Sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti del soggetto tossicodipendente

Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 33863 del 30/06/2021

Con la presente sentenza la quinta Sezione penale ha rigettato il ricorso per Cassazione proposto avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania.
La Cassazione, infatti, tenuto conto dell’art. 89 D.P.R. 9 ottobre n. 309/1990 co. 4, ha affermato che: ai fini della sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto tossicodipendente che voglia sottoporsi ad un programma di recupero, nel caso in cui il richiedente sia imputato di uno dei delitti previsti dall’art. 4 bis Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), l’organo giudicante deve valutare l’esistenza di esigenze cautelari secondo i criteri di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p., compresa la presunzione assoluta di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare, “non essendo applicabile il più favorevole regime previsto dall’art. 89 del D.P.R. n. 309/1990, in base al quale sono ostative alla concessione degli arresti domiciliari soltanto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”.

Invero, nel caso di specie, essendo la fattispecie di cui all’art. 416-bis c.p. compresa nell’elencazione dell’art. 4-bis ord. pen., il regime cautelare più favorevole non può essere applicato, ma continuano ad essere applicabili le regole ordinarie di valutazione stabilite dagli artt. 274 e 275 c.p.p.

Qui il testo della sentenza.

A cura di Yasmine Spigai

Contributi simili

“Per aspera ad inferos”: osservazioni di Lina Caraceni attorno al testo-base adottato dalla Commissione giustizia della Camera

Per aspera ad inferos: la parafrasi del noto brocardo latino descrive perfettamente l’inarrestabile involuzione verso derive repressive e securitarie dell’art. 4-bis ord. penit., anche dopo Corte cost., ord. 97/2021, la quale ha concesso al legislatore un anno di tempo per “sanare”, altrimenti verrà dichiarata, l’incostituzionalità della disciplina penitenziaria che vieta l’accesso ai benefici, in assenza di utile collaborazione con la giustizia, ai condannati per reati “ostativi”, segnatamente gli ergastolani per crimini di contesto mafioso.…

Leggi tutto...

30 Novembre 2021

Lo “strano caso” di una misura alternativa applicata a una pena sostitutiva – Ufficio di Sorveglianza di Torino 6975/2023

La vicenda che è oggetto dell’ordinanza che pubblichiamo prende avvio dalla pronuncia di una sentenza di condanna emessa, in sede…

Leggi tutto...

15 Luglio 2023

E’ facile essere buoni. Difficile è essere giusti (Victor Hugo)

La Corte di Cassazione (sez. V, 28 febbraio 2022, n. 19536, dep. 18 maggio 2022) ribadisce i criteri interpretativi ai fini della concedibilità dei permessi premio ai condannati per reati c.d. “di prima fascia” ex art. 4 bis co 1° o.p., alla luce della sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale, individuando altresì i relativi poteri istruttori del Tribunale di sorveglianza. Con la presente decisione, la Corte di Cassazione torna a ribadire alcuni fondamentali principi in tema di permessi premio ex art. 30 ter o.p., e, segnatamente, si occupa dell’ipotesi in cui il predetto beneficio sia richiesto da un condannato per reati di cui all’art. 4 bis, comma I, o.p.…

Leggi tutto...

17 Giugno 2022

Il progetto di intervento educativo, il fil rouge del nuovo ordinamento penitenziario minorile

Tre provvedimenti del T.M. di Catania, in funzione di Tribunale di Sorveglianza, hanno affermato la necessità del programma di intervento educativo come presupposto necessario per l’accesso alle misure penali di comunità, ai sensi dell’art. 2, c. 2, d.lgs. 121/2018, e tratto caratterizzante la nuova disciplina di ordinamento penitenziario minorile.…

Leggi tutto...

21 Dicembre 2021

Catania e Firenze a confronto: sull’incompetenza funzionale della magistratura di sorveglianza minorile

I Tribunali per i Minorenni di Catania e di Firenze, nelle funzioni di Tribunali di sorveglianza, si sono pronunciati sulla ripartizione di competenza fra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni laddove il reo sia raggiunto da plurime condanne relative a reati commessi sia in età minore che da maggiorenne. Secondo entrambi i giudici, la competenza spetta al Tribunale di Sorveglianza ordinario: la regola eccezionale di cui all'art. 10 d.lgs. 121/2018, che statuisce la perpetuatio jurisdictionis del Tribunale per i Minorenni anche per l’esecuzione del titolo relativo a reati commessi nella maggiore età da parte del soggetto, presuppone che questi sia già entrato nel circuito penale minorile e sia ancora sottoposto alla misura penale di comunità. …

Leggi tutto...

29 Marzo 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 ottobre 2021, n. 44209: fornitura di materiali e strumenti per la pulizia delle camere

L’Amministrazione penitenziaria deve fornire di materiali e strumenti per la pulizia delle camere e per la cura e l’igiene personale.…

Leggi tutto...

8 Marzo 2022

Torna in cima Newsletter