Cass. Pen., Sez. I, sent. 28.10.2021, n. 42739: l’affidamento in prova e le condotte riparatorie

Cass. Pen., Sez. I, sent. 28 ottobre 2021, n. 42739, Presidente Iasillo, Relatore Bianchi

Se il detenuto non ha adempiuto al risarcimento del danno in favore della vittima, può essergli negata la misura dell’affidamento in prova ?

Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 26 aprile 2021, ha respinto la richiesta di ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, presentata da un detenuto condannato alla pena di anni due di reclusione per omicidio colposo commesso con violazione della normativa antinfortunistica sul lavoro.

Nello specifico, l’organo giudicante, rilevato che il prevenuto, in ragione della sentenza di condanna, era tenuto al risarcimento del danno in favore degli eredi della vittima, beneficiari di una provvisionale di euro 50.000 non ancora versata, ha valutato la mancata attività riparatoria come ragione ostativa alla concessione della misura richiesta, ritenendo, invece, concedibile la diversa misura della detenzione domiciliare.

A fronte del suddetto provvedimento, l’istante, per il tramite del proprio Difensore, presentava ricorso per cassazione, richiedendone l’annullamento.

Venivano, a tal proposito, rilevati due motivi di impugnazione. In primis, veniva denunciata la violazione dell’art. 47 Ord. pen., avendo, il Tribunale, erroneamente ritenuto che per la concessione della misura richiesta fosse indispensabile lo svolgimento di attività riparatorie in favore dei parenti della persona deceduta. Con il secondo motivo, invece, veniva contestato il difetto di motivazione dell’ordinanza, poiché il Tribunale non aveva verificato le ragioni del mancato risarcimento.

 

Nel caso de quo, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso proposto per errata interpretazione del disposto normativo di cui all’art. 47 Ord. pen.

Invero, la norma sopra citata – nel definire il giudizio richiesto al Tribunale di sorveglianza ai fini di una prognosi sulla idoneità della misura nel senso della rieducazione del condannato –, prevede che l’organo giudicante debba decidere alla luce di una valutazione sulla personalità del detenuto; valutazione che può sia essere compiuta dall’equipe interna all’istituto dove si trova detenuto l’istante che essere desunta dalla condotta tenuta dopo la consumazione del reato e prima della presentazione della richiesta.

Diversamente, in merito alle condotte riparatorie del danno derivante dal reato, l’art. 47, comma 7, Ord. pen. prevede che “deve anche stabilirsi che l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del reato (…)”. Da ciò ne discende che se l’assenza di condotte riparatorie non può essere qualificata come elemento ostativo all’accoglimento dell’istanza, può tuttavia essere considerata negativamente nell’ambito del giudizio sulla personalità e quindi sulla idoneità rieducativa della misura richiesta laddove tale assenza sia imputabile ad una scelta del condannato.

Ed invero, tale soluzione interpretativa si è ampiamente consolidata in giurisprudenza, ove è stato affermato che “il risarcimento del danno non costituisce presupposto per l’affidamento in prova al servizio sociale, dovendosi a tal fine valutare l’idoneità della misura a contribuire alla rieducazione del reo e ad assicurare la prevenzione del pericolo di recidiva” (Cass. Pen., sez. I, sent. n. 3713/2000) e che “è viziata l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza che respinga la richiesta di applicazione della suddetta misura alternativa deducendo l’assenza di segni di ravvedimento esclusivamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno, omettendo di considerare le concrete condizioni economiche del reo” (Cass. Pen., sez. I, sent. n. 5981/2016).

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio: “ai fini del giudizio di ammissione alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale l’avvenuto, o meno, svolgimento di condotte riparatorie va valutato solo nell’ambito del giudizio sulla personalità, mentre, per quanto possibile, concorre a definire, attraverso l’imposizione di prescrizioni, il contenuto della misura alternativa”.

Consequenzialmente, la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma, prescrivendo che il giudice del rinvio sia tenuto a dare applicazione al principio di diritto sopra esposto.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Arianna Stefani

Contributi simili

La Commissione antimafia sul 4 bis: linee guida e prospettive di riforma

Con l’ordinanza 97/2021, la Consulta, pur affermando la contrarietà a Costituzione della disciplina dell’art 4 bis co 1 o.p. relativamente ai condannati all’ergastolo per crimini di mafia e/o di contesto mafioso, ha preferito, in luogo di una immediata dichiarazione di incostituzionalità, dare un anno di tempo al Parlamento – fino al maggio 2022- per modificare l’attuale normativa sì da renderla, da un lato, in linea con i principi costituzionali e, dall’altro, garantirne l’efficacia quale strumento di contrasto alla criminalità organizzata. La Camera, il 30 marzo scorso, ha approvato il disegno di legge di riforma dell’articolo 4 bis o.p. attualmente al vaglio del Senato. La Commissione antimafia, a seguito di ciò, è tornata - avendo già prospettato le linee di riforma in una Relazione datata 20 maggio 2020 sulle modalità di riforma del testo dell’articolo - con una nuova Relazione pubblicata in data 12 aprile 2022 in cui, pur dichiarando apertamente di non voler sindacare il merito del testo licenziato dalla Camera e oggetto di analisi in Senato, mette in luce ulteriori suggerimenti necessari per un’efficacie ed incisiva modifica della normativa.…

Leggi tutto...

30 Giugno 2022

La Corte ribadisce come il principio del tempus regit actum in materia esecutiva non si estenda al sopravvenuto divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione

La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza del 16 dicembre 2019, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2021.…

Leggi tutto...

9 Agosto 2021

M. sorveglianza di Mantova – 06/05/19 – durata massima misura sicurezza detentiva, libertà vigilata

Nell’ordinanza in oggetto, datata 06/05/2019, l’Ufficio di Sorveglianza di Mantova si esprime in merito al riesame della pericolosità sociale dell’interessato…

Leggi tutto...

27 Dicembre 2021

Detenuti al carcere duro ed orario di preparazione dei pasti: il “no” della Cassazione a differenze regolamentari irragionevoli

Il divieto discriminatorio per i detenuti in regime ex art. 41-bis ord. pen. di godere della medesima libertà di orario assegnata in favore dei detenuti comuni nella preparazione e cottura dei cibi in cella - divieto non motivato da rilevanti esigenze di salubrità ambientale o di ordine e sicurezza penitenziari -, si risolve in una ingiustificata ed intollerabile violazione del diritto alla salute individuale, inciso dalle modalità e dai tempi di alimentazione soggettivi (Cass., Sez. V, 24925/2022)…

Leggi tutto...

3 Agosto 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 13 gennaio 2022, n. 17167: Il giudizio di ottemperanza come funzionale prosecuzione del giudizio di cognizione

Con la sentenza n. 17167/2022 la prima sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del…

Leggi tutto...

9 Novembre 2022

Suicidi in carcere: interviene il Ministro

«E’ un’estate davvero drammatica: il Ministero e l’amministrazione penitenziaria stanno facendo molto per migliorare complessivamente la qualità della vita e…

Leggi tutto...

16 Agosto 2022

Torna in cima Newsletter