Cassazione Penale, Sez. I, sentenza 8 giugno 2021, n. 23236, Presidente Tardio, Relatore Boni
Negato l’affidamento in prova al condannato irreperibile alla decisione dell’istanza.
La Corte di Cassazione ha specificato i limiti applicativi dell’art. 677, comma 2-bis c.p.p., enunciando il seguente principio di diritto: “È inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ove la stessa sia priva della indicazione della residenza e dell’ambiente di inserimento, lavorativo o meno. Tale carenza, infatti, impedisce la valutazione delle prospettive di rieducazione e di prevenzione, cui è subordinata l’ammissione al beneficio, e non consente neppure di acquisire le necessarie notizie attraverso informativa dei competenti servizi sociali, a norma dell’art. 666 c.p.p., comma 5. D’altra parte, la mancanza di una stabile residenza non consente neppure il necessario supporto ed il costante controllo del servizio sociale e del magistrato di sorveglianza del luogo, competente ad adeguare le prescrizioni alle concrete esigenze trattamentali”.
Qui il testo della pronuncia.
A cura di Beatrice Paoletti