Se il Giudice ritiene di non accogliere la richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare, istanza basata sullo stato di salute di cui all’art. 275, co. 4-bis c.p.p., è tenuto a disporre tempestivamente le operazioni peritali che costituiscono “lo strumento immediato e diretto per l’accertamento della situazione di incompatibilità (o comunque delle complessive necessità di cura, ivi compreso l’eventuale ricovero provvisorio) dettato nell’interesse della persona sottoposta alla misura”.
La giurisprudenza di legittimità ribadisce, inoltre, la regola di giudizio secondo cui valutazione della compatibilità delle condizioni di salute con lo stato detentivo deve essere condotta sia in astratto in relazione ai criteri di legge, sia in concreto in riferimento alla effettiva possibilità di cure e terapie adeguate all’interno del circuito penitenziario, anche alla luce dell’emergenza pandemica da Covid-19, determinante ritardi negli interventi terapeutici ordinari.
Di seguito il testo della sentenza.
A cura di Beatrice Paoletti