Cass. Pen., Sez. I, sent. 18.6.2021, n. 31408: il reclamo avverso il diniego alla concessione della liberazione anticipata

Rito di sorveglianza in materia di reclamo avverso il diniego alla concessione della liberazione anticipata.

Con la sentenza del 18 giugno 2021, n. 31408, la prima sezione della Cassazione, ha statuito su una questione relativa al rito di sorveglianza, in materia di reclamo avverso il diniego della concessione della liberazione anticipata.
La Corte sul punto ha riaffermato il principio di diritto secondo cui in tema di procedimento di sorveglianza, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal presidente del Tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal Tribunale di sorveglianza.
In effetti, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell’art. 666, secondo comma, cod. proc. pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica (sia per oggetto sia per elementi giustificativi) a un’altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge e non con riferimento al reclamo al tribunale avverso le decisioni del magistrato di sorveglianza, che è riconducile al genus dell’impugnazione.
In base a quanto esposto, ricorrendo un caso tassativo indicato nell’art. 591 c.p.p., la dichiarazione di inammissibilità rientra nella competenza del giudice dell’impugnazione, ossia dell’organo collegiale, e non anche del presidente del Tribunale di sorveglianza.
Ai sensi dell’art. 609 comma 2, in relazione agli artt. 178 e 179 c.p.p., il vizio di nullità deve essere rilevato di ufficio e determina la necessaria caducazione del decreto impugnato.

Di seguito il testo della sentenza Cass. Pen., n. 31408-2021.

A cura di Yasmine Spigai

Contributi simili

Maurizio Torchio – “Cattivi”, Einaudi Editore 2015

Si segnala il lavoro di Maurizio Torchio, Cattivi, Einaudi Editore, 2015.  Dalla descrizione: «La cella è lunga quattro passi e…

Leggi tutto...

15 Gennaio 2023

A cura di Michelangelo Taglioli e Stefano Colletti (Università di Pisa)
La Cassazione richiama il Tribunale di sorveglianza al rispetto della circolare D.A.P.: non può essere trascurato il parere della DDA ai fini dell’autorizzazione al colloquio telefonico.

Il necessario bilanciamento tra esigenze securitarie e tutela dei diritti fondamentali rende ineludibile il parere della DDA che, seppur se non vincolante, deve essere tenuto in considerazione, in quanto giova ad un esame quanto più completo possibile della vicenda in cui si colloca l'esercizio del diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione del soggetto con cui effettuarlo, deve misurarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza.

Leggi tutto...

21 Marzo 2023

La Raccomandazione del Garante Nazionale al DAP su vitto e sopravvitto in carcere

Il 15 ottobre scorso, il Garante nazionale delle persone private della libertà ha portato l’attenzione sul tema del vitto e del sopravvitto in carcere. Con una Raccomandazione urgente, inviata al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Il Garante si è preoccupato di fissare un livello qualitativo del vitto all’interno degli istituti penitenziari che assicuri il diritto alla salute e una sana alimentazione delle persone in vinculus.…

Leggi tutto...

15 Novembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 21 ottobre 2021, n. 42456: il permesso premio in deroga e i condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis o.p.

Il caso posto all’attenzione della Corte di Cassazione prende le mosse dall’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bologna con…

Leggi tutto...

15 Febbraio 2022

Lo spazio minimo che deve essere garantito al detenuto: modalità di calcolo

Cassazione Penale, SS. UU., 19 febbraio 2021, n. 6551. Con la presente sentenza, le Sezioni Unite, affronta il tema della modalità di calcolo dello spazio minimo che deve essere garantito al detenuto ospitato in una cella collettiva, ai sensi dell’art. 3 CEDU, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti. La Corte precisa come “Nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo”.…

Leggi tutto...

11 Ottobre 2021

Torna in cima Newsletter