Sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti del soggetto tossicodipendente

Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 33863 del 30/06/2021

Con la presente sentenza la quinta Sezione penale ha rigettato il ricorso per Cassazione proposto avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania.
La Cassazione, infatti, tenuto conto dell’art. 89 D.P.R. 9 ottobre n. 309/1990 co. 4, ha affermato che: ai fini della sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto tossicodipendente che voglia sottoporsi ad un programma di recupero, nel caso in cui il richiedente sia imputato di uno dei delitti previsti dall’art. 4 bis Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), l’organo giudicante deve valutare l’esistenza di esigenze cautelari secondo i criteri di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p., compresa la presunzione assoluta di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare, “non essendo applicabile il più favorevole regime previsto dall’art. 89 del D.P.R. n. 309/1990, in base al quale sono ostative alla concessione degli arresti domiciliari soltanto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”.

Invero, nel caso di specie, essendo la fattispecie di cui all’art. 416-bis c.p. compresa nell’elencazione dell’art. 4-bis ord. pen., il regime cautelare più favorevole non può essere applicato, ma continuano ad essere applicabili le regole ordinarie di valutazione stabilite dagli artt. 274 e 275 c.p.p.

Qui il testo della sentenza.

A cura di Yasmine Spigai

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 giugno 2021, n. 36707: è impugnabile il rigetto della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare

È impugnabile il rigetto della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare. Con…

Leggi tutto...

3 Febbraio 2022

Il Tribunale di Sorveglianza di L’ Aquila sul detenuto celiaco ristretto ex art 41 bis O.P. : limiti e contenuto del diritto allo scambio degli alimenti alla luce della tutela della salute e della sicurezza

Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila si esprime in merito allo scambio di alimenti del detenuto ristretto in regime ex art. 41 bis O.P. affetto da celiachia…

Leggi tutto...

22 Novembre 2021

Le Contrôleur générale des lieux de privation de liberté ha pubblicato il suo ultimo rapporto (con riguardo all’attività svolta nel 2021). La questione principale anche per le carceri francesi è legata al sovraffollamento. Viene suggerito di regolare per leggi i flussi all’interno degli istituti penitenziari

In attesa di avere a disposizione la versione integrale del Rapporto annuale - che, come puntualizzato nel comunicato ufficiale apparso sul sito (https://www.cglpl.fr/ 2022/publication-du-rapport-dactivite-2021/), sarà reso accessibile in rete il 13 luglio prossimo - è stato reso pubblico il dossier predisposto per la stampa (oltre a un’ampia documentazione fotografica dei luoghi visitati). Durante l’anno appena trascorso, il CGLPL ha effettuato 124 visite di controllo: 29 istituti penitenziari, 24 stabilimenti per persone affette da disturbi mentali, 14 luoghi di ospedalizzazione per persone detenute (chambres sécurisées), 9 centri di rétention administrative per extracomunitari (CRA), 7 centri educativi a regime chiuso per minori (CEF), 9 tribunali e 32 locali destinati alla garde à vue. I controllori hanno trascorso 140 giorni all’interno di strutture sanitarie per persone detenute, 162 giorni in istituti penitenziari, 55 giorni in luoghi di garde à vue, 25 giorni un centri educativi “chiusi” per minori e 28 giorni in luoghi di “trattenimento amministrativo”.…

Leggi tutto...

7 Giugno 2022

Osservazioni della Prof.ssa Laura Cesaris in ordine alla sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 2022

Con la sentenza n. 30 del 2022 la Corte costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies ord. penit. nella parte in cui non prevede la concessione in via provvisoria della detenzione domiciliare speciale nelle ipotesi in cui sussista un grave pregiudizio per il minore derivante dal protrarsi dello stato detentivo del genitore. In tal modo la Corte aggiunge un’ulteriore tessera al mosaico degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario e diretti a tutelare il rapporto genitoriale e soprattutto contribuisce ad un’ulteriore omologazione delle due ipotesi di detenzione domiciliare −quella comune e quella speciale− sul piano della disciplina, come la stessa Corte ricorda, in tutti i casi in cui il «preminente interesse del minore non ammette(va) che restassero distinte».…

Leggi tutto...

1 Marzo 2022

Torna in cima Newsletter