Sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti del soggetto tossicodipendente

Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 33863 del 30/06/2021

Con la presente sentenza la quinta Sezione penale ha rigettato il ricorso per Cassazione proposto avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania.
La Cassazione, infatti, tenuto conto dell’art. 89 D.P.R. 9 ottobre n. 309/1990 co. 4, ha affermato che: ai fini della sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto tossicodipendente che voglia sottoporsi ad un programma di recupero, nel caso in cui il richiedente sia imputato di uno dei delitti previsti dall’art. 4 bis Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), l’organo giudicante deve valutare l’esistenza di esigenze cautelari secondo i criteri di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p., compresa la presunzione assoluta di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare, “non essendo applicabile il più favorevole regime previsto dall’art. 89 del D.P.R. n. 309/1990, in base al quale sono ostative alla concessione degli arresti domiciliari soltanto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”.

Invero, nel caso di specie, essendo la fattispecie di cui all’art. 416-bis c.p. compresa nell’elencazione dell’art. 4-bis ord. pen., il regime cautelare più favorevole non può essere applicato, ma continuano ad essere applicabili le regole ordinarie di valutazione stabilite dagli artt. 274 e 275 c.p.p.

Qui il testo della sentenza.

A cura di Yasmine Spigai

Contributi simili

Ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Firenze del 13.09.2022: una nuova questione di legittimità costituzionale fa tremare il rigido art. 4-bis O.P.

Una nuova questione di legittimità costituzionale fa tremare il rigido art. 4-bis O.P. Il detenuto per reati ostativi potrà accedere…

Leggi tutto...

5 Ottobre 2022

Catania e Firenze a confronto: sull’incompetenza funzionale della magistratura di sorveglianza minorile

I Tribunali per i Minorenni di Catania e di Firenze, nelle funzioni di Tribunali di sorveglianza, si sono pronunciati sulla ripartizione di competenza fra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni laddove il reo sia raggiunto da plurime condanne relative a reati commessi sia in età minore che da maggiorenne. Secondo entrambi i giudici, la competenza spetta al Tribunale di Sorveglianza ordinario: la regola eccezionale di cui all'art. 10 d.lgs. 121/2018, che statuisce la perpetuatio jurisdictionis del Tribunale per i Minorenni anche per l’esecuzione del titolo relativo a reati commessi nella maggiore età da parte del soggetto, presuppone che questi sia già entrato nel circuito penale minorile e sia ancora sottoposto alla misura penale di comunità. …

Leggi tutto...

29 Marzo 2022

Franco Prina – “Carcere e scienze sociali. Percorsi per una nuova cultura della pena”, Maggioli Editore 2020

Si segnala l’opera di A. Borghini e G. Pastore, “Carcere e scienze sociali. Percorsi per una nuova cultura della pena“,…

Leggi tutto...

15 Gennaio 2023

Il Papa e la lavanda dei piedi con i detenuti: il Giovedì Santo al Carcere di Civitavecchia

Il Papa si è recato al carcere di Borgata Aurelia, a Civitavecchia, per celebrare la messa “In Coena Domini”, in occasione del Giovedì Santo, con il tradizionale rito della “lavanda dei piedi” a dodici detenuti…

Leggi tutto...

15 Aprile 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 ottobre 2021, n. 44209: fornitura di materiali e strumenti per la pulizia delle camere

L’Amministrazione penitenziaria deve fornire di materiali e strumenti per la pulizia delle camere e per la cura e l’igiene personale.…

Leggi tutto...

8 Marzo 2022

Torna in cima Newsletter