più̀ ampia che dovrebbe permeare il sistema di giustizia penale basato sulla partecipazione della vittima e del reo su base volontaria >> – abbia un <<impatto positivo sulla riduzione della recidiva>> e contribuisca anche << a migliorare il modo in cui le nostre società si occupano dei colpevoli e delle vittime >>.

Fatte queste premesse, i Ministri del Consiglio d’Europa, come si legge nella parte finale della dichiarazione, invitano il Consiglio medesimo a << stimolare, in ogni Stato membro, un’ampia implementazione della giustizia riparativa >> attraverso l’elaborazione, se necessario, di piani d’azione o politiche nazionali per l’attuazione della Raccomandazione n.8 del 2018 sulla giustizia riparativa in materia penale, nonché a considerare quest’ultima << come parte essenziale dei programmi di formazione dei professionisti del diritto (…), del personale carcerario e di probation, e riflettere su come includere i principi, i metodi, le pratiche e le garanzie della giustizia riparativa nei programmi universitari e in altri programmi di istruzione post-universitaria>>.

 

A cura di Diletta Niccoli.

Contributi simili

Art. 47-quinques O.P.: la Corte dichiara illegittima l’impossibilità di applicazione provvisoria della misura da parte del Magistrato di sorveglianza ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 2022, ha dichiarato “ l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l’applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 47, comma 4, della medesima legge.”…

Leggi tutto...

3 Febbraio 2022

Mandato di arresto europeo e risocializzazione del condannato extracomunitario. Il rinvio pregiudiziale alla CGUE

Con ordinanza n° 217 del 2021, nell’ambito di un ricorso di legittimità costituzionale in via incidentale, la Corte costituzionale ha nuovamente adìto la Corte di Giustizia dell’Unione europea, ponendo quesiti interpretativi sulle implicazioni in tema di tutela dei diritti fondamentali quale conseguenza dell’applicazione della disciplina del mandato di arresto europeo (d’ora in poi M.A.E.).…

Leggi tutto...

18 Febbraio 2022

Ancora una decisione della Suprema corte in tema di (in)eseguibilità del mandato di arresto europeo a fronte del rischio di condizioni disumane nello Stato emittente (Cass., sez. f., 1/9/2022, n. 32431)

Come affermato da tempo dalla Corte di Giustizia, i giudici nazionali sono anche giudici del diritto dell’Unione e, dunque, spetta ad essi provvedere all’applicazione a livello interno del diritto sovranazionale, assicurandone l’effettività. Questa affermazione vale anche per gli strumenti di cooperazione giudiziaria, quali, in particolare, il mandato d’arresto europeo. E’ in questo contesto che si colloca la presente decisione con cui la Corte di cassazione prende nuovamente posizione in tema di esecuzione a fronte di possibili violazioni del divieto di tortura e trattamenti inumani cui potrebbe andare incontro il soggetto consegnando nel caso in cui venisse trasferito nello Stato di emissione.…

Leggi tutto...

19 Settembre 2022

La Ministra della Giustizia nel carcere della Gorgona

Si riporta di seguito il contenuto dell’annuncio, pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, in merito alla visita dell’attuale Ministra…

Leggi tutto...

16 Luglio 2022

Ordinari percorsi di illegittimo uso della forza e abuso di potere: Santa Maria Capua Vetere, il “caso” che conferma la regola

“Police brutality: un problema solo statunitense?” così intitola il primo dei cinque capitoli che compongono La forza di polizia. Uno studio criminologico sulla violenza, il testo di Roberto Cornelli dedicato all’indagine circa il senso dell’agire di polizia nel contesto italiano. Se di primo impatto la risposta al quesito sembra immediata e inconfutabile, considerata la sproporzione nel raffronto tra l’entità e la ricorrenza degli eventi di police brutality statunitensi con quelli europei (Cornelli 2020, 3), una più approfondita riflessione circa i fatti che hanno riguardato l’Italia negli ultimi decenni non solo rende tangibile la complessità nel fornire un’adeguata risposta alla domanda posta dall’autore, ma pare al contempo sollevare l’interesse sociologico su più fronti.…

Leggi tutto...

26 Luglio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 giugno 2021, n. 23236: affidamento in prova

Cassazione Penale, Sez. I, sentenza 8 giugno 2021, n. 23236, Presidente Tardio, Relatore Boni Negato l’affidamento in prova al condannato…

Leggi tutto...

23 Dicembre 2021

Torna in cima Newsletter