La Raccomandazione del Garante Nazionale al DAP su vitto e sopravvitto in carcere

Il 15 ottobre scorso, il Garante nazionale delle persone private della libertà ha portato l’attenzione sul tema del vitto e del sopravvitto in carcere. Con una Raccomandazione urgente, inviata al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, il Garante si è preoccupato di fissare un livello qualitativo del vitto all’interno degli istituti penitenziari che assicuri il diritto alla salute e una sana alimentazione delle persone in vinculus. La suddetta Raccomandazione si inserisce nel solco aperto dalla recente pronuncia della Corte dei Conti, con la quale è stata negata l’approvazione dei contratti che prevedevano un unico fornitore per vitto e sopravvitto in Istituti del Lazio, Abruzzo e Molise.

Il Garante individua la problematica maggiore nell’attuale tipologia mista di gara, che garantisce allo stesso fornitore di aggiudicarsi, contestualmente, il servizio del vitto e del sopravvitto. Ebbene, tale procedura, ad avviso del Garante, ha permesso alle ditte aggiudicatrici di godere di ingenti guadagni relativi al sopravvitto in regime di monopolio, consentendogli al contempo di offrire ribassi anche del 58% sulla base d’asta, fino a prevedere una spesa di soli 2,39 euro per una diaria alimentare completa (colazione, pranzo e cena) di un adulto.

Sulla base di tale constatazione, il Garante ha richiesto alle regioni interessate dalla pronuncia della Corte dei Conti, la previsione di procedure separate tra vitto e sopravvitto, funzionali ad assicurare una diaria dignitosamente adeguata ai bisogni nutritivi di una persona adulta; nonché l’apertura verso la partecipazione ai vari bandi della grande distribuzione che, a differenza delle imprese locali – come osserva il Garante –, sarebbe in grado di garantire una varietà di offerta e un contenimento dei prezzi di primaria importanza.  

 

 

A cura di Angelica Abate.

Contributi simili

Lo spazio minimo che deve essere garantito al detenuto: modalità di calcolo

Cassazione Penale, SS. UU., 19 febbraio 2021, n. 6551. Con la presente sentenza, le Sezioni Unite, affronta il tema della modalità di calcolo dello spazio minimo che deve essere garantito al detenuto ospitato in una cella collettiva, ai sensi dell’art. 3 CEDU, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti. La Corte precisa come “Nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo”.…

Leggi tutto...

11 Ottobre 2021

Il rifiuto opposto a una persona reclusa in un carcere di massima sicurezza (Diyarbakır high-security prison), che aveva chiesto di poter organizzare le preghiere collettive del venerdì (jumuah) e di parteciparvi, integra una violazione dell’art. 9 (freedom of religion) della Convenzione Edu. Nell’affare Abdullah Yalçın (n° 2) c. Türkiye (no 34417/10), La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna unanimously la Turchia.

La Corte ha ritenuto che le autorità turche non siano riuscite a trovare a fair balance fra gli interessi che si contrapponevano in questa vicenda, cioè, da una parte, security and order in prison e, dall’altra, the applicant’s right to freedom of collective worship. In particolare, i giudici di Strasburgo rimproverano all’amministrazione penitenziaria di aver omesso an individualised assessment of the case - così da verificare, per esempio, se il ricorrente fosse o meno a high-risk inmate o se un assembramento di detenuti per la preghiera del venerdì would pose any more of a security risk than their gathering for other activities - nonché di aver rinunciato a esplorare la praticabilità di altre soluzioni per l’individuazione di locali adatti a soddisfare la richiesta avanzata dal detenuto.…

Leggi tutto...

16 Giugno 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 9 settembre 2021, n. 44133: la battitura dei blindati in forma di protesta

La battitura dei blindati può integrare la fattispecie disciplinare della molestia nei confronti della comunità penitenziaria.   Il sistema disciplinare…

Leggi tutto...

21 Febbraio 2022

La mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita può fondare il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione in executivis (Cass., sez. V, 30/6/2022, n.28452)

I giudici di legittimità hanno affermato il seguente principio: è da riconoscersi il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. anche nei casi di mancata corrispondenza tra pena inflitta e pena eseguita; tale diritto sussiste, infatti, anche ove l'ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla condanna, connesse all'esecuzione della pena, purché́ non ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato che sia stato concausa dell'errore o del ritardo nell'emissione del nuovo ordine di esecuzione recante la corretta data del termine di espiazione della pena.…

Leggi tutto...

30 Agosto 2022

A cura di Matteo Pucci (Università di Pisa)
La Corte Costituzionale “allunga i tempi” per il reclamo in materia di permesso di necessità

Con la sentenza in esame la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 3º dell’art. 30-bis o.p. nella parte in…

Leggi tutto...

26 Luglio 2025

Torna in cima Newsletter