Sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti del soggetto tossicodipendente

Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 33863 del 30/06/2021

Con la presente sentenza la quinta Sezione penale ha rigettato il ricorso per Cassazione proposto avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania.
La Cassazione, infatti, tenuto conto dell’art. 89 D.P.R. 9 ottobre n. 309/1990 co. 4, ha affermato che: ai fini della sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di soggetto tossicodipendente che voglia sottoporsi ad un programma di recupero, nel caso in cui il richiedente sia imputato di uno dei delitti previsti dall’art. 4 bis Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), l’organo giudicante deve valutare l’esistenza di esigenze cautelari secondo i criteri di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p., compresa la presunzione assoluta di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare, “non essendo applicabile il più favorevole regime previsto dall’art. 89 del D.P.R. n. 309/1990, in base al quale sono ostative alla concessione degli arresti domiciliari soltanto le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza”.

Invero, nel caso di specie, essendo la fattispecie di cui all’art. 416-bis c.p. compresa nell’elencazione dell’art. 4-bis ord. pen., il regime cautelare più favorevole non può essere applicato, ma continuano ad essere applicabili le regole ordinarie di valutazione stabilite dagli artt. 274 e 275 c.p.p.

Qui il testo della sentenza.

A cura di Yasmine Spigai

Contributi simili

L’assoggettamento al carcere duro non costituisce requisito di (in)ammissibilità per l’accesso ai permessi premio: l’orientamento della Cassazione smentito dalla legge di riforma dell’art. 4-bis o.p.

Con la sentenza in oggetto la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato da Vincenzo Zagaria, figura di spicco del “clan dei Casalesi”, confermando la decisione del tribunale di sorveglianza di Sassari che, a sua volta, aveva respinto la richiesta di permesso premio, da fruire presso la madre anziana e ammalata. Il collegio sassarese era tornato a occuparsi del caso perché i giudici di legittimità avevano annullato con rinvio la prima decisione in quanto <<l'ordinanza impugnata aveva individuato nella sottoposizione del detenuto al regime differenziato dettato dall'art. 41bis o.p. una vera e propria causa di inammissibilità della richiesta di permesso premio>>.

Leggi tutto...

3 Febbraio 2023

Numero dei detenuti di nuovo in aumento. Il Garante Nazionale invita ad un’attenta riflessione

Aumenta il numero dei detenuti: è quello che si evince dai dati raccolti. Difatti, si registra un segnale in controtendenza rispetto alla riduzione che si era avuta nel 2020, anche a seguito dell’emergenza sanitaria.…

Leggi tutto...

15 Novembre 2021

SUICIDI IN CARCERE: UN BOLLETTINO DI GUERRA

Un vero e proprio bollettino di guerra quello dei suicidi in carcere in Italia. Da inizio anno sono 21 i…

Leggi tutto...

1 Marzo 2024

Cass. Pen., Sez. I, sent. 3 novembre 2021, n. 46719: colloqui visivi dei detenuti sottoposti al regime differenziato

I colloqui visivi costituiscono un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento delle relazioni con i più…

Leggi tutto...

28 Marzo 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 11 gennaio 2022, n. 5468: la valutazione del condannato per la concessione della liberazione anticipata

La Suprema Corte di Cassazione si è nuovamente soffermata sulla liberazione anticipata, quale riconoscimento della partecipazione del condannato all’opera di…

Leggi tutto...

11 Novembre 2022

Torna in cima Newsletter